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ADEGUATI I SOVRACANONI IDROELETTRICI, MA QUANTO HA PERSO LA PROVINCIA A FAVORE DEI PRODUTTORI? 443 MILIARDI
di Alberto Frizziero
La rivalutazione dei sovracanoni - Storia: l'esordio - Storia: il Testo Unico sulle acque - Storia: la legge base, la 925/1953 (e la 1377 del 1956) - La legge-recupero, la 925 del 1980 - Facciamo i conti - Si usino bene questi 5 miliardi aggiuntivi!


LA RIVALUTAZIONE DEI SOVRACANONI

Non é stato dato molto rilievo in provincia - ci stiamo abituando ad ampie trattazioni di fatti spiccioli e cenni o silenzio su questioni rilevanti! -  ad una norma contenuta nella Finanziaria e che ci interessa da vicino, vale a dire una consistente, seppur ancora parziale, rivalutazione dei sovracanoni dovuti dai produttori idroelettrici. Questo il testo della norma specifica contenuta nella legge:
"7. A decorrere dal 1º gennaio 2002 le basi di calcolo dei sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, sono fissate rispettivamente in 13 euro e 3,50 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980".
Tradotte in "vecchie lire" queste cifre vogliono dire 25171,51 per i sovracanoni BIM, e 6776,945 per i sovracanoni destinati ai Comuni rivieraschi e alla Provincia.
Ci si potrebbe considerare soddisfatti visto che rispetto alla precedente entità del sovracanone BIM si registra un incremento di oltre il 45%, rispetto invece alla abituale rivalutazione biennale pari all'indice ISTAT.
Dato il giusto riconoscimento al Parlamento per questa norma di giustizia, vale però la pena di spiegare perché la soddisfazione é solo parziale.

STORIA: L'ESORDIO
Le prime norme sui sovracanoni le troviamo nel Decreto Luogotenenziale n° 1664 del 20.11.1916 che all'art. 28 per le derivazioni idroelettriche con una potenza nominale maggiore di 220 kW prevedeva:
- la possibilità di riservare, ad uso esclusivo di servizi pubblici, a favore dei comuni rivieraschi, cioè quelli compresi lungo il corso d'acqua tra il termine del rigurgito a monte della presa e il punto di restituzione, fino ad un decimo della energia ricavabile dalla portata minima;
- quando l'energia prodotta fosse stata trasportata oltre i 15 km dal territorio dei comuni rivieraschi, come sopra definiti, e della relativa Provincia, a favore degli Enti Locali ed a carico del concessionario un sovracanone annuo calcolato in base alla potenza nominale dell'impianto.

STORIA: IL TESTO UNICO SULLE ACQUE
R.D. 11.12.1933 n° 1775, oltre a confermare la norma precedente relativa alla possibilità di riservare l'energia per i comuni rivieraschi introdusse all'art. 53 la possibilità dell'ulteriore sovracanone a favore dei comuni rivieraschi nel caso di trasporto dell'energia prodotta e trasportata oltre il raggio di 15 km; l'art. 53 ripartì il sovracanone , per l'energia trasportata fuori provincia, per tre quarti ai comuni, e per un quarto alla Provincia. Il quantum e la suddivisione per i soggetti aventi diritto era compito del Ministro delle Finanze, sentito il Consiglio Superiore dei LL.PP., che doveva provvedere con decreto.

STORIA: LA LEGGE-BASE, LA 959/1953 (E LA 1377/1956)
Pietra miliare fu la legge 27.12.1953 n° 959, cui dette un grosso contributo Vanoni anche con la collaborazione di Valsecchi.
La riserva di energia a favore dei Comuni rivieraschi fu sostituita, e non più come possibilità ma come diritto, da un sovracanone che i produttori, per impianti di potenza superiore ai 220 kW e a quote superiori a 300 metri (l'impianto di Monastero, in Comune di Dubino, non paga nulla)  dovevano pagare in base alla potenza nominale media concessa ai Comuni compresi nel bacino imbrifero montano del corso d'acqua interessato alle derivazioni (B.I.M.)
I comuni del BIM avevano la possibilità di unirsi in un Consorzio destinato a gestire il "fondo comune", obbligatorio se fossero stati d'accordo almeno tre quinti di essi. Il BIM dell'Adda comprendeva i 78 Comuni della provincia e Sorico. Ci fu un'intesa per cui Sorico restò fuori ed introita la sua quota concordata, mentre in provincia nacque il Consorzio BIM.
Scelta giusta perché in Italia, nei pochi casi in cui non si fece il Consorzio la querimonia del riparto portò all'inutilizzo per tantissimi anni dei fondi!
Seguì, nel 1956, la legge 4.12.1956 n° 1377 che introdusse modifiche all'art. 53 del T.U. 1933/1775: mantenne la facoltà di attribuzione del sovracanone, eliminò la condizione del trasporto dell'energia e stabilì un tetto massimo della misura del sovracanone per unità di potenza nominale.

LA LEGGE-RECUPERO, LA 925/1980
Venne la Legge 22.12.1980 n° 925, cui abbiamo attribuito l'appellativo "legge di recupero". Perché?
Il tempo passava, l'inflazione galoppava ma il sovracanone, in tempi di scala mobile galoppante, la scala mobile non l'aveva, unico esempio in Italia in una con l'indennità dei Sindaci, e restava ancorato alle 1300 $/kW.
In termini reali questo voleva dire che in 17 anni il sovracanone aveva perso quasi l'85% del suo valore reale, riducendosi al 15,19%.
In termini reali cioé, per avere lo stesso valore iniziale, avrebbe dovuto essere di 8555,87 £/kW.
Federbim, la Federazione dei BIM italiani, e UNCEM spingevano ma le controspinte dell'ENEL soverchiava. Nel 1980 finalmente l'atto di giustizia, sia pur parziale, con l'elevazione del sovracanone a 4500 £ e l'introduzione della rivalutazione biennale in base all'indice ISTAT.
Da allora il recupero dell'inflazione é avvenuto regolarmente, ma, appunto, ben al di sotto del valore reale.

FACCIAMO I CONTI
Uno studio di oltre una trentina di pagine, unica pubblicazione esistente in argomento, presentato da chi scrive alla Conferenza Provinciale per l'utilizzo delle acque, organizzato dalla Provincia il 24 giugno 1988, si soffermava ampiamente su questa progressiva perdita di valore del sovracanone.
Una serie di dati analitici evidenziava questa perdita. Il dato di sintesi era questo: la perdita, nominale, era a fine 1987 di £. 55.503.347.888, e la perdita in valore reale - lire 1988 - era di 159.155.005.125 £.
Aggiornando i dati a fine 2001, ovviamente in valore della lira riferita a tale anno, la perdita complessiva si aggira intorno ai 443 miliardi. Ci riserviamo, acquisiti alcuni dati che abbiamo chiesto, di dare la cifra esatta alla lira, che comunque non differirà molto dai 443 miliardi citati.
A questi andrebbero inoltre aggiunti - anche se la situazione é diversa essendo diversa la fonte legislativa -  i miliardi perduti per la mancata rivalutazione dei sovracanoni per i Comuni rivieraschi.
Infine il dato relativo alla nuova entità del sovracanone, stabilita in 13 Euro. rispetto agli 8,91 del biennio passato,  Facendo il conteggio riferito alle 1300 £ del 1953 e in base all'indice ISTAT per arrivare allo stesso valore in realtà la nuova entità dovrebbe essere, arrotondata, di 16,357 Euro.
Onestamente dobbiamo pur dire che in ogni caso il passo in avanti é stato notevole. Non solo, ma si tratta, di fatto, nel momento in cui si sta andando alla privatizzazione dell'ENEL, di una ulteriore significativa conferma della natura del sovracanone.
Indennizzo acquisito, e valore ribadito. Per fortuna a suo tempo le tesi di chi voleva sciogliere i Consorzi BIM non hanno retto. Fosse successo sarebbe, per ragioni che qui sarebbe lungo spiegare, stato un primo attacco al sovracanone-indennizzo, in definitiva un clamoroso autogol.

SI USINO BENE QUESTI CINQUE MILIARDI AGGIUNTIVI!
Arrivano dunque circa 5 miliardi in più. Sarebbe la volta buona per utilizzare queste risorse per opere o interventi di carattere provinciale, sempre in conto capitale, di valenza provinciale o, se vogliamo, inter-Comunità Montane.
Magari anche per attuare l'ultimo comma del secondo articolo dello Statuto del BIM, e magari anche tenendo conto del dettato di legge della 959, non sempre rispettato nell'utilizzo dei fondi da parte delle CC.MM..
E sarebbe anche bene non dimenticare quello che la Corte Costituzionale il 15 luglio 1976 con la sentenza n. 212, specificatamente ai paragrafi 5, 6 e 7 stabilito in materia di modalità di utilizzo dei fondi.
Non seguire queste vie, in prospettiva fra l'altro di una sempre maggiore presenza del privato nella produzione di energia, potrebbe aprire varchi di contenzioso. E per un certo passo della 959 far anche correre agli amministratori delle Comunità Montane e del BIM qualche rischio di Corte dei Conti.
Alberto Frizziero

GdS 18 II 02

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