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Patente a punti: le novità con le modifiche portate dal Governo
di NLG

Punti riattribuiti ma le sanzioni salgono di prezzo!

Il proprietario del veicolo che non fornisce all'organo di polizia i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €uro 250 a €uro 1.000.
Il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario del veicolo, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, è riattribuito, previa istanza da parte dell'interessato, al titolare della patente medesima.
Le procedure da seguire per la riattribuzione dei punti saranno stabilite con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore (22 settembre 2005) del decreto legge 21 settembre 2005, n. 184. Sono queste le principali novità contenute nel decreto legge 21 settembre 2005, n. 184 "Misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2005. Il provvedimento era stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 settembre scorso per adeguare la normativa vigente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 12 gennaio 2005, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 126-bis, comma 2, del nuovo Codice della strada, in tema di omessa identificazione del conducente del veicolo che ha commesso la violazione.
NLG

GdS 30 IX 2005 - www.gazzettadisondrio.it
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