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Nuova legge per la tutela dell'architettura rurale
di Red

 

La Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio ha pubblicato la Legge 24 dicembre 2003 n. 378 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale”, di particolare interesse per la nostra provincia, che entrerà in vigore dal: prossimo primo febbraio.
All’art.. 1 sono indicate le finalità: salvaguardare e valorizzare le tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale.
Le diverse tipologie verranno individuate con successivo decreto che definirà anche i criteri tecnico-scientifici tenuto anche conto dei principi dell'architettura bioecologica.
L’art. 2. dà facoltà alle regioni di individuare, sentita la Soprintendenza per i beni e le attività culturali, gli insediamenti di architettura rurale, e possono
provvedere al recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione delle loro caratteristiche costruttive, storiche, architettoniche e ambientali, anche attraverso la predisposizione di appositi programmi, di norma triennali, sulla base di:
a) definizione degli interventi necessari per la conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali degli insediamenti agricoli, degli edifici o dei fabbricati rurali tradizionali. Va anche tenuto conto delle esigenze di ristrutturazione tecnologica delle aziende agricole
b) previsione di incentivi volti alla conservazione dell'originaria destinazione d'uso degli insediamenti, degli edifici o dei fabbricati rurali, alla tutela delle aree circostanti, dei tipi e metodi di coltivazione tradizionali, e all'insediamento di attività compatibili con le tradizioni culturali tipiche. Infine procedure adeguate.
L’art. 3 istituisce un Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale. Il riparto avverrà proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati. Per gli anni 2003, 2004 e 2005, la dotazione di tale Fondo é determinata in 8 milioni di euro annui.
L’art. 4 prevede che le regioni concedano contributi a soggetti proprietari o titolari degli insediamenti, degli edifici o dei fabbricati rurali, fino all'importo massimo del 50 per cento della spesa alla condizione però che vi sia stipula di un'apposita convenzione che preveda, tra l'altro, la non trasferibilità degli immobili per almeno un decennio, che ci siano i permessi e altre clausole di garanzia.
E’ altresì prevista, all’art. 5, la possibilità di sponsorizzazioni aggiuntive.
Red

GdS 20 I 04  www.gazzettadisondrio.it
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