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NOTA DEL CCCVa:
Un'opportunità per valorizzare i prodotti della nostra montagna

Il Comitato Cittadini Consumatori Valtellina (CCCVa) ha inviato in questi giorni la seguente nota:

Al Presidente della CCIAA - Sondrio

Egregio Presidente
Le sottoponiamo l'articolo pubblicato sul giornale on-line "La Gazzetta di Sondrio" con una proposta che il Comitato fa propria.
Ella saprà naturalmente verificare se attuabile, anche con i possibili miglioramenti.
Grazie per l'attenzione e voti augurali
x il Comitato Cittadini Consumatori Valtellina:
Alberto Frizziero, Antonio Tolomeo

Sondrio 29.12.2002
__________________

L'articolo de "La Gazzetta di Sondrio":

L'ARTICOLO 85 DELLA FINANZIARIA
E' sfuggita all'attenzione dei mass-media, polarizzata sui condoni ed altre importanti novità nonché, per la provincia, sull'aumento dei sovracanoni, una norma di particolare nostro interesse, relativa ai prodotti della montagna.

L’art. 85 della Finanziaria 2003, “Tutela dei prodotti tipici delle zone di montagna”, infatti recita:

1. Al fine di tutelare l’originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani, attraverso la valorizzazione dei loro prodotti protetti con «denominazione di origine» o «indicazione geografica» ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, ed in accoglimento della raccomandazione n. 1575/2002, approvata dal Consiglio d’Europa il 3 settembre 2002, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali l’Albo dei prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva «prodotto nella montagna» seguita dall’indicazione geografica del territorio interessato, da attribuire, sentite le comunità montane interessate, alle sole produzioni agroalimentari originate nei comuni montani per quanto riguarda sia tutte le fasi di produzione e di trasformazione sia la provenienza della materia prima.
2. Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della menzione aggiuntiva anche se aggregate a più vasti comprensori di consorzi di tutela.
3. L’iscrizione all’Albo di cui al comma 1 per l’uso della menzione «prodotto nella montagna» è esente dai diritti annuali di segreteria.
4. In deroga ai requisiti previsti dall’articolo 2 (x) della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e con riferimento alle strutture artigianali destinate alla preparazione di prodotti alimentari tipici situate in comuni montani ad alta marginalità, le regioni possono individuare i requisiti strutturali minimi necessari per il rilascio della relativa autorizzazione, salva comunque l’esigenza di assicurare l’igiene completa degli alimenti da accertare con i controlli previsti dalla normativa vigente.
5. L’articolo 15 (xx) della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è abrogato.

IL VANTAGGIO
La riproposizione, con modifiche, di quanto a suo tempo indicato dalla Legge della Montagna, tuttora per molti versi inapplicata (e ci sarebbe da guardarci dentro, smuovendo anche l'UNCEM, é importante, in particolare sotto l'aspetto commerciale.
Per fare un esempio, che esula dal tema ma é ugualmente significativo, avevamo sostenuto argomentazioni simili per le acque minerali (si veda in altra parte del giornale e in CCCVa). Riportare, vistosamente, in etichetta che le nostre acque minerali, Levissima, Bernina, Frisia, sono acque di montagna potrebbe essere anche utile. Per fare un esempio ci può essere il consumatore di acqua San Benedetto cui non importa nulla se tale acqua viene da Scorzé, in provincia di Venezia, 16 (diconsi sedici) metri sul livello del mare. Potrebbe però esserci l'altro consumatore che preferisce, venendolo a sapere, acqua proveniente da stabilimenti situati nelle Alpi (o nell'Appennino o nella Sila e  così via) rispetto a quella che viene da stabilimenti della Pianura Padana (o altre località quasi sul livello del mare).

PERCHE' ESSERE I PRIMI
Perché é importante essere i primi?
Se nel giro di pochi giorni, al massimo entro gennaio, la Camera di Commercio, positivamente molto attiva nella promozione dei nostri prodotti, e d'intesa con i Consorzi nonché le Associazioni di categoria, predisponesse
le istanze per l'iscrizione all’Albo dei prodotti di montagna di cui alla legge, potrebbe essere in grado di attivare un'iniziativa di sicuro successo.
Una conferenza-stampa in Milano, adeguatamente preparata - ed anche enfatizzata -, magari con testimonials prestigiosi e la presenza della "Valtellina che conta (tutte le Istituzioni Regione compresa, le Banche, le Associazioni di categoria, per pubblicizzare l'inizio dell'attuazione dell'art. 85 della Finanziaria 2003, potrebbe avere un ampio riscontro, proprio perché primi.
Possiamo essere certi che se non lo facciamo noi lo faranno, con i mezzi poi che dispongono, sedi locali RAI comprese, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige. Un'occasione quindi per i nostri prodotti.
Red

(x) DEROGA
era così:
Articolo 2
“L'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonchè di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, è subordinato ad autorizzazione sanitaria. Il rilascio di tale autorizzazione è condizionato dall'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, sia di impianto, che funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti. I titolari degli stabilimenti e laboratori, nonchè dei depositi all'ingrosso, di cui al primo comma, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono, nel termine di tre mesi dalla detta data, richiedere la prescritta autorizzazione sanitaria, anche nel caso che fossero in possesso di autorizzazioni rilasciate da altri dicasteri in base a leggi speciali. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000”.

(xx) NON VALE PIU’
Si tratta di quanto previsto dalla Legge della Montagna e precisamente:
Art. 15, Tutela dei prodotti tipici. Si tratta di alcune modifiche.

GdS  18 XII 2002 - www.gazzettadisondrio.it

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