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Contributi esterni: argomento proposto da Virgilio Caivano (x)
Pieno sostegno alla proposta di legge di modifica della legge 5.1.1994 n.36 in materia di gestione delle acque nei Comuni montani

 
Riceviamo e pubblichiamo:

Premesso che la legge 5.1.1994 n.36 detta disposizioni in materia di organizzazione del servizio idrico integrato allšinterno degli Ambiti Territoriali Ottimali e le Regioni italiane hanno individuato gli A.T.O. per la gestione del servizio idrico integrato e che quasi tutti i piccoli comuni interessati non hanno ancora provveduto a definire il passaggio del servizio al nuovo soggetto gestore incontrando difficoltā e dubbi sul nuovo assetto finanziario dellšEnte e sul nuovo modello di gestionale ed organizzativo;il Coordinamento Nazionale dei Piccoli Comuni Italiani si muove a sostegno della proposta di legge n.5568 presentata alla Camera dei deputati il 27.01.2005 dai deputati Parolo, Guido Rossi, Caparini e Bricolo, che prevede un regime particolare per la gestione delle acque dei Comuni montani introducendo la possibilitā di rendere facoltativa lšadesione alla gestione unica del servizio idrico integrato da parte dei piccoli comuni inclusi nel territorio delle comunitā montane fino a 1000 abitanti.
Lšapplicazione della norma interesserebbe 1477 comuni, la maggior parte dei quali con popolazione inferiore a 600 abitanti, con una popolazione stimata di circa 800.000. Considerando la bassa densitā abitativa di tali zone, che corrisponde a circa 31 abitanti per chilometro quadrato, risulta evidente che si tratta di territori economicamente svantaggiati, per i quali lšacqua rappresenta spesso la principale se non lšunica risorsa certa. Per tali comuni la possibilitā dellšautogestione del servizio idrico diventa inevitabile anche se a prima vista tale possibilitā sembrerebbe contraria ai principi della legge 5 gennaio 1994 n.36, recente ŗDisposizioni in materia di risorse idriche˛, circa le gestione integrata del servizio per tutto lšambito territoriale. Infatti, nei comuni montani č la stessa morfologia territoriale a rendere inefficace una gestione centralizzata che creerebbe inconvenienti e disservizi per gli utenti. Spesso si tratta di territori poco urbanizzati, con caratteristiche particolari, ove la limitata presenza dellšuomo, la bassa densitā abitativa e la conseguente necessitā di estendere le reti a vaste aree poco urbanizzate, rendono diseconomica la gestione del servizio idrico su base centralizzata. Fino ad oggi i piccoli comuni di montagna hanno gestito in economia il proprio servizio idrico e gli stessi cittadini o le Amministrazioni Comunali si sono adoperati per preservare le condutture idriche dalle intemperie invernali. Lšadesione obbligatoria al servizio di tipo integrato e la gestione del servizio da parte di un unico gestore centrale sta rompendo lšequilibrio fragile dellšeconomia locale dei piccoli comuni di montagna e richiede un immediato intervento legislativo. La proposta di legge n.5568, nel rendere facoltativa lšadesione al servizi idrico integrato da parte dei piccoli comuni di montagna, prevede tuttavia un coordinamento da parte dellšautoritā dšambito, che esercita funzioni di regolazione generale e di controllo, sulla base di un contratto di servizio. Peraltro la possibilitā di gestioni plurime del servizio, previo coordinamento unitario da parte di un unico soggetto, č giā prevista dallšarticolo 9, comma 4, della legge n.36 del 1994, proprio per venire incontro ad esigenze territoriali particolari. Inoltre per incentivare lšadesione al servizio integrato da parte dei piccoli comuni di montagna, la proposta di legge n.5568 prevede agevolazioni tariffarie per il servizio idrico integrato, fatto salvo, ovviamente, il bilancio paritario di gestione dellšintero ambito. Una diversificazione della tariffa idrica č prevista per tutti i comuni facenti parte delle comunitā montane, ritenendo opportuna unšarticolazione della tariffa per fasce territoriali, sia sulla base della disponibilitā territoriale della risorsa idrica ­ quale caratteristica principale dei comuni facenti parte delle comunitā montane ­ sia sulla base della popolazione comunale. Del resto, la stessa legge n.36 del 1994, art.1,comma1, fa riferimento al principio di solidarietā per definizione della gestione del servizio idrico integrato.Per tutte queste ragioni il Coordinamento auspica un celere esame della proposta di legge onde consentire una corretta applicazione dei principi della legge n.36 del 1994 senza stravolgere la giā critica economia locale di centinaia di piccoli comuni di montagna.
Virgilio Caivano (x)

(x) Portavoce Coordinamento Nazionale Piccoli Comuni

GdS 30 IV 2005 - www.gazzettadisondrio.it
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