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Modalità attuative dell’iniziativa per il contenimento dei prezzi al consumo
 di CS

Si tratta di operare in base al punto 5 della ”Intesa per il contenimento dei prezzi di beni e servizi” sottoscritta il 22 ottobre 2003.

Il presente documento indica la disciplina per l’attuazione dell’iniziativa di contenimento dei prezzi al consumo, promossa dalla Regione Lombardia e realizzata in collaborazione con ANCI, Camere di Commercio lombarde, le Associazioni imprenditoriali e le altre Associazioni firmatarie, in attuazione dell’Intesa sottoscritta il 22 ottobre 2003.

1.1 Per l’offerta di beni di largo consumo
E’ identificato, come da schema allegato, un elenco di prodotti di largo consumo; per ciascun prodotto, oggetto di vendita all’interno del singolo esercizio, la impresa commerciale individua una referenza, eventualmente anche in accordo con i produttori e fornitori.
Per tali referenze l’impresa commerciale si impegna a mantenere invariato il prezzo in vigore alla data di sottoscrizione della intesa per un periodo di tre mesi dall’avvio dell’iniziativa.
I soggetti sottoscrittori verificheranno con cadenza trimestrale le eventuali modalità di prosecuzione dell’iniziativa nel corso del 2004, e di mantenimento della dinamica dei prezzi nell’ambito del tasso di inflazione programmata, operando nel rispetto della normativa vigente in materia di prezzi e di vendite sottocosto.
Le referenze calmierate saranno comunicate, in ogni punto di vendita con appositi manifesti e con l’individuazione del prodotto sullo scaffale, con apposito segnalatore “regionale”; è suggerita la massima visibilità dei prodotti offerti nell’elenco, nelle forme più idonee rispetto alle caratteristiche e alle possibilità di comunicazione di ogni punto vendita.
Ogni impresa commerciale può estendere l’impegno sopraddetto anche ad altri prodotti, da pubblicizzare nei termini sopra indicati.
L’impresa commerciale garantisce la disponibilità dei prodotti individuati per tutto il periodo considerato, salvo eventi esterni e imprevedibili non imputabili alla volontà dell’impresa sottoscrittrice.
Per i prodotti “alimentari freschi” non inseriti nell’elenco di riferimento, l’impresa potrà individuare referenze da calmierare, con possibilità di aggiornamento trimestrale; per queste referenze l’impegno relativo al prezzo si intenderà riferito al mantenimento dello stesso per il periodo di riferimento.
Le imprese commerciali di vicinato, specializzate nella vendita di singoli prodotti previsti nell’elenco di riferimento, possono aderire all’iniziativa, ove individuino almeno 3 referenze oggetto di calmierazione.
Le Associazioni di categoria e le imprese potranno individuare, in relazione alle specificità del proprio contesto socio-economico, iniziative locali integrative di quella qui prevista, tese a promuovere il consumo di prodotti tipici. A tali iniziative sarà operato il riconoscimento regionale, ove in linea con i principi e i criteri della presente disciplina generale.

BORSA DELLA SPESA
Prosegue fino al 28 febbraio 2005 l'iniziativa per il contenimento dei prezzi: le informazioni essenziali.
Come previsto nell'Intesa per il contenimento dei prezzi di beni e servizi dopo nove mesi dall'avvio dell'iniziativa "Borsa della Spesa", la Regione Lombardia e le Associazioni degli imprenditori commerciali hanno deciso di proseguire sino alla fine del prossimo febbraio 2005, il blocco del prezzo di un paniere di prodotti di largo consumo.
I consumatori lombardi potranno così continuare a trovare gli oltre 50000 prodotti a prezzo bloccato dal mese di novembre dell'anno 2003, nei 2500 esercizi commerciali lombardi che hanno aderito all'iniziativa.
L'Assessore al Commercio Fiere e Mercati della Regione ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa, che ha coinvolto tutti i soggetti interessati nella responsabilità del contenimento dell'inflazione, con una concreta azione rivolta a tutti i cittadini, indicando un obiettivo e una linea d'azione, che poi è stata ripresa - anche in forme autonome - da diversi operatori commerciali.
La Regione, in collaborazione con le Associazioni del settore, ha ammodernato la normativa del commercio, raccogliendo le esigenze e le proposte degli operatori. In particolare ha agevolato la raccolta di priorità di intervento sulla legislazione concernente la disciplina delle vendite straordinarie e promozionali a prezzi scontati nonchè degli orari di apertura degli esercizi, così da aggiornarli - in termini di flessibilità - alle moderne necessità dei cittadini lombardi.

1.2 Per i servizi di ristorazione pubblica
Gli esercenti si impegnano a prevedere offerte “a pacchetto” per la prima colazione ed il pranzo, a prezzi non superiori a quelli applicati alla data di sottoscrizione della presente intesa per un periodo di tre mesi dall’avvio dell’iniziativa, e a non apportare variazioni superiori al tasso di inflazione programmata nel corso del 2004, salvo diversa indicazione conseguente agli esiti delle verifiche trimestrali condotte con le modalità di cui al precedente punto 1.1.
In tali pacchetti sono proposte al consumatore, a prezzi opportunamente scontati, in forme congruenti con la tipologia dell’esercizio commerciale e con i prevalenti usi locali, servizi di ristorazione quali il “menù del giorno”, il “menù della pausa pranzo”, “pizza e bevanda”…
Gli esercenti si impegnano ad adottare forme di abbonamento, a prezzo ridotto, per consumazioni ripetute dei principali servizi di ristorazione erogati.
Gli esercenti operano altresì per favorire, con forme di promozione all’uopo definite, il servizio di ristorazione per la famiglia, il bambino e l’anziano, secondo le esigenze di consumo presenti nell’area servita dall’esercizio.

2. L’impresa interessata comunica all’ Associazione di categoria l’adesione all’iniziativa, indicando i prodotti, le referenze e i prezzi applicati, ovvero i servizi di ristorazione offerti, come da appositi modelli definiti dalla Regione Lombardia. L’adesione può essere altresì comunicata alla Camera di Commercio. L’impresa riceve dall’Associazione di categoria, o dalla Camera di Commercio qualora abbia comunicato a quest’ultima la sua adesione all’iniziativa, l’apposita vetrofania con il logo regionale di partecipazione, da esporre obbligatoriamente sulla vetrina esterna. Le Associazioni di categoria comunicano alla Camera di Commercio, l’elenco degli aderenti, i prodotti, le referenze, i servizi e i prezzi applicati.

3. Le Associazioni rappresentative dei commercianti e dei gestori dei pubblici esercizi promuovono l’attuazione del presente protocollo presso i propri soci, garantendo la più ampia informazione e il supporto operativo necessario; raccolgono le adesioni all’iniziativa delle imprese commerciali, trasmettono alla Camera di Commercio l’elenco della adesioni ricevute, con i relativi elenchi di prodotti, referenze, servizi, prezzi applicati

4. La Regione Lombardia, in raccordo con l’Unione regionale delle Camere di Commercio e le singole Camere di Commercio, promuove con apposite risorse la conoscenza dell’iniziativa presso i cittadini, i punti di vendita e gli esercizi pubblici, le imprese di produzione e di intermediazione commerciale, gli Enti locali - nelle più opportune forme e attraverso i diversi canali di comunicazione – e rilascia, tramite le Associazioni di categoria e le Camere di Commercio, agli esercizi aderenti apposito logo di partecipazione, da esporre all’ingresso dei medesimi.

5. I Comuni si impegnano a divulgare e promuovere l’iniziativa presso i cittadini e gli esercizi operanti nel proprio territorio, collaborando anche alla distribuzione del materiale necessario, e a concorrere alle attività di controllo circa la corretta attuazione dell’iniziativa; ove siano rilevate difformità rispetto agli impegni assunti ai sensi del presente protocollo, il Comune ne fa segnalazione alla Camera di Commercio, per l’eventuale cancellazione dall’elenco degli aderenti all’iniziativa.

6. Le Camere di Commercio, nel sostenere l’iniziativa, si impegnano a promuoverne la conoscenza presso gli operatori economici e presso i consumatori, anche attraverso azioni congiunte con le rispettive associazioni e a partecipare alla distribuzione del materiale necessario; redigono l’elenco delle imprese aderenti, dei prodotti, delle referenze, dei servizi e dei prezzi applicati e lo trasmettono ai Comuni; garantiscono l’attività dei propri servizi di conciliazione in rapporto ad eventuali controversie; raccolgono ed elaborano i dati relativi alle adesioni all’iniziativa e sull’andamento dei prezzi dei prodotti e li comunicano all’Osservatorio regionale del commercio.

7. Le Associazioni dei Consumatori, aderendo all’iniziativa, partecipano alle attività di diffusione della relativa conoscenza, sviluppano azioni per promuovere la sensibilizzazione sul tema dei prezzi, concorrono alla verifica dell’attuazione della stessa, anche provvedendo alla segnalazione di eventuali irregolarità.

8. La Regione, nell’ambito del tavolo previsto al punto 3 dell’Intesa, promuove un’azione di verifica dei costi di applicazione dei “buoni pasto” nelle attività di ristorazione pubblica.

9. I soggetti partecipanti provvedono a periodiche valutazioni congiunte dell’andamento dell’iniziativa, in rapporto agli obiettivi perseguiti; in particolare una verifica di avanzamento sarà realizzata entro il mese di gennaio 2004 per la valutazione delle modalità di prosecuzione dell’iniziativa stessa.
CS

GdS 20 XII 04  www.gazzettadisondrio.it
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