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Non c'é mai limite alle bufale:
in Sardegna stop all'Eolico
di Amarilli

Dalla stampa:
LA SARDEGNA BLOCCA L'ENERGIA EOLICA
La regione Sardegna ha approvato la Legge Regionale 25 novembre 2004 n. 8, recante “Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale”, con la quale viene bloccata ogni nuova realizzazione di impianti eolici nell’isola. L’Anev (associazione nazionale energia del vento), ha definito la legge “incomprensibile” e sostenendo che “la Regione Sardegna, rimangiandosi tutti gli impegni presi nel corso del tavolo tecnico appena concluso con il Minambiente, il Map, il Grtn e le associazioni Anev, Aper e Assoelettrica, ha emanato una legge che blocca non solo gli impianti già autorizzati ma anche quelli i cui lavori sono già in corso d’opera”.

Pubblichiamo il capolavoro della Regione Sardegna:

Legge Regionale 25 novembre 2004, n. 8. - Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale. (B.U.R.A.S. n. 38 del 25 - 11 - 2004)

Art. 8
Norme transitorie
1. I Piani urbanistici comunali, approvati alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale del 10 agosto 2004, n. 33/1 (Provvedimenti cautelari e d'urgenza per la salvaguardia e la tutela del paesaggio e dell'ambiente della Sardegna), conservano la loro validità ed efficacia in termini attuativi e di esecutività, purché non successivamente modificati. È comunque consentita l'adozione delle varianti necessarie al ripristino delle originarie condizioni di conformità.
2. I Comuni che, alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 33/1 del 2004, hanno adottato il Piano urbanistico comunale ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 possono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedere alla sua definitiva approvazione, purché venga corredato dallo studio di compatibilità paesistico-ambientale di cui all'articolo 5.
L'adozione degli strumenti attuativi, di cui all'articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989 e riguardanti le zone "F", deve essere corredata dello studio di compatibilità paesistico- ambientale di cui all'articolo 5.
3. Fino all'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, nell'intero territorio regionale, è fatto divieto di realizzare impianti di produzione di energia da fonte eolica, salvo quelli precedentemente autorizzati, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge i relativi lavori abbiano avuto inizio e realizzato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi. Per gli impianti precedentemente autorizzati in difetto di valutazione di impatto ambientale, la realizzazione o la prosecuzione dei lavori, ancorché avviati alla data di entrata in vigore della presente legge e che, comunque, non abbiano ancora realizzato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi, è subordinata alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 1 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Se non diversamente previsto le disposizioni della presente legge si applicano negli ambiti territoriali di cui al comma 1 dell'articolo 3

a) territori costieri compresi nella fascia entro i 2.000 metri dalla linea di battigia marina, anche per i terreni elevati sul mare;
b) territori costieri compresi nella fascia entro i 500 metri dalla linea di battigia marina, anche per i terreni elevati sul mare, per le isole minori;
c) compendi sabbiosi e dunali..

Sono decenni che tutti predicano che occorre l'energia prodotta dal sole e dal vento. Il sole c'é in tante parti. Il vento, abbastanza costante come richiede una centrale, c'é in pochi posti. In Sardegna di sicuro.
E la Sardegna fa flanella.
Roba da chiodi.
Amarilli

GdS 20 XII 04  www.gazzettadisondrio.it
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