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Nuovo Codice
dei Beni Culturali e Paesaggistici

di Red

Sviluppo della cultura e tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico - Cosa cambia con il nuovo codice - Il Ministro Orbani

Sviluppo della cultura e tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico
Presentazione da parte del Governo del Nuovo Codice dei beni culturali e paesaggistici. Il Consiglio dei Ministri infatti il 16 gennaio scorso ha varato il nuovo codice per i Beni Culturali e Paesaggistici, sulla base della delega prevista dall'art.10 della legge n. 137 del 6 luglio 2002.
Di fronte alla crescente complessità nello sviluppo del territorio italiano e al cambiamento del quadro istituzionale con la modifica del Titolo V della Costituzione è stato necessario aggiornare le norme riguardanti la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico nazionale, risalenti al 1939.
Con una decisa semplificazione legislativa, il codice fornisce uno strumento unico per difendere e promuovere il tesoro degli italiani, coinvolgendo gli Enti Locali e definendo in maniera irrevocabile i limiti dell'alienazione del demanio pubblico, che escluderà i beni di particolare pregio artistico, storico, archeologico e architettonico.
Il cardine attorno al quale ruota il Codice è l'art.9 della Costituzione, in forza del quale la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
All'interno del "patrimonio culturale nazionale", si inscrivono due tipologie di beni culturali: i beni culturali in senso stretto, coincidenti con le cose d'interesse storico, artistico, archeologico etc., di cui alla legge 1089 del 1939, e quell'altra specie di bene culturale, in senso più ampio, che è costituita dai paesaggi italiani (già retti dalla legge 1497 del 1939 e dalla legge "Galasso" del 1985), frutto della millenaria antropizzazione e stratificazione storica del nostro territorio, un unicum nell'esperienza europea e mondiale tale da meritare tutto il rilievo e la protezione dovuti.

Cosa cambia con il nuovo codice

Il cardine attorno al quale ruota il Codice è l'art.9 della Costituzione, in forza del quale la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. All'interno del "patrimonio culturale nazionale", si inscrivono due tipologie di beni culturali: i beni culturali in senso stretto, coincidenti con le cose d'interesse storico, artistico, archeologico etc., di cui alla legge 1089 del 1939, e quell'altra specie di bene culturale, in senso più ampio, che è costituita dai paesaggi italiani (già retti dalla legge 1497 del 1939 e dalla legge "Galasso" del 1985), frutto della millenaria antropizzazione e stratificazione storica del nostro territorio, un unicum nell'esperienza europea e mondiale tale da meritare tutto il rilievo e la protezione dovuti.

- 1 La riforma del Titolo V della Costituzione ha distinto l'attività di tutela da quella di valorizzazione, cosa che, dal punto di vista scientifico, non appare giustificata e, dal punto di vista amministrativo, crea non pochi problemi. Soprattutto essa ha, in una certa misura, amputato la stessa funzione di tutela, sottraendole quell'insieme di attività che della tutela stessa rappresentano lo sbocco necessario: si individua, si protegge e si conserva il bene culturale affinchè possa essere offerto alla conoscenza ed al godimento collettivi. Il codice, quindi, ha avuto l'arduo compito di ricomporre la materia sulla base dei nuovi equilibri costituzionali. E' stata ricercata una soluzione equilibrata prevedendo, in primo luogo, ampi margini di cooperazione delle regioni e degli enti territoriali nell'esercizio dei compiti di tutela; dall'altro, distinguendo concettualmente la fruizione dalla valorizzazione propriamente detta e privilegiando, nell'esercizio di entrambe le funzioni, il modello convenzionale: Stato, regioni ed enti locali agiscono sulla base di programmi concordati con l'obiettivo di costituire un sistema integrato di valorizzazione. Per quanto riguarda, in particolare, la funzione di tutela, si è tenuto conto della necessità di assicurare sull'intero territorio nazionale un'azione il più possibile coerente e rispondente ad una logica unitaria di intervento, in modo da non creare, in un settore così delicato, frammentazioni e disparità. Pertanto, si è ritenuto prevalente, nell'ambito dei principi-guida fissati ai commi primo e terzo dell'art. 118 Cost., il principio della unitarietà dell'azione amministrativa; e ad esso si è improntato il criterio di attribuzione delle funzioni in materia di tutela del patrimonio culturale. Si è pertanto individuato nel Ministero il titolare "naturale" delle funzioni sopradette, prevedendo tuttavia la possibilità che il relativo esercizio avvenga anche attraverso il conferimento, sulla base di appositi atti di intesa e coordinamento, di specifici settori di attività in primis alle regioni e in via subordinata anche agli enti locali, quando ciò risponda ad una più puntuale ed opportuna applicazione dei principi di sussidiarietà e differenziazione. Di pari passo sono state meglio definite le nozioni di "tutela" e di "valorizzazione", dando loro un contenuto chiaro e rigoroso e precisando in modo univoco il necessario rapporto di subordinazione che lega la valorizzazione alla tutela, così da rendere la seconda parametro e limite per l'esercizio della prima. Si è comunque ritenuto di confermare in capo alle regioni a statuto ordinario l'ambito oggettivo delle attribuzioni ad esse precedentemente conferite in via di delega, concernente quella parte dei c.d. "beni librari". In relazione a tali beni, tuttavia, queste competenze risultano assai più estese rispetto al precedente assetto, in quanto abbracciano l'intera gamma dei compiti ascrivibili alle funzioni di tutela. Quanto alla valorizzazione, si è ribadita - in omaggio al dettato costituzionale - la potestà legislativa concorrente delle regioni, nell'ambito dei principi fondamentali fissati dal codice; mentre per lo svolgimento delle funzioni amministrative si è fissato il principio dell'ordinario ricorso ad accordi o intese, finalizzati ad assicurare il necessario coordinamento sul territorio delle relative attività.

- 2 Relativamente ai beni culturali di proprietà privata, con il codice si è colta l'occasione per prevedere una forma di "giustiziabilità" interna della dichiarazione di interesse culturale. Lo strumento del ricorso amministrativo consente all'Amministrazione di riappropriarsi di una funzione di controllo di merito sui propri provvedimenti. In tal modo, si è offerta ai destinatari di un provvedimento di dichiarazione l'opportunità di far emergere elementi nuovi o non sufficientemente valutati o per far rilevare eventuali vizi dell'atto, soprattutto sotto il profilo tecnico.

- 3 Il codice ha preso spunto dalla possibilità di affidare beni archivistici in temporanea custodia all'Amministrazione, al fine di estenderla ad ogni tipologia di bene culturale. Constatato che lo strumento del deposito non è del tutto idoneo allo scopo, si è ritenuto che per l'affidamento di beni culturali privati a strutture museali statali, fosse più adatto l'istituto civilistico del comodato. L'istituto appare di notevole appeal per i privati proprietari, dal momento che li solleva, per un periodo di tempo non limitatissimo, da ogni onere di custodia e restauro del bene.

- 4 Il codice disegna poi la nuova disciplina dell'alienabilità dei beni culturali di proprietà pubblica. Occorre precisare che l'alienabilità era stata già ammessa dalla legge finanziaria per il 1999. Un successivo decreto attuativo del 2000 ne aveva definito limiti e condizioni ma il sovrapporsi di numerosi interventi normativi successivi, spesso confusi, aveva finito per rendere poco chiaro il relativo regime giuridico di alienabilità. E' stato innanzitutto affermato il principio che i beni culturali appartenenti al demanio dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali non possono essere alienati o formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi previsti dallo stesso codice, in modo da riportare unità e chiarezza nella disciplina di settore. Sulla base di tale principio si è quindi provveduto ad individuare un nucleo di beni culturali demaniali sottratti in modo assoluto alla circolazione. In via provvisoria e cautelare, è stata poi disposta l'inalienabilità di tutte le cose immobili e mobili ultracinquantennali e di autore non più vivente, di appartenenza pubblica, fino a quando non sia intervenuta la prevista verifica del loro effettivo interesse culturale. Fissato l'ambito di ciò che non può essere alienato, il Codice provvede a disciplinare condizioni e modi per l'alienazione degli altri beni culturali pubblici, distinguendo tra demaniali e non demaniali. Il sistema introdotto prevede in ogni caso l'autorizzazione del Ministero; ma i procedimenti e le condizioni per il rilascio dell'assenso alla vendita sono diversificati a seconda che si tratti di beni immobili demaniali ovvero di altri beni, acquistando particolare rilievo per i primi il profilo dell'utilizzazione. Per tali beni è dunque stabilito che l'autorizzazione ministeriale possa essere rilasciata solo se dalla vendita non derivi danno alla loro conservazione e non risulti menomata la loro pubblica fruizione; e se nel provvedimento autorizzativo siano indicate le destinazioni d'uso compatibili con il carattere storico-artistico degli immobili e comunque tali da non recare danno alla loro conservazione.

- 5 Quanto alla valorizzazione dei beni culturali, la relativa disciplina si è resa necessaria, come detto, per dare attuazione all'art. 117 Cost.. Essa contiene, pertanto, i principi fondamentali che presiedono, unitamente a quelli dettati nella Parte prima, all'esercizio della potestà legislativa regionale primaria e secondaria. Le attività e i servizi pubblici di valorizzazione sono svolti dalle pubbliche amministrazioni, di regola, in forma diretta. Si può però ricorrere alla esternalizzazione delle attività e dei servizi quando ciò risponda all'esigenza di assicurare un migliore livello della fruizione pubblica dei beni culturali.

- 6 La Parte terza del codice raccoglie le disposizioni inerenti la tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici. Un elemento di innovazione che orienta la nuova disciplina è costituito dalla definizione di paesaggio. Un parametro fondamentale di riferimento, nell'elaborazione del codice, è stata la Convenzione europea del paesaggio, aperta alla firma a Firenze il 20 ottobre 2000. E' stato poi introdotto il principio della cooperazione tra le amministrazioni pubbliche nel definire gli indirizzi e i criteri che attengono alle attività fondamentali rivolte al paesaggio ed è stata anche indicata la prospettiva dello sviluppo sostenibile, quale elemento che, ferma restando la priorità dell'obbligo della salvaguardia e della reintegrazione del paesaggio, può concorrere con essi al raggiungimento degli obiettivi di tutela del territorio. Anche sotto questo profilo il codice innova la precedente legislazione, dando riconoscimento normativo al concetto dello sviluppo sostenibile e attraverso di esso alla possibilità di assicurare la localizzazione, minimizzare gli impatti ed assicurare la qualità progettuale delle opere e degli interventi che sia necessario realizzare in aree di particolare valore.

- 7 La protezione e valorizzazione del paesaggio viene anzitutto assicurata mediante un'adeguata pianificazione. Il codice mantiene la potestà di imporre vincoli provvedimentali, attribuita alle Regioni, sulla base delle valutazioni delle commissioni miste regionali o, in caso di inerzia, al Ministro. Rispetto alla pianificazione, i vincoli assumono il ruolo di anticipare le opportune forme di tutela per singole aree o complessi immobiliari, e comunque costituiscono il presupposto imprescindibile di cui la disciplina territoriale dovrà tener conto. L'attività pianificatoria viene estesa a tutto il territorio regionale. E' questo il primo aspetto innovativo rispetto al Testo unico, che sanciva l'obbligo di pianificare le aree tutelate ope legis e la facoltà di pianificare le località dichiarate di notevole interesse pubblico. Il secondo elemento di novità è costituito dall'individuazione delle fasi costitutive, dei contenuti e delle finalità del piano paesaggistico. L'elaborazione dei piani territoriali paesistici e dei piani urbanistico-territoriali aventi comunque valore di piano paesaggistico è quindi, per la prima volta, ricondotta a principi ed a modalità comuni per tutte le regioni e tali da assicurare una pianificazione adeguata. Viene previsto che il piano ripartisca il territorio regionale per ambiti omogenei: da quelli che possiedono un pregio paesistico di notevole rilievo fino a quelli, invece, degradati che quindi necessitano di interventi di riqualificazione, così da individuare i differenti livelli di integrità dei valori paesistici, la loro diversa rilevanza e di scegliere per ogni ambito le forme più idonee di tutela e di valorizzazione. Alle caratteristiche di ogni ambito debbono corrispondere obiettivi di qualità paesistica da preservare o conseguire. La prioritaria attività conservativa dei valori e delle morfologie tipiche del territorio è stata affiancata dall'elaborazione delle linee di uno sviluppo che sia compatibile rispetto ai diversi livelli dei valori già accertati. Lo sviluppo non deve comunque diminuire le valenze del paesaggio e deve, in particolare, salvaguardare le aree agricole che ricevono particolare attenzione nella disposizione. Tra gli obiettivi viene anche contemplata la riqualificazione delle aree compromesse o degradate e, di conseguenza, il recupero dei valori perduti o la creazione di nuovi valori paesistici. Al piano paesaggistico, in considerazione della diversità e dell'efficacia delle previsioni, è stato attribuito un contenuto conoscitivo, prescrittivo e propositivo. Una notevole novità è costituita dalla previsione che tra le singole Regioni ed il Ministero vengano stipulati accordi per l'elaborazione d'intesa dei piani paesaggistici. La centralità attribuita allo strumento degli accordi, ai fini dell'adeguamento dei piani esistenti e comunque dell'elaborazione dei nuovi, mira a superare i conflitti spesso verificatisi fra amministrazioni regionali ed organi ministeriali ed a rendere finalmente possibile l'attuazione di quella leale e proficua cooperazione fra Stato e Regioni nella tutela del paesaggio, costantemente richiamata dalla Corte Costituzionale.

- 8 Il codice opera una modifica sostanziale della disciplina del controllo sulle autorizzazioni paesaggistiche, oggi soggette all'annullamento ministeriale (per soli motivi di legittimità) previsto dall'articolo 151 del Testo unico. Tale procedimento viene conservato in via transitoria, nelle more dell'adeguamento dei piani paesaggistici. Le motivazioni di tale scelta sono anzitutto legate ai limiti, nella prospettiva di un'efficace salvaguardia del territorio, manifestati dal procedimento vigente nei diciotto anni di applicazione. L'efficacia interdittiva di interventi che pregiudicano il paesaggio assicurata dal sistema di controllo vigente, infatti, è essenzialmente legata alla insufficienza della motivazione con cui i Comuni (subdelegati in tutte le Regioni, ad eccezione del Piemonte) valutano la compatibilità con il vincolo in sede di rilascio delle singole autorizzazioni. Inoltre, si è considerato come il rilascio di autorizzazione susciti nell'interessato aspettative all'edificazione che, in caso di annullamento, comportano pregiudizi incolpevoli e inducono comunque a sviluppare un contenzioso, che sovente vede il Ministero soccombere e rispetto al quale appare opportuno un intervento deflattivo.La nuova disciplina a regime, presupponendo vincoli corredati da criteri di gestione, appare tale da consentire una valutazione effettiva della compatibilità paesaggistica degli interventi, dapprima in sede di autorizzazione e poi in sede di controllo della stessa.

Il Ministro Orbani
"Dopo oltre sessanta anni dalle leggi Bottai del 1939 sulle cose d'arte e sulle bellezze naturali, - ha dichiarato il Ministro Urbani - con il Codice dei beni culturali, per la prima volta, è stata tentata una risistemazione aggiornata (e non solo compilativa come è invece avvenuto per il Testo Unico del 1999) del corpus normativo sui beni culturali. Il rispetto per l'impianto fondamentale della tradizionale disciplina dei vincoli in tema di beni culturali in senso stretto non ha impedito l'introduzione di importanti riforme dei singoli istituti. Sono inoltre stati introdotti nuovi modelli di gestione e di valorizzazione capaci di coniugare al meglio le esigenze prioritarie della tutela con una visione moderna del bene culturale, inteso anche come risorsa. Per quanto riguarda il paesaggio, è stata operata una vera rivoluzione copernicana che permetterà di superare l'empasse amministrativa dovuta al continuo conflitto con le istanze regionali e locali di pianificazione del territorio. Si giunge così ad una pianificazione e gestione del paesaggio in accordo con le realtà territoriali, ma pur sempre capace di salvaguardare gli straordinari caratteri culturali dei paesaggi italiani come patrimonio identitario dell'intera collettività nazionale".
Red

GdS 30 I 04  www.gazzettadisondrio.it
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