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Lo “sfratto” della Prefettura
in base all’equo canone ?!?

di L.S.

 
 Riceviamo e pubblichiamo, con una ns.nota in calce:

Caro Direttore
In una pausa di relax nel mio studio ho dato uno sguardo al tuo giornale. L’attenzione, deformazione professionale, è stata attratta dal tuo articolo sullo sfratto della Prefettura. Tutto giocato sul filo dei paradossi. Incuriosito, ho voluto saperne di più nel corso di mia rapida rimpatriata al mio paese. Paese piccolo e scomodo ma con quell’aria di Valtellina che tutti i giorni rimpiango confrontandola con quella cittadina.
Da un caro amico ho avuto il testo della deliberazione della Provincia. L'avevo chiesta per capirne di più data la sua singolarità, come scrivi tu. Con mia somma sorpresa ho scoperto che la motivazione addotta per giustificare la disdetta è giuridicamente sbagliata.
Leggo: ”Premesso che con contratto n. 2228 di repertorio, in data 20 aprile 1993, questa Provincia ha locato al Ministero dell'Interno lo stabile di proprietà provinciale, adibito a uffici della prefettura e alloggio prefettizio e che, ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il citato contratto n. 2228 di repertorio è stato prorogato per il periodo dal 24 novembre 1998 al 23 novembre 2004;
rilevata l'opportunità di comunicare disdetta del contratto al conduttore, al fine di evitare la rinnovazione tacita dello stesso… la Giunta ha deliberato di comunicare all’ufficio prefettura di Sondrio - ufficio territoriale del governo - la disdetta del contratto n. 2228 di repertorio, in data 20 aprile 1993, relativo alla locazione dell'immobile in oggetto”.

Il riferimento legislativo è la legge 392, legge dell’equo canone.
Gli articoli citati sono il 28 (Rinnovazione del contratto) e il 29 (Diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza).
L’art. 28: “Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo dell'articolo 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni, e per quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere, di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza. Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o di nove anni, il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 con le modalità e i termini ivi previsti”.

Le attività per le quali vale l’art. 28, e dunque anche il 29, sono indicate all’art. 27, primo del “Capo II - Locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione”.
L’art. 27 norma la locazione di immobili “adibiti ad una delle attività appresso indicate: industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico comprese tra quelle di cui all'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326”.
Le Prefetture non rientrano in queste categorie.
Resta una considerazione da fare sul contratto.
Qualora il contratto stipulato nel 1993 avesse fatto riferimento analogico alla legge 392 e se ne sostenesse la validità, la deliberazione presenterebbe comunque in via subordinata il difetto lampante di motivazione.
Viene citato l’Art. 29 - Diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza. E’ vero che una delle condizioni è la volontà, se si tratta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o di diritto pubblico, di adibire l’immobile all'esercizio di attività tendenti al conseguimento delle loro finalità istituzionali, ma il diniego é possibile solo e pur sempre nell’ambito delle attività di cui all’art. 28, specificate all’art. 27, nelle quali la Prefettura non rientra.
Fermo restando che il locatore, in questo caso la Provincia, ha il diritto di diniegare la rinnovazione del contratto alla scadenza, con adeguato anticipo, non è con la deliberazione in oggetto, atto viziato per i motivi esposti, che può essere esplicata tale volontà con la necessaria efficacia giuridica.
Spero di essere stato chiaro e non troppo tecnico.
Complimenti per il giornale anche se per leggerlo mi tocca mettere gli occhiali. Non puoi usare caratteri più grandi? Ti saluto caramente
Lettera firmata (L.S.)

Parto dal fondo. E’ quasi pronta in quel di Genova una versione avanzata del nostro giornale, tale da semplificare grandemente il lavoro di preparazione e impaginazione, con una veste grafica che, oltre ad altri aspetti, prevede anche una maggiore leggibilità, nostro obiettivo da perseguire visto anche lo straordinario incremento di visitatori con un trend positivo che continua. Il problema è… il tempo necessario a riversare tutto il corposo archivio nel nuovo strumento. Vedremo nei primi mesi del 2004, in parallelo con un ipotizzato rafforzamento editoriale.
Per quanto riguarda il contenuto mi guardo bene dall’entrare nel merito, sia in ragione di competenze specifiche che di sostanza, sia pure ringraziando per il contributo inviatoci e pubblicato, come richiesto, con l’omissione della firma.
Nel mio articolo ero andato di paradosso in paradosso, nelle due interpretazioni della definizione dello Zingarelli lasciando ai lettori di scegliere quale delle due.. Sarebbe uscire dallo schema entrare nel merito giuridico che, pur avendo il suo valore, mi pare proprio sia quello che conti un po' meno in questa vicenda.
Nota del Direttore


GdS - 18 XI 03 - www.gazzettadisondrio.it
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