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La proposta di legge della montagna
LA RELAZIONE
 A cura del C.I.M.
La relazione, premessa - La relazione, punti fermi - La relazione, i dati - La relazione, i contenuti della PdL

La proposta di legge "Integrazione alle norme sulla montagna italiana" presentata lo scorso 11 luglio ad opera del Gruppo “Amici della Montagna” del Parlamento, e specificatamente come primi firmatari alla Camera  l'on. Gianantonio Arnoldi - che del Gruppo é Vicepresidente - e al Senato il sen. Augusto Rollandin, si apre con la Relazione che segue, che merita di essere pubblicata. (Non pubblichiamo gli articoli in quanto possono essere letti o scaricati all'indirizzo:
www.montagna.org/montagnachevince/testodilegge.doc

La Relazione - PREMESSA

Il Gruppo “Amici della montagna” del Parlamento non poteva mancare all’appuntamento del 2002, proclamato dall’ONU e dalla FAO “ Anno internazionale della montagna”, senza presentare un proprio progetto di riforma della legge n.97 del 1994, ultima delle leggi succedutesi in materia di sviluppo delle zone montane.
Si tratta, va ricordato, di norme che applicano il disposto dell’articolo 44 della Costituzione, in base al quale la Repubblica è tenuta ad intervenire in favore delle zone montane.
Va riconosciuto alla legge n.97 il merito di aver ben operato in talune sue parti, ma di non aver saputo avviare quel volano di sviluppo destinato ad arginare lo spopolamento ed il crescente degrado ambientale che affliggono la montagna italiana. Gli interventi destinati allo scopo nelle manovre economiche degli ultimissimi anni, non ultima la Finanziaria per il 2002, pur nella loro buona volontà, restano slegati l’uno dall’altro, mentre d’altro canto spesso si è ragionato con una logica meramente “trasferitoria”, mediante richiesta di aumenti degli stanziamenti dal centro, in assenza di un quadro unificante di sviluppo.
Nostro scopo è quello di presentare un pacchetto organico di proposte, che comprenda il lavoro già svolto, ma che riconosca la “specificità” delle zone montane e che le indirizzi verso un sviluppo compatibile.
Abbiamo “rubato” questa definizione agli ambientalisti riconoscendo, diversamente da quanto facevano i primi economisti, che aria ed acqua pulita, ampie foreste e spazi immacolati sono un bene economico, in quanto tali utili e scarsi: il loro sfruttamento dovrà comprendere la loro completa riproduzione, pena la loro distruzione o inutilizzabilità. In tale ambito la montagna promette una crescita economica diversa, ma di pari valore rispetto a quella di altre zone del Paese.

La Relazione - PUNTI FERMI
Va colta quindi l’occasione per predisporre ed approvare una nuova legge per la montagna, una legge di sviluppo organica, una legge quadro che tenga conto delle accresciute (ed oggi prevalenti) competenze regionali e degli orientamenti comunitari.
Di essa occorre segnalare taluni punti fermi:

-definizione di montagna; l’Unione europea la definisce in base all’altitudine, in base alla pendenza ed in base al ridotto periodo vegetativo; tale ultimo criterio include tra le zone montane, a nostro giudizio in modo non pertinente, anche i Paesi del nord Europa; forse sarebbe opportuno sostituire l’ultimo dei criteri con un altro, che tenga conto della vasta escursione termica; di questo in ogni caso dovrà discutersi in sede di riforma dei trattati comunitari; resta il fatto che l’ottimale combinazione di questi tre fattori ci consente di migliorare la delimitazione delle nostre zone montane, eliminando taluni assurdi, quali la costituzione di numerose zone costiere in comunità montana;
-definizione del requisito di specificità; la normativa comunitaria omologa le zone montana alle aree depresse, sottintendendo che una volta passata la depressione, l’intervento si interrompe; se è vero che molte zone montane posseggono indici economici ed occupazionali inferiori ad altre parti del Paese, in realtà la montagna non è una realtà depressa, ma una realtà specifica, cioè dotata di caratteristiche permanenti e non temporanee; la nostra proposta è pertanto quella di riconoscere la specificità e derogare per la montagna alla regole sulla concorrenza previste dai trattati UE;
-ridefinizione, a cura delle Regioni, del ruolo delle comunità montane, in quanto entità capaci di gestire realtà geomorfologiche complesse e di assicurare servizi pubblici rilevanti ai comuni ad esse associati;
-definizione di piccoli comuni montani; si sollevano perplessità in relazione ad un testo in discussione in favore delle attività situate nei piccoli comuni, definendo come tali quelli con meno di 5000 abitanti; ma quattro quinti dei comuni italiani sono sotto i 5000 abitanti; la nostra opinione è pertanto che detta soglia debba essere abbassata;
-definizione di regole coordinate per lo sviluppo agricolo, industriale, commerciale e turistico, regole strettamente connesse alla dichiarazione di specificità; dovranno essere previste norme di sviluppo compatibili con i fragili eco-sistema montani, senza gravare non tanto sull’economia nazionale, quanto sulle regole sulla concorrenza stabilite in sede comunitaria; in realtà è questa la sfida più grande che la nuova legge dovrà affrontare; a titolo di esempio, all’agricoltura montana andrebbe riconosciuta la sua valenza di elemento di stabilità idrogeologica oltre che la sua tipicità (tra l’altro la tipicità dei prodotti agricoli montani italiani è stata di recente soppressa in sede UE); al commercio la sua funzione di “collante sociale” per le piccole comunità, in particolare mediante agevolazioni fiscali; all’industria infine andrebbero riconosciuti contributi volti a bilanciare la sfavorevole collocazione (distanza dai mercati di approvvigionamento e di vendita) e d’altro canto poste più severe limitazioni ambientali; al turismo la sua valenza di volano di sviluppo, in considerazione dell’ampio “indotto” legato al turismo montano, e quindi smussando talune ciclicità legate ai fenomeni turistici;
-definizione dell’aiuto alle comunità civili al fine di evitare lo spopolamento delle zone montane; si tratta di riconoscere la natura di servizio svolto in favore della collettività nazionale per talune attività delle popolazioni di montagna, connettendo ad essi una serie di agevolazioni fiscali (Irpef, Ici, tassazione prodotti energetici); adeguati di recente i sovracanoni dovuti ai Comuni, a carico dei concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, resta da riconoscere, in ambito di tariffe dell’acqua, che la montagna è produttrice di grandi quantità di acqua potabile; va sottolineata la necessità del permanere dei servizi pubblici (poste, banche, sanità, trasporti locali, scuola); in quest’ultimo ambito potrebbero valorizzarsi forme alternative di frequenza scolastica.

La Relazione - I DATI
Sulla base della definizione di zona montana oggi vigente in Italia sono totalmente montani 3.533 comuni, parzialmente montani 655 comuni . Sussistono 360 comunità montane, con 10,5 milioni di abitanti, pari al 18,6% della popolazione italiana). Le aree occupate assommano a 16,371 milioni di ettari (54,33% superficie nazionale). I comuni integralmente montani coprono il 48% della superficie nazionale con il 15,4% della popolazione (8,5 milioni). La densità di popolazione è circa un terzo della media nazionale, un po’ più alta al sud, ma in ogni caso, in costante diminuzione. In base a questi dati non è contestabile la rilevanza generale di una legge di riforma della normativa sulla montagna, poiché essa riguarda circa la metà del territorio nazionale e circa un sesto della popolazione italiana.

La Relazione - I CONTENUTI DELLA PDL
A tal fine l’articolo 1 stabilisce la natura di preminente interesse nazionale, ai sensi dell’articolo 44 delle Costituzione, della legge, la quale deve conformarsi al principio di sussidiarietà che la recente riforma costituzionale ha posto a cardine dei rapporti tra Stato e comunità locali. Per quel che riguarda l’ambito comunitario, la proposta richiama l’articolo 87 del Trattato, relativo alle deroghe al regime di concorrenza, in particolare nella parte in cui prevede aiuti per le zone il cui lo sviluppo economico ed il tenore di vita siano bassi e nelle quali sia opportuno intervenire a salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale.
Innovativamente la proposta impegna il Governo ad intervenire in sede di revisione dei trattati UE, al fine di ottenere una migliore definizione del concetto di “zone montane” ed il riconoscimento della “specificità” delle medesime, superando la precedente logica, che le equiparava alle aree depresse. Restano in ogni caso fermi, sino a definizione di nuove tipologie di intervento, le disposizioni di favore attualmente in vigore.
Per quel che riguarda le tipologie di intervento (territoriale, economico, sociale e culturale) sono stati ripresi e migliorati i criteri elencati nell’articolo 1 della legge n.97, in particolare introducendo il concetto di “sostenibilità” dello sviluppo.
L’ultimo comma tenta una definizione-delimitazione delle zone montane, mutuando sia dalla delimitazione delle medesime operata dalla legge n.991 del 1952, poi aggiornata dalla legge n.1102 del 1971 ed abbandonata dalla legge n.97, sia dalla esperienza maturata in questi anni. La scelta di criteri oggettivi e che lasciano poco spazio ad ulteriori interventi regionali, si basa sulla constatazione che il comma dell’articolo 1 della legge n.97 in realtà, pur recependo la delimitazione della legge del 1952 ha consentito di far rientrare nella classificazione di montano anche i comuni dichiarati tali, pur senza averne le caratteristiche, con il paradosso di un eccessivo ampliamento delle comunità montane e della sussistenza di comuni che godono sia delle agevolazioni per la montagna, sia delle provvidenze per la pesca marittima.
E’ ovvio che i criteri proposti (Comuni situati per almeno l’80 per cento della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare; Comuni con dislivello altimetrico non inferiore a 600 metri e che abbiano almeno il 30% della popolazione oltre tale quota; Comuni ricompresi all’interno del territorio di Comuni classificati montani; Comuni limitrofi di Comuni montani, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, per i quali gli indici reddituali ed occupazionali siano inferiori alle medie nazionali) possono e devono essere riscritti in sede di Conferenza Stato – Regioni, tuttavia si è voluta fornire in questa sede una base di discussione, che non deve e non vuole considerarsi impegnativa.

L’articolo 2 ridefinisce il Fondo nazionale della montagna, già istituito dalla legge n.97. Le novità consistono nell’inserimento della quantificazione del Fondo nella Tabella C (fondi determinati annualmente dalla politica di bilancio) della Legge Finanziaria. Va rammentato che la legge n.97 provvedeva per il solo triennio 1994-1996 e che le quantificazioni successive, peraltro mai lesinate, sono state inserite tramite disposizioni non organiche. La nuova disposizione da certezza triennale al Fondo. Altra novità consiste nel fatto che mentre la L.F. dispone l’onere a carico dello Stato, la Unità previsionale di base di riferimento dovrà contenere un quadro analitico delle sue diverse componenti (trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici).
Gli stanziamenti del Fondo per la montagna per il 2002 sono allocati presso il Ministero dell’Economia, (UPB 5.2.3.13 ed UPB 3.2.3.43) e complessivamente per il 2002 assommano a 74,8 milioni di euro, cui si aggiungono quote dei 175 milioni di euro del fondo ordinario, dei 40 milioni di euro (L.F. per il 2002 e decreto-legge n. 13 del 2002) per le unioni di comuni e degli stanziamenti del Fondo nazionale per il sostegno alla programmazione delle opere pubbliche Regioni ed enti locali (50 milioni di euro L.F. per il 2002).
Inoltre le zone montane sono inserite, pur ovviamente non coincidendo, nelle aree depresse come definite dal dl 22 ottobre 1992, n.415, godendone delle agevolazioni e degli stanziamenti. Anzi, la legge n.97 ha espressamente modificato l’articolo 1 del dl n.415 inserendo un riferimento “alle particolari condizioni delle zone montane”. Gli stanziamenti complessivi per le aree depresse assommano a 7.778 milioni di Euro per il 2002, 9.913 milioni di Euro per il 2003 e 3.150 milioni di Euro per il 2004, ripartiti tra diverse amministrazioni e facenti capo a più provvedimenti legislativi.
Quanto agli anni più recenti, nel 2001 il Fondo montagna è stato pari a 100 miliardi di lire, cui si sono aggiunti 50 miliardi quota 1996. Si aggiungono le quote limiti di impegno quindicinali di cui all’articolo 34 legge 144 del 1999, pari a 20 miliardi per il 2000 e ad ulteriori 10 a partire dal 2001, che hanno attivato o attiveranno mutui per 300-400 miliardi. Queste ultime somme finanzieranno investimenti coerenti con i Piani pluriennali di sviluppo delle comunità montane.
I commi 3-4 dell’articolo stabiliscono che le somme provenienti dal centro sono aggiuntive a quelle stanziate o attivate dalle regioni e che il riparto tra le regioni è effettuato dal CIPE entro il 31 gennaio di ciascun anno. Spetta poi alle regioni determinare i modi di utilizzo, anche se sarebbe opportuno che i bilanci regionali imputassero le risorse ad un unico centro di spesa.
Il comma 6 prevede i criteri di riparto tra le regioni, modificando in parte i precedenti. In particolare si è eliminato il criterio in base al quale spettassero alle aree protette maggior quota di fondi (in base all’equazione: area protetta = vincolo allo sviluppo) e si è invertito il criterio relativo alla popolazione ritenendo che la montagna spopolata meriti una maggiore attenzione; inoltre è stato soppresso il riferimento ai trasferimenti agli enti locali, che ha ormai poco significato in quanto essi sono stati allargati alle regioni a statuto speciale; viceversa si è ritenuto opportuno tenere conto delle quote di fiscalità generale attribuite alle regioni a Statuto speciale. In definitiva i criteri scelti, anch’essi opinabili e non impegnativi, sono: estensione del territorio montano; rischi ambientali sussistenti; indice di spopolamento; reddito medio pro capite; tasso di disoccupazione; livello dei servizi; natura e dell’entità delle quote di fiscalità generale attribuite alle regioni a Statuto speciale.
Infine il comma 7 prevede la presentazione annuale di una Relazione sulla montagna, contenente in particolare i quadri complessivi delle risorse attivate dal centro e dalle regioni.

L’articolo 3 detta disposizioni innovative in tema di comunità montane. Le nuove disposizioni tengono ovviamente conto dei nuovi poteri regionali in materia di organizzazione del proprio sistema di enti locali, pertanto sono dettate norme generali di indirizzo, potendo le regioni anche sopprimere, come già avvenuto in Val D’Aosta, il concetto medesimo di comunità montana. I principali criteri cui la legge regionale dovrà tener conto sono: snellezza degli organi, rapidità di decisione, rappresentatività delle minoranze, possibilità di nomina e revoca dei componenti dell’organo esecutivo da parte del Presidente della Comunità, numero limitato dei componenti dell’organo assembleare; tale ultima norma, contenuta nella lettera a) del comma 3, potrebbe essere superflua in virtù dell’applicabilità alle comunità montane del comma 5 dell’articolo 32 del testo unico enti locali.
Si prevede inoltre possibilità di consultazione dei cittadini e di accesso dei medesimi alle informazioni relative alle diverse tipologie di intervento e di agevolazione, anche mediante creazione di sportelli polifunzionali distribuiti sul territorio. In definitiva si vuole uno strumento agile al servizio delle comunità civili, anche al fine di stimolare in esse un maggior senso di appartenenza.
Ripresa dalla precedente normativa l’esclusione dalle Comunità montane dei comuni sopra i 40mila abitanti ed i capoluoghi di provincia, si prevede infine, anche per temperare le maggiori rigidità della delimitazione delle zone montane previste dall’articolo 1, la possibilità di graduazione degli interventi in ragione delle fasce altimetriche e di altri elementi di difficoltà.
Le perplessità, anche di natura dottrinaria, nate sulla natura di organo derivato delle comunità montane, nonché le recenti modifiche costituzionali, hanno reso da un lato inattuali, dall’altro non rispondenti alla nuova distribuzione dei poteri all’interno dello Stato gli articoli 27 e 28 del testo unico enti locali (n.267 del 2000). Con la riscrittura dell’articolo 27, operata dal presente testo, si tenta di rendere l’istituto più aderente ai tempi ed alle esigenze. Sarebbe peraltro opportuna anche la riscrittura dell’articolo 28, anch’esso da un lato troppo imperativo, dall’altro troppo vago. Resta questa la soluzione più semplice ove si consideri che la struttura del sostegno dal centro agli enti locali prevede in ogni caso che una quota di essi finanzi le comunità montane in quanto tali. E nessuna regione vorrà perdere i suddetti finanziamenti a causa del non utilizzo dell’istituto della comunità montana. A meno che non si intenda modificare la struttura dei finanziamenti, come da diverso tempo si chiede o prevedere una norma che destini agli uffici regionali per la montagna i fondi che in altre regioni sono utilizzati per il funzionamento delle comunità.

L’articolo 4 riprende, migliorandolo, l’articolo 9 della legge n.97, in materia di gestione del patrimonio forestale. L’intento è quello di avviare la valorizzazione dei boschi, sulla base del decreto legislativo n.227 del 2001, come risorsa economica, come elementi di stabilizzazione idrogeologica e come produttori di aria pulita. Una recente ricerca del CNR ha dimostrato che la vegetazione dell’isola di Pianosa, paradiso ambientale di 10 kmq, ha assorbito in due mesi 5.700 tonnellate di CO2, pari a quella prodotta nello stesso periodo da 9.100 automobili.
Su questo ultimo punto si osserva che le recenti modifiche al protocollo di Kyoto, prevedono che la riduzione dell’immissione di anidride carbonica nell’atmosfera (responsabile dell’effetto serra), può ottenersi anche mediante maggior assorbimento di quella prodotta. Negli ultimi 50 anni l’anidride carbonica emessa è pari a quella emessa nei precedenti 420mila anni. Nel XX° secolo le Alpi hanno perso metà del volume dei ghiacciai, mentre la loro superficie è scesa al 40%. Ma sulle Alpi è a rischio anche il permafrost, terreno perennemente gelato, composto da ghiaccio, ciottoli, detriti, che mantiene stabilità. Era, a inizio secolo, presente sopra i 2500 metri. Oggi è salito di 200 metri. L’innalzamento della temperatura tra 1 o 2 gradi provocherebbe l’innalzamento del permafrost di 500 metri con gravissimi rischi di stabilità per tutto l’arco alpino.
E questo ci conduce ai problemi connessi al dissesto idrogeologico, in gran parte dovuto all’incuria ed all’abbandono dei territori montani. I Servizi tecnici nazionali hanno calcolato che dal 1945 al 1990 il dissesto idrogeologico è costato 74 miliardi di euro pari 4,65 milioni euro al giorno; un comune italiano su tre è a rischio idrogeologico: 6.689 le aree a rischio di frana, 37 a rischio valanga, 2.446 a rischio alluvione.
A fronte di queste considerazioni, la gestione e la valorizzazione del patrimonio forestale montano può costituire il primo esempio su scala nazionale di “sviluppo sostenibile” come da secoli già dimostrato dalla Magnifica Comunità di Val di Fiemme: il pregiato abete rosso, che matura in 150 anni, copre il 95% superficie boschiva (110 ettari su 2000 della comunità). Nel 2001 la segheria di Alvisio ha lavorato 33mila metri cubi legno e fatturato 6,5 milioni di euro, dando lavoro a 39 dipendenti fissi, 6 amministrativi, 54 stagionali che si occupano della manutenzione dei boschi (nessun incendio negli ultimi anni) e delle strade; complessivamente gravitano attorno alla Magnifica Comunità 8000 famiglie.
Va anche considerato che il settore industriale del legno (446mila addetti; 88.600 imprese), al quale vanno riconosciuti grandi meriti per quel che riguarda la positività della bilancia commerciale, è tra quelli maggiormente dipendenti dall’estero. Di soli legni poveri (da ardere, o cascami o particelle), l’Italia ne importa ogni anno circa 140 miliardi di vecchie lire.
Pertanto è evidente che l’attuale patrimonio forestale è sotto-utilizzato, pur in presenza di numerosi strumenti regionali, nazionali e comunitari. In tal senso, segnaliamo la recentissima (GU 26 giugno) pubblicazione del decreto che consente l’agevolazione del 36% per la manutenzione dei boschi.
Il problema è quindi quello del coordinamento. L’articolo in oggetto prevede la costituzione di appositi consorzi, cui possono essere affidati anche boschi demaniali o abbandonati o limitrofi a zone montane, che operano sulla base di Piani territoriali forestali. I Piani, che hanno valenza produttiva, idrogeologica ed ambientale, devono anche favorire forme collettive di trasformazione e di commercializzazione del legno. All’attuazione dei Piani sono indirizzate quote dei fondi comunitari Feoga e Sfop, quota (5%) delle risorse della legge n.499 del 1999, in materia di razionalizzazione degli interventi in materia agricola e quota (10%) del fondo sviluppo sostenibile, istituito dall’articolo 110 della Finanziaria per il 2001. E’ previsto inoltre un meccanismo premiale di attribuzione dei fondi in ragione dell’aumento delle superfici boscate e della diminuzione delle aree percorse dagli incendi. Conclusivamente si prevede la possibilità per i giovani residenti nella Comunità montana di svolgere il servizio civile in assegnazione ai consorzi, per le funzioni di tutela del patrimonio boschivo.

L’articolo 5 contiene benefici in campo energetico e di gestione delle acque. Va innanzitutto segnalato che il Dm Ministero dell’ambiente 11 dicembre 2001 ha portato a 9,39 euro per kW la misura del sovracanone dovuto ai comuni nel territorio vi siano grandi derivazioni idroelettriche; ed inoltre che le agevolazioni per il gasolio per riscaldamento (250 lire in meno per litro), sono state prorogate sino al 31 dicembre 2002 dal recentissimo decreto-legge n.108 del 2002.
Ciò premesso l’articolo interviene esentando dall’imposta di consumo l’energia elettrica prodotta da piccoli impianti di montagna, compresi gruppi elettrogeni a gas metano biologico. Il metano prodotto da biomasse è a sua volta esente da qualsiasi imposta. Sono rese permanenti le agevolazioni sul gasolio da riscaldamento e sono ridotte del 20% le accise sui principali prodotti petroliferi.
In materia di acque, la legge sulle risorse idriche (n.36 del 1994) già prevede un sovracanone per il mantenimento delle zone di salvaguardia. Le modifiche apportate prevedono che i costi connessi siano a carico degli utenti dei comuni con oltre 40mila abitanti, delle residenze secondarie, degli impianti turistici stagionali situati in zone non montane. Si chiarisce infine che la quota di tariffa va versata alla Comunità o ai comuni nel cui territorio ricadano le derivazioni.

Con l’articolo 6 si dettano norme per favorire lo sviluppo del turismo montano. Ci si avvale degli strumenti recentemente istituiti dalla legge di riforma di settore (n.135 del 2001), prevedendo interventi volti a favorire lo sviluppo del turismo giovanile, scolastico e degli anziani, anche mediante sostegno di pacchetti vacanza localizzati in periodi di bassa stagione. Le Comunità montane sono dichiarate sistemi turistici locali, ossia quei “…contesti turistici omogenei, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale…”, accedendo ad una quota vincolata del 20% del Fondo per l’offerta turistica. Detto fondo per il 2002 ha una dotazione di oltre 103 milioni di euro. Le richieste di agevolazione per il prestito turistico hanno priorità se indirizzate verso pacchetti localizzati in zone montane. Quanto allo sviluppo delle infrastrutture turistiche si prevede che le proposte delle regioni, riferite al settore turistico-alberghiero, concernente la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in base alla normativa sulle aree depresse, hanno priorità nella formazione delle graduatorie speciali e nell’assegnazione delle risorse finanziarie, se riferite alle zone montane.
Infine la importante questione del turismo sciistico, volano dell’economia di intere province. Le statistiche dicono che ogni euro speso per andare su e giù con gli sci ne porta almeno altri 10 da spendere in alberghi, ristoranti e negozi della zona. In conseguenza della mancanza di neve crolla tutto il sistema e migliaia di lavoratori stagionali rimangono senza lavoro. Quest’anno si sono registrate 70.000 assunzioni in meno ed il mercato del lavoro del settore ha visto nel giro di 6 mesi una flessione di quasi il 19% degli assunti.
V considerato che il turismo alpino complessivamente frutta 23 miliardi di euro annui, pari al 5% del fatturato del turismo mondiale e che in Italia complessivamente esistono 304 località sciistiche dislocate in ben quindici regioni, la maggior parte delle quali fonda la propria sopravvivenza economica sul turismo della neve, attirando complessivamente ogni anno un numero medio di sciatori pari a circa tre milioni. (terzo paese d’Europa, dopo la Germania e la Francia)
Com’è noto la crisi del settore è connessa all’assenza di neve ed ai costi di innevamento. Il costo di un metro cubo di neve artificiale, pari a 4 mq di pista, è mediamente di 1,29 euro, ma può raggiungere anche i 3 euro. La carenza di neve dell’inverno 2001-2002, che pure poteva essere quello del rilancio, ha posto fuori mercato numerosissimi piccoli impianti e le piccole economie turistiche ad essi connesse.
Su questa questione l’articolo 31 del collegato infrastrutture interviene, anticipando con 180 milioni nel 2002 il finanziamento ventennale previsto dall’articolo 8 della legge 140 del 1999. L’intervento invece proposto in questa sede, sulla falsariga di una recente legge della regione Piemonte, prevede la copertura dei costi di innevamento nel limite di 50 milioni di euro, a valere sul fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio dello Stato, “… fronte di eventi esogeni portatori di gravi squilibri economici con ripercussioni nel settore turistico montano…”. In definitiva la mancanza di neve è equiparata ad uno stato di emergenza.

Con l’articolo 7 si interviene in materia di prodotti agroalimentari tipici, la cui natura di “prodotto della montagna” è stata di recente sconfessata dall’Unione europea, in relazione all’incertezza dei disciplinari di produzione nella parte in cui non chiarivano la provenienza montana delle materie prime.
L’articolo in oggetto innanzitutto prevede la possibilità di fregiarsi di tale titolo per i prodotti già tutelati ai sensi della normativa comunitaria. Per gli altri prodotti, quelli per i quali la tutela comunitaria non è ancora stata ottenuto e quelli che non possono ottenerla in relazione alla mancanza di taluni requisiti previsti dalla UE, si prevede un regime autorizzatorio, sulla base di una domanda da proporre al Ministro per le politiche agricole, corredata da un disciplinare che ne chiarisca l’origine montana. L’autorizzazione costituisce titolo per utilizzare la menzione di “prodotto della montagna” e per l’inserimento nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.
Con il comma 3 si destina il 30% del Fondo prodotti tipici, alimentato da una sovrattassa sui fitofarmaci ex articolo 59 della Finanziaria per il 2000, allo sviluppo dei contratti di collaborazione tra le Pubbliche amministrazioni e gli imprenditori agricoli, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali.
Infine si modifica l’articolo 10 della Legge Comunitaria 1999, che limitava la commerciabilità dei prodotti tipici non tutelati comunitariamente alla sola provincia di produzione. Dopo esser riusciti a consentire che la vendita potesse avvenire anche per via telematica (Finanziaria 2001), si provvede a classificare gli esercizi di somministrazione e di ristorazione quali consumatori finali. I produttori locali potranno pertanto vendere il proprio prodotto non solo telematicamente in tutto il mondo, ma anche ai ristoranti, ai bar ed agli alberghi della propria zona.

L’articolo 8 riscrive l’articolo 16 della legge n.97, nel senso di ampliare le agevolazioni, oltre che al settore del commercio, anche agli artigiani (circa un terzo delle aziende italiane di artigianato artistico (140mila) si trova in montagna) ed alle imprese. Si è voluto mantenere il precedente limite di applicabilità (comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti ricadenti in comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni), anche in velata polemica con un provvedimento in corso di discussione che prevede numerose agevolazioni per i comuni sotto i 5000 abitanti, in considerazione dei costi assai elevati per l’erario che operazioni del genere, anche limitate, possono produrre. Val solo la pena ricordare che oltre il 60% dei comuni italiani sono sotto i 5000 abitanti.
Il comma 1 prevede pertanto la determinazione forfettaria del reddito delle imprese citate nel limite, quasi raddoppiato rispetto al precedente, di 60mila euro. Il comma 2 prevede, per le medesime imprese, un credito di imposta del 10% del valore degli investimenti di adeguamento e ammodernamento degli impianti e delle attrezzature.
Il comma 3 estende alle zone montane, diverse da quelle del Mezzogiorno, della legge sulla imprenditorialità giovanile.
Il comma 4 prevede accordi tra enti locali e le associazioni degli esercenti degli impianti di distribuzione di carburanti, per assicurare la presenza del servizio di erogazione quale servizio fondamentale.

L’articolo 9 provvede a sostituire l’articolo 17 della legge n.97, in materia di pluriattività dei coltivatori diretti, singoli o associati. Si tenta di arginare l’abbandono agricolo delle montagne e dei servizi di manutenzione connessi a questa attività. Secondo i dati dell’Insor (Ist. Naz. Sociologia rurale) negli ultimi 20 anni l’agricoltura di montagna ha perso 760mila ettari (17% del totale), che saliranno ad un milione (32% del totale) nel 2010, pari a 380mila aziende in meno. Sono in diminuzione anche i pascoli, che oggi occupano un’area di 2,2 milioni di ettari tra Alpi ed Appennini, ma che già hanno perso circa 600mila ettari di superficie in 30 anni.
Così, oltre a mantenere le precedenti agevolazioni, salvo aumentare le soglie degli appalti assumibili con la P.A. da 50 milioni di lire a 50mila euro, e, per i lavori ambientali delle cooperative agricole da 300 milioni di lire a 250mila euro, si prevede l’esclusione dal regime delle quote latte per le aziende che esercitino l’allevamento in forme tradizionali ed estensive e nel limite produttivo di 80.000 litri annui per azienda. L’intento è in definitiva quello di accrescere il reddito dei soggetti operanti nell’agricoltura montana e di mantenere la destinazione agricola delle aree vocate alla coltivazione ed al pascolo.

Con l’articolo 10 si provvede a rinvigorire l’intervento nel sistema formativo, già previsto dall’articolo 20 della legge n.97. E’ pertanto aggiornata la norma che prevede accordi di programma con il fine di realizzare un equilibrato sviluppo territoriale dell'offerta di scuola materna e dell'obbligo nei comuni montani. Il comma 2 prevede la predisposizione di progetti pilota per realizzare forme diverse di frequenza scolastica, concentrandola in periodi settimanali o mensili, o prevedendo la possibilità di lezioni a distanza. A tal fine va ricordato che nell’articolo 22 del collegato infrastrutture si è previsto l’avvio di un progetto di “scuola della neve”, che abbina lo studio all’attività agonistica, con un finanziamento di 2 milioni di euro. Il comma 3 ripete una norma già prevista in un disegno di legge della scorsa legislatura, relativo alla cessione alle istituzioni scolastiche di mezzi informatici dismessi da parte delle pubbliche amministrazioni. Le cessioni sono effettuate prioritariamente alle istituzioni scolastiche insistenti nelle aree montane.
Di analogo tenore l’articolo 11 che prevede la costituzione di istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, la cui valenza, originariamente relativa ai soli comuni montani, è estesa anche ai comuni con meno di 5000 abitanti.

Con l’articolo 12 si tenta di affrontare il grave problema connesso alla tutela sanitaria dei cittadini residenti in montagna ed ai maggiori costi che la sanità montana comporta. Con il comma 1 si avvia un progetto per lo sviluppo della telemedicina, intesa anche come assistenza e soccorso a distanza. Sull’argomento numerose regioni hanno avviato progetti propri, pertanto l’intervento dello Stato non può che limitarsi all’uniformazione delle diverse esperienze ed allo scambio di dati tra loro intelleggibili. Per lo sviluppo della telemedicina di montagna ci si avvale della rete del Sistema informativo della montagna (SIM) e viene vincolata una quota pari all’0,3 del Fondo sanitario nazionale, pari a circa 40 milioni di euro. Con il comma 2 si integra il Piano sanitario 2002-2004 con le linee guida per la sanità di montagna appartenenti allo schema di Piano 2001-2003, al fine di garantire ai cittadini di montagna l’accesso ai servizi sanitari in condizioni di pari opportunità. Si vincola poi alla sanità montana, una quota da stabilire del Fondo perequativo nazionale per gli enti locali. Infine si escludono gli ospedali delle zone montane dallo standard di standard di dotazione media di 5 posti letto per mille abitanti, previsto dal decreto legge n.347 del 2001.
Gli ultimi due commi sono relativi al personale medico, prevedendo infatti la positiva valutazione del servizio prestato dai medici nelle zone montane, ai fini della progressione della carriera o per l’inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria, nonché la corresponsione di borse di studio per gli specializzandi che si impegnino ad esercitare la professione, per un periodo di almeno 5 anni, in strutture o località decentrate di montagna.

L’articolo 13 potenzia i servizi telematici. Il SIM diviene progetto prioritario nell’ambito dello sviluppo dell’informatica delle Pubbliche amministrazioni, che sono inoltre tenute ad istituire, in accordo con la Conferenza Stato – Regioni, i collegamenti necessari ai servizi di interesse per i comuni montani. E’ previsto che le istituzioni locali fungano da sportelli di servizio e di orientamento per i cittadini delle zone montane. Rammentiamo che nel collegato pubblica amministrazione sono previsti stanziamenti per complessivi 154 milioni di euro per progetti informatici innovativi nella Pubblica amministrazione. Con emendamento del Relatore è stato previsto che il 10% delle risorse siano destinati a progetti in favore delle zone montane. Infine si provvede a riformare l’Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (INRM), trasformandolo in Istituto nazionale per le montagne (INM). L’attività dell’Istituto dovrà esercitarsi attraverso la consulenza e lo scambio di informazioni scientifiche, lo studio, la ricerca scientifica e tecnologica ed il conseguente trasferimento applicativo, su temi di interesse della montagna.

Con l’articolo 14 si vuole dare risposta alle istanze del Corpo degli Alpini, che viene definito di Corpo speciale all’interno delle Forze Armate e confermato di stanza nelle Alpi e, ove occorra, nelle zone montane dello Stato, salvo l’esercizio di funzioni di protezione civile all'interno e fuori dal territorio nazionale.

L’articolo 15 stanzia 2 milioni di euro annui per campagne informative in favore della montagna italiana. Le campagne sono predisposte in accordo con le regioni.

L’articolo 16 sopprime gli articoli della legge n.97 del 1994 modificati dalla presente legge.

L’articolo 17 vincola per 5 anni a favore dei comuni montani e delle comunità montane quota pari al 30% del Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche degli enti locali, previsto dalla legge Finanziaria per il 2002. Dispone infine la copertura finanziaria degli articoli per i quali i finanziamenti non siano già stabiliti in bilancio, quale il Fondo montagna di cui all’articolo 2, o per i quali non si sia provveduto mediante quote vincolate di stanziamenti di altre leggi.
C.I.M.

GdS 18 VII 02

 

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