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NOTA DEL CCC Va aL MINISTRO DELL'AMBIENTE PER IL PARCO DELLO STELVIO
 Il mandato - Tutela della fauna, uomo compreso - Dopo 66 anni manca ancora il piano - 24 anni fa il Ministro Marcora... - Il Consiglio di Stato - Discrezionalità e certezza del diritto - Laghetti e fiori sulla neve - L'esproprio territoriale - Conclusivamente

Egregio Signor Ministro Altero Matteoli
e, p.c., E. S. Presidente Regione Lombardia

Sulla Sua Agenda trovasi appuntato in questi giorni il rinnovo degli organi del Parco Nazionale dello Stelvio.
Non interessa allo scrivente Comitato Cittadini Consumatori Valtellina chi sarà nominato per il prossimo quinquenio.
Interessa invece sapere se chi sarà nominato avrà, da Lei e da quant'altri di competenza, un preciso mandato: quello di dare, in breve tempo e ovviamente nel miglior modo possibile, riferimenti certi alle popolazioni e agli Enti Locali delle zone interessate al Parco.

TUTELA DELLA FAUNA MA IN ESSA C'E' ANCHE UNA SPECIE PARTICOLARE, POCO CONSIDERATA: L'UOMO
Già, in quanto se obiettivo primario in un Parco é la tutela della fauna, é anche vero che fra essa esiste anche una specie particolare che di fatto le norme vigenti, le loro applicazioni operative e i dibattiti in argomento confinano ai margini ed in posizione particolarmente subordinata.
Questa specie é quella umana, di quelle persone che sono eredi di generazioni che hanno operato in modo tale da lasciare ai posteri, noi, un ambiente tanto qualificato da essere scelto come Parco.
Esse avevano però la fortuna di non essere condizionati dalla "superiore" cultura metropolitana ma li guidava "la più modesta" cultura alpina.

DOPO 66 ANNI NON C'E' ANCORA IL PIANO
Ella sa benissimo come a 66 anni dalla sua costituzione e a 24 dal suo ampliamento il Parco dello Stelvio non abbia ancora un Piano, e come abbia invece un Regolamento risalente a mezzo secolo fa, che dimostra però un'età molto superiore per contenuti e operatività.
Non fosse prossimo il rinnovo, e non meritasse considerazione il passato del Presidente Osio - che però non giustifica suoi toni pubblicamente polemici fuori misura e non certo edificanti nei confronti del Presidente del Comitato Lombardo del Parco - verrebbe da chiederLe se non il commissariamento tout-court quanto meno un commissariamento ad acta per il prolungarsi della carenza del piano che porta alla discrezionalità decisionale che poco ha a che fare con la certezza del diritto.
Il rinnovo imminente fornisce occasione per porre l'aut aut sin da ora: o il piano in breve tempo o il commissariamento, quantomeno quello ad acta.
Stupisce che spesso chi vuole regole severe - ci riferiamo a posizioni ambientaliste - poi, in casi come questi, non levi alta la voce perché si facciano quantomeno delle regole e non si batta contro la discrezionalità imperante che non diventa da negativa positiva sol perché vi é Tizio piuttosto che Caio ad esercitarla.

24 ANNI FA ILMINISTRO MARCORA...
Nel 1977 il Ministro dell’Agricoltura Marcora allargò il Parco Nazionale dello Stelvio dai circa 95.200 ettari a 134.620 ha di cui 60.126 ha nel settore lombardo (SO-BS) 55.094 ha nel settore altoatesino (BZ) 19.350 ha nel settore trentino (TN). Venuto qualche giorno dopo a Sondrio ad incontrarsi con gli amministratori pubblici della provincia, il Ministro riconobbe le ragioni, reali, di tutela della popolazione, tenuto in particolare conto che l’allargamento comprendeva zone fortemente antropizzate e sedi di attività produttive, essenzialmente turismo ed agricoltura..
Riconobbe altresì l’inadeguatezza della normativa – i 21 articoli del Regolamento di cui al DPR 30.6.1951, n. 1178 -,
A fronte della rappresentazione della situazione, reale, chiese alla Comunità Montana Unica della Valtellina, - che lo scrivente allora, anche Sindaco di Sondrio, presiedeva -, di attivarsi e produrre proposte per una normativa più adeguata. Tale Comunità, con i suoi 2650 Kmq e 65 Comuni, era la maggiore d’Italia con caratteristiche tali da essere definita dal prof. Alberto Quadrio Curzio, vera e propria “Regione Alpina” - costituendo di fatto una sorta di Parlamento della Valle, Ente quindi politicamente e culturalmente attrezzato per affrontare la delicata tematica in posizione di equilibrata sintesi di esigenze. (Quell'equilibrio che manca laddove la cultura dominante é quella metropolitana, tanto disattenta ai problemi di casa propria (si veda la scandalosa inerzia di decenni a Milano per la depurazione delle acque) quanto dogmaticamente cattedratica per situazioni come quella dei Parchi e, di fatto, per la gente che abita quei territori).
La cosa purtroppo non ebbe seguito anche per l’avvicendamento al vertice del Ministero.
Dopo quasi un quarto di secolo, e nonostante l'approvazione della legge nazionale sui parchi nonché la modifica dell'ordinamento generale del Parco stesso con il Consorzio (DPR 279/1974, legge n. 394/1991, DPCM del 26/11/93 (vedi nota), ma anche legge 740/1935, DPR 1178/1951), sotto il profilo operativo la situazione non é sostanzialmente cambiata.
Il piano latita, anche se il lavoro é incominciato.
Per averlo in tempi rapidi, quali la situazione richiederebbe, ci vorrebbe un'operazione in due tempi, analogamente allo schema Piano Regolatore Generale - Piani attuativi.. In un primo momento approvazione ed entrata in vigore delle linee generali di piano, coerenti con le direttive indicate dalla legge e tali da dare rapidamente un primo quadro di riferimento con le necessarie salvaguardie. Poi, nei soli tempi necessari e sufficienti, approfondimento con maggior dettaglio. Abbiamo l'impressione che ove non si proceda in questo modo di acqua ne passerà ancora tanta sotto i ponti, monumento alla discrezionalità eretta a sistema.

IL CONSIGLIO DI STATO
Con la sentenza 20.8.2001 n. 4469 il Consiglio di Stato ha stabilito che compete al Consorzio del Parco il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti e opere all’interno del Parco, significando l’irrilevanza della mancanza del Piano e del Regolamento attuativo.
Discutibile assunto, forse non tale sul piano del formalismo giuridico, ma sicuramente sotto il profilo sostanziale.
Ricordiamo che la legge 6 dicembre 1991, n. 394, LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE, all'art. 12, comma 7, recita: "Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione".
Il Consorzio del Parco dello Stelvio, secondo il Consiglio di Stato, è destinatario delle funzioni autorizzatorie, attribuite agli Enti parco ex art. 13 della legge n. 394/1991 e ad esso é demandato il nulla osta al "rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti e opere all'interno del parco".
Per la verità la legge quadro prevede altro.
Il nulla osta è infatti finalizzato alla verifica della "conformità dell'intervento rispetto alle disposizioni del piano e del regolamento del parco", ed appare alquanto difficile, a meno che non intervega un miracolo, stabilire questa coerenza con strumenti che sono di là da venire.
Ci pareva che in uno Stato di diritto dovesse valere il principio "de jure condito" e non "de jure condendo".

Non solo nessuno é più padrone in casa propria, ma non é neppure condomino. Siamo in regime monarchico non costituzionale nel quale, in attesa delle regole che un giorno verranno ci si deve affidare alla benevolenza del Principe di turno per avere positiva risposta alle proprie istanze. Pardon: alle proprie suppliche.

DISCREZIONALITA' E CERTEZZA DEL DIRITTO
A parte le formalità giuridiche, che lasciamo agli esperti del settore, esiste un problema fondamentale di sostanza che é proprio delle Autorità politiche, in primis il Ministro, e amministrative.
La coerenza con i dettami di strumenti esistenti implica discrezionalità ridotta al margine di fisiologia interpretativa con indispensabilità di motivazioni a supporto di verificate coerenza o incoerenza.
L'assenza di strumenti porta invece clamorosamente alla discrezionalità assoluta, criterio di giudizio che mal si addice, appunto, con uno Stato di diritto nel quale Enti Locali o cittadini dovrebbero avere se non punti quantomeno linee di riferimento certe senza essere  ridotti a sapere solo a posteriori ciò che é possibile e ciò che non é possibile fare.
Tutto questo mentre risulta evidente la indispensabilità di esami collegiali delle situazioni. Non dimentichiamo che la decisione monocratica, pur presente nella eccellente legislazione di tutela (Leggi 1497 e 1089 di circa 60 anni fa) trovava di fatto contemperamento, e controllo, da parte del Prefetto per funzioni e ruolo che esso svolgeva. Già allora in ogni caso la legge 1497 aveva previsto un organo collegiale del quale faceva parte il Podestà del Comune interessato al vincolo paesaggistico.

L'ESEMPIO DEI LAGHETTI E DEI FIORI SULLA NEVE...!!!
Di decisioni monocratiche vi é un significativo esempio, proprio nel Parco dello Stelvio. Dopo un iter defatigante la sostituzione di un impianto di risalita in Santa Caterina Valfurva aveva ottenuto tutti i placet del caso. Quando ormai si era in dirittura finale intervenne il Ministero dei Beni Culturali (in data 8.9.1996 prot.28497/A10) a bloccare tutto. C'erano da tutelare "piccoli laghetti" (notoriamente d'inverno invisibili a quelle quote perché per le leggi della fisica a quelle temperature l'acqua diventa ghiaccio Tutela anche per "soggetti floreali rari ed endemici" che forse, nella visione della cultura metropolitana, in questo caso capitolina, si ritiene abbelliscano d'inverno i pendii innevati...
Riprendendo il punto precedentemente trattato, la legislazione urbanistico-edilizia prevede un esame obbligatorio seppure consultivo da parte della Commissione Edilizia Comunale. Il parere non é vincolante ma le decisioni in difformità debbono essere motivate.
Nel Parco una sede tecnica simile dovrebbe essere condizione irrinunciabile, con la presenza, oltre di veri esperti, e anche di qualche, vero o presunto, "Solone" che non manca mai, di qualificate rappresentanze locali.

ESPROPRIO TERRITORIALE
Non possiamo infine, Signor Ministro, passare sotto silenzio le conseguenze pratiche dell'applicazione dell'art. 12, settimo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (e, volendo, della posizione del Consiglio di Stato come da sentenza citata).
Dei 601 Kmq. di territorio lombardo del Parco gran parte sono in provincia di Sondrio. La Provincia sta elaborando il Piano Territoriale-Paesistico.
Come é possibile che esso possa ignorare - in ragione di competenze assolute attribuite all'Ente Parco, una porzione rilevante del territorio provinciale, parte notevole della quale non é regno incontrastato di ungulati e uccelli predatori ma habitat per bipedi eretti e raziocinanti con le loro attività quotidiane e le loro sacrosante esigenze che, al minimo, andrebbero tenute in pari conto rispetto a quadrupedi e flora alpina?
E come é possibile conciliare operativamente situazioni e problemi quando da una parte della strada - e questo non é caso isolato - varrà un regime e dall'altra uno diverso?
E come é possibile che un Comune non possa dire la sua, salvo la possibilità di far sentire la sua voce ma solo consultivamente, in ordine allo sviluppo della propria comunità, o anche solo in normali interventi di vita quotidiana? (Persino per acquedotti comunali é successo l'impasse!).
E come é possibile affrontare organicamente i delicati temi idrogeologici o  delle sistemazioni idraulico-forestali senza una visione unitaria e governo territoriale unitario?
Ci consenta, Signor Ministro, di considerare la situazione così come prospettata, non per nostra interpretazione ma per riscontro normativo e giurisprudenziale, un vero e proprio esproprio territoriale:

CONCLUSIVAMENTE, SIGNOR MINISTRO
Ella avrà compreso come il nostro Comitato Cittadini Consumatori Valtellina, che non opera certo per interessi particolari o personali, abbia voluto richiamare la Sua attenzione sul punto fondamentale, quello del Piano del Parco, inteso come riferimento di certezza, pur non assoluta ma in ogni caso significativo, e sulla necessità che, ove non vi siano alternative, se ne imponga il varo entro termini brevi e definiti.
In secondo luogo abbiamo inteso prospettarLe seri e gravi problemi che l'attuale scenario normativo comporta.
Molti Suoi predecessori hanno ripetutamente dichiarato che i Parchi vivono ove ed in quanto li facciano vivere le popolazioni residenti. Per questo però occorre che ve ne siano, o si creino, le condizioni.
Sappiamo che la Sua agenda é molto affollata e che al Ministero dell'Ambiente non si sta certo con le mani in mano vista la serie di problemi che lo coinvolgono. Ci auguriamo però che pur nel mare magnum di questi problemi Ella riesca a dedicare un po' di attenzione alle questioni da noi sottoposte, se non altro per verificare la validità delle considerazioni da noi svolte in nome e per conto della gente di Valtellina che risiede nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio.
RingraziandoLa, distintamente,
p. il Comitato Cittadini Consumatori Valtellina
(Alberto Frizziero)

GdS 7 XI 01


Nota. Il Parco Nazionale dello Stelvio è stato istituito con la legge n. 740 del 24 aprile 1935.  Il Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio, unico in Italia, nasce quindi con DPCM del 26/11/93 e si compone da quattro organi gestionali operativi. Il suo Consiglio Direttivo stabilisce le norme per una gestione unitaria e coordinata, mentre l'amministrazione ordinaria e straordinaria viene curata dai tre Comitati di Gestione della Regione Lombardia e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, tramite i rispettivi Uffici Periferici. La sorveglianza ed il controllo del territorio del Parco Nazionale sono affidati al Corpo Forestale dello Stato in Lombardia ed ai Corpi Forestali Provinciali nelle province di Trento e Bolzano.

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