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La nuova legge sulla funzione sociale degli oratori ed enti similari - Legge 1.8.2003 n. 206
di Red

                                                    

Il prossimo 21 agosto entrerà in rigore la nuova legge, la L. 1 agosto 2003, n.206, "Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attivita' similari e per la valorizzazione del loro ruolo", pubblicata sulla GU n. 181 del 6-8-2003, sulla funzione sociale degli oratori.
Nel primo articolo "lo Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalità residenti nel territorio nazionale". La legge precisa che queste attività "sono volte, in particolare,
a promuovere la realizzazione di programmi, azioni e interventi, finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto dell'emarginazione sociale e della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile, favorendo prioritariamente le attività svolte dai soggetti di cui al comma 1 presenti nelle realtà più disagiate".
Si aggiunge inoltre che "Le regioni possono riconoscere, nell'ambito delle proprie competenze, il ruolo delle attività di oratorio e similari svolte
dagli enti di cui al comma 1".

Importante quanto prevede l'art. 2: "Sono considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari
dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1". Tradotto dal linguaggio formale questo significa intanto che per opere e interventi conseguenti non c'é nulla da pagare,ma addirittura, anche se non in tutti i casi, si avrebbe diritto a ricevere quota parte degli oneri di urbanizzazione.

Significativo quanto previsto nel terzo articolo della legge: "Ai fini della realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, lo Stato, le regioni, gli enti locali, nonché le comunità montane possono concedere in comodato, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, beni mobili e immobili, senza oneri a carico della finanza pubblica.

Appare quantomai opportuno che tutti i soggetti interessati approfondiscano, magari collegialmente, portata e prospettive di questa legge. Nulla di trascendentale, a nostro avviso, ma in ogni caso un passo avanti e qualche possibilità concreta.
Red

GdS - 8 VIII 2003 - www.gazzettadisondrio.it

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