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La proposta di nuova legge della montagna
 A cura del C.I.M.
Il Presidente della Repubblica - Integrazione alle norme sulla montagna italiana - Gli articoli


La newsletter 26  del 12 luglio del COMITATO ITALIANO PER IL 2002 ANNO INTERNAZIONALE DELLE MONTAGNE ha innanzitutto riportato la dichiarazione del Presidente della Repubblica Ciampi che va diffusa e meditata.
Eccone il testo:


iL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
"LA MONTAGNA NON SI DEVE SPOPOLARE. VANNO INCORAGGIATE LE INIZIATIVE
LOCALI, COME QUELLE DEI SINDACI CHE HANNO INVITATO I GIOVANI E LE NUOVE
IMPRESE AD INSEDIARSI NEI BORGHI MONTANI. GLI ITALIANI SOGNANO UNA
MONTAGNA VIVA, ABITATA DA COMUNITÀ ATTIVE E BEN INSERITE NEL MONDO
MODERNO, FATTO DI TECNOLOGIA, INFORMATICA, DI VALORI E DI CONOSCENZA DELLA
TRADIZIONE..."
CARLO AZEGLIO CIAMPI- 5 LUGLIO 2002


Integrazione alle norme sulla montagna italiana
La newsletter dà anche notizia dell'avvenuta presentazione alla Camera e al Senato della proposta di modifica della Legge sulla Montagna 97/94, elaborata dal Gruppo "Amici della
Montagna" del Parlamento Italiano ("Integrazione alle norme sulla montagna italiana").
Primi firmatari sono rispettivanente l'On. Gianantonio Arnoldi e il Sen. Augusto Rollandin.
Il testo presentato contiene importanti innovazioni e aggiornamenti, rispetto alla legge attualmente in vigore, e tiene conto delle modifiche al Titolo 5° della Costituzione, ispirandosi ad una concreta applicazione del principio di sussidiarietà e all'individuazione di criteri che definiscano in modo chiaro quali siano le aree montane più disagiate e dunque bisognose di maggiori sostegni.
In sintesi le linee guida della proposta di legge sono le seguenti:
- DEFINIZIONE DI COSA E' MONTAGNA. Il criterio deve essere fissato sulla base di una nuova e più accorta combinazione dei tre criteri fissati dall'Unione Europea: altitudine, pendenza del suolo e ridotto periodo vegetativo. Viene inoltre ridefinito il criterio di classificazione dei
comuni montani.
- DEFINIZIONE DEL REQUISITO DI SPECIFICITA'. La normativa comunitaria attuale omologa le zone di montagna alle aree depresse. In realtà la montagna non è area depressa, ma specifica, cioè dotata di caratteristiche permanenti e non temporanee, per le quali va riconosciuta la deroga alle regole sulla concorrenza previste dai trattati dell'UE.
- RIDEFINIZIONE, a cura delle Regioni, del ruolo delle Comunità Montane, alle quali si richiede maggiore snellezza di funzionamento e gestionale.
- DEFINIZIONE delle regole coordinate per lo sviluppo agricolo, industriale, commerciale e turistico, regole strettamente connesse alla dichiarazione di specificità. Dovranno essere previste norme di sviluppo compatibili con i fragili eco-sistemi montani, senza gravare non tanto sull'economia nazionale, quanto sulle regole della concorrenza stabilite in sede comunitaria.
- DEFINIZIONE dell'aiuto alle comunità civili, al fine di evitare lo spopolamento delle zone montane. Si tratta di riconoscere la natura di pluriattività, cioè di servizio svolto in favore della collettività nazionale per talune attività delle popolazioni di montagna (l'agricoltura in particolare), connettendo ad esse una serie di agevolazioni fiscali.
- IN TERMINI DI SOSTEGNI ECONOMICI la nuova norma ridefinisce il Fondo nazionale della montagna, dando certezza triennale al finanziamento che la legge 97 assegnava tramite disposizioni non organiche.
- ALTRO PUNTO IMPORTANTE della proposta è la valorizzazione del patrimonio forestale montano, in termini economici e di beneficio ambientale.
- IN CAMPO ENERGETICO e di gestione delle acque vengono introdotte alcune agevolazioni, così come sono rese permanenti quelle sul gasolio da riscaldamento e ridotte del 20% le accise sui principali prodotti petroliferi.
- LA LEGGE PREVEDE BENEFICI in favore del turismo montano, indicando la possibilità di supportare, in deroga alle norme europee sulla concorrenza, la realizzazione degli impianti di innevamento programmato.
- NELL'AMBITO DELLA PRODUZIONE e commercializzazione dei prodotti tipici sono previste norme che consentono una distribuzione e vendita in ambiti più ampi di quelli attualmente previsti in base alle normative europee.
- IN TEMA DI SERVIZI la proposta di legge si occupa del mantenimento dei presidi scolastici e dell'assistenza sanitaria, prevedendo benefici in termini di avanzamento della carriera, per quei medici che prestano servizio in aree montane. Verranno inoltre potenziati i sistemi telematici di informazione e telelavoro.
- INFINE, in risposta alle sollecitazioni del Corpo militare degli Alpini, viene riconosciuta e definita la strategicità del Corpo stesso, in termini di difesa militare del territorio nazionale e di protezione civile, a livello nazionale e internazionale.

Nelle prossime settimane la proposta verrà sottoposta a discussione e ampliamento e anche l'Osservatorio della Montagna, istituito dal Ministro La Loggia presso il Dipartimento Affari Regionali del Governo Italiano, si appresta ad elaborare un testo di legge a modifica della 97/94, che terrà conto delle indicazioni fornite dal Gruppo "Amici della Montagna"
(www.montagna.org/news/index.asp?catlD=&news=836&tipo ).
La bozza del testo di legge è scaricabile alla pagina:
http://www.montagna.org/montagnachevince/testodilegge.doc

gLI ARTICOLI
Articolo 1 Finalità della legge
Articolo 2 Fondo nazionale per la montagna
Articolo 3 modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267
in materia di comunità montane
Articolo 4 Gestione compatibile del patrimonio forestale
Articolo 5 benefici in campo energetico e di gestione delle acque
Articolo 6 Sviluppo del turismo montano
Articolo 7 Tutela dei prodotti tipici
Articolo 8 Agevolazioni per le imprese, gli imprenditori commerciali e gli artigiani nei piccoli comuni.
Articolo 9 Incentivi alle pluriattività
Articolo 10 Sistema formativo
Articolo 11 Scuola dell'obbligo
Articolo 12 Sanità di montagna
Articolo 13 Informatica, telematica e ricerca scientifica
Articolo 14 Servizio militare prestato nel Corpo degli alpini
Articolo 15 Campagne informative
Articolo 16 Abrogazioni
Articolo 17 Riserve di fondi e copertura finanziaria
Articolo 18 Disposizioni particolari per le Regioni a Statuto Speciale e per le Province Autonome di Trento e di Bolzano)
C.I.M.

GdS 18 VII 02

 

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