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La nuova legge in materia
di sicurezza di grandi dighe

CCCVa

     Decreto di nostro interesse - Le premesse - Gli articoli - Una proposta

Decreto di nostro interesse
Il  DECRETO-LEGGE 29 marzo 2004, n.79 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe" pubblicato sulla GU n. 75 del 30-3-2004 e in vigore già dal 3 marzo, é certamente d'interesse della nostra provincia per il gran numero di serbatoi esistenti, e tenuto conto che sui 58 totali sono 34 quelli dai 187 milioni sino ai 100.000 mc di invaso.

Le premesse
Stupisce che si sia ricorsi al Decreto-legge in questa materia ove dall'oggi al domani non possono cambiare le cose in maniera rilevante.
Istruttivo pertanto leggere la premessa nella quale si definisce il campo: "...Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la messa in sicurezza delle grandi dighe per le quali risulti assente il concessionario di derivazione o il richiedente la concessione e per le quali non abbia avuto luogo la dismissione definitiva". Poi però si aggiunge: "tenuto conto che le stesse dighe costituiscono un potenziale rischio per le popolazioni a valle da salvaguardarsi ai fini della pubblica incolumità, nonché la indifferibilità di effettuare aggiornate verifiche sismiche ed idrologiche per consentire il completamento delle attività di rivalutazione delle condizioni di sicurezza delle grandi dighe esistenti sul territorio nazionale, nonché per altri interventi ed iniziative relativi a compiti istituzionali e di sicurezza della collettività, affidati alla Protezione civile"

Gli articoli
- L'art. 1 riguarda l'individuazione di grandi dighe da mettere in sicurezza
Il Registro italiano dighe entro trenta giorni individua le dighe fuori esercizio per le quali non sia stata rinnovata o richiesta la concessione e per le quali non abbia avuto luogo la dismissione definitiva della diga, così da costituire una condizione di rischio per le popolazioni a valle. L'elenco é comunicato dal Registro a regioni  e alle autorità di bacino anche in relazione al rischio idraulico a valle.
- L'art. 2 riguarda gli interventi urgenti per la messa in sicurezza
Viene precisato come intervenire, in particolare con uno o più Commissari
delegati, di comprovata professionalità cui affidare l'adozione di tutti i provvedimenti necessari alla eliminazione delle situazioni di pericolo.
- L'art. 3 riguarda il monitoraggio degli interventi e disposizioni per il Registro italiano dighe.
Viene prevista la nomina di un Comitato di alta sorveglianza, con il compito di monitorare lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, verificando il
rispetto della tempistica, al fine di assicurare il più celere superamento delle diverse situazioni di rischio.
Viene previsto il potenziamento del Registro italiano dighe per le attività di cui al presente decreto e con riguardo anche all'esigenza di effettuare, presso le sedi dell'Ente, attività di monitoraggio delle grandi dighe concernenti, fra l'altro, gli aspetti di sicurezza idraulica.
- L'art. 4 riguarda la rivalutazione delle condizioni di sicurezza delle grandi dighe.
Entro trenta giorni il Registro italiano dighe, ai fini della valutazione delle
condizioni di sicurezza delle dighe esistenti determina, con apposito elenco, le dighe da sottoporre a verifica sismica ed idraulica in conseguenza della variata classificazione sismica dei siti ovvero dei ridotti franchi di
sicurezza idraulica. Provvede anche, in pari tempo, alla redazione di
norme tecniche per la verifica sismica delle dighe. Le verifiche effettuate a cura e carico del concessionario dell'opera ovvero del richiedente la concessione o del soggetto che, anche in assenza di concessione, esercisce l'opera, sono trasmesse entro novanta giorni dalla data di adozione delle
norme tecniche di cui al comma 2, al Registro italiano dighe per la
relativa approvazione.
- L'art. 5 riguarda il finanziamento di interventi urgenti
- L'art. 6 riguarda l'entrata in vigore, già avvenuta

Una proposta
In sede di conversione in legge il Comitato Cittadini Consumatori Valtellina ritiene opportuno che nelle fasi di sorveglianza e controllo, negli organismi esistenti o previsti, un esperto, di elevata e comprovata professionalità nominato dalla Provincia nel cui territorio si trovano le dighe, partecipi alle discussioni e valutazioni inerenti dighe della provincia stessa.
Comitato Cittadini Consumatori Valtellina

GdS  30 III 03 - www.gazzettadisondrio.it
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