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Il 22, il 23 e il 27 giugno 2005
gli Esami di Stato
di NLC

Il testo integrale del provvedimento

Il 22, il 23 e il 27 giugno 2005 gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno del proprio corso di studi e che sono stati regolarmente scrutinati svolgeranno le prove scritte per l'esame di stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali.
E' quanto previsto dall'ordinanza ministeriale n. 32 del 21 febbraio 2005 che stabilisce le istruzioni, le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di maturità dell'anno scolastico 2004/2005.
La collaudata modalità di svolgimento degli anni passati è stata confermata.
La prima e seconda prova scritta vengono predisposte dal Ministero; la terza prova scritta viene formulata dalla commissione interna.
Anche la modalità di conduzione del colloquio ed i criteri di valutazione sono gli stessi degli anni scorsi: lo studente può iniziare con la presentazione di una tesina redatta nella forma preferita, anche multimediale.
Gli studenti possono trovare tutte le informazioni utili sulla sezione on line del sito del ministero dell'Istruzione, appositamente dedicata all'esame di Stato, dove tra l'altro è possibile visionare tutte le commissioni d'esame e i provvedimenti normativi in materia scolastica.

Esame di Stato 2005
Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2004-2005.
Ordinanza Ministeriale n. 32


ART. 1
INIZIO DELLA SESSIONE DI ESAME
1. La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, per l'anno scolastico 2004/2005, ha inizio il giorno 22 giugno 2005.

ART. 2
CANDIDATI INTERNI
1. Sono ammessi all'esame di Stato:
a. gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso e siano stati valutati con attribuzione di voto in ciascuna disciplina in sede di scrutinio finale;
b. gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 2;
c. gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che abbiano frequentato le ultime classi di un corso di studi avente le caratteristiche di cui all'art.2 comma 1 lettera c) del Regolamento e che siano stati valutati con attribuzione di voto in ciascuna disciplina nello scrutinio finale;
d. gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui all'art.2, comma 1, lettera c) del Regolamento, siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 2.
2. Fermo restando quanto previsto per gli istituti pareggiati e per quelli legalmente riconosciuti dal precedente comma 1, lettera d), gli alunni iscritti alle penultime classi possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di Stato, esclusivamente per merito, quando nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia. Resta ferma la particolare disciplina dei motivati esoneri dall'esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche dell'educazione fisica.
3. A decorrere dall'anno scolastico 2004/2005, cessano di avere applicazione le disposizioni in materia di rinvio del servizio militare di leva per motivi di studio, in conseguenza della sospensione delle chiamate a svolgere tale servizio, a decorrere dal 1° gennaio 2005, stabilita dall'articolo 1 della Legge 23 agosto 2004, n.226.
La disposizione di cui alla Legge 10 dicembre 1997,n. 425, art.2, comma 4, concernente l'abbreviazione di un anno del corso di studi di scuola secondaria superiore, per obblighi di leva, diviene, pertanto, inapplicabile.

ART. 3
CANDIDATI ESTERNI
1. Sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo coloro che:
a. compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico;
b. siano in possesso del diploma di licenza di scuola media da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
c. compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;
d. siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale;
e. abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
2. Sono ammessi all'esame di Stato negli istituti professionali e negli istituti d'arte i candidati esterni che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a. compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e siano in possesso da almeno un anno del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente;
b. siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica o di licenza da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto indipendentemente dall'età;
c. compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal caso, i candidati, sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore, compresi i diplomi, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente, salvo quanto previsto dal comma 3;
d. siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale e del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondenti;
e. abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

3. I candidati agli esami negli istituti professionali, ivi compresi quelli di cui alla lettera c) del comma 2, debbono documentare, altresì, di aver esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto nel quale svolgono l'esame. Le esperienze di formazione o lavorative sono riferite allo specifico indirizzo dell'istituto; in particolare, l'esperienza lavorativa deve consistere in un'attività caratterizzata da contenuti non esclusivamente esecutivi. L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da idonea documentazione. Per comprovare le esperienze di formazione o lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai candidati agli esami nei corsi postqualifica ad esaurimento.
4. I candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico commerciale, se in possesso di promozione o idoneità a classe terminale dei seguenti indirizzi di precedente ordinamento: Amministrativo, Mercantile, Commercio con l'estero, Amministrazione industriale possono sostenere le prove degli esami di Stato unicamente per l'indirizzo Giuridico-economico-aziendale di nuovo ordinamento, senza sottoporsi ad esame preliminare. Se in possesso di idoneità o promozione a classe non terminale, sostengono, invece, esame preliminare nella specie dell'esame di idoneità e non anche dell'esame integrativo.
5. E' consentito ai candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di Istituto tecnico per le Attività sociali, indirizzo dirigenti di comunità e di lstituto tecnico per il Turismo, i quali, per motivi di impedimento debitamente comprovati, non abbiano, rispettivamente, svolto il tirocinio di psicologia e pedagogia o effettuato la pratica di agenzia, sostenere ugualmente gli esami di Stato stessi. Il mancato svolgimento del tirocinio, la mancata effettuazione della pratica di agenzia dovranno essere annotate nella certificazione integrativa del diploma prevista dall'art. 13 del regolamento. In particolare, per i candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico per le attività sociali-indirizzo dirigenti di comunità, il mancato svolgimento del tirocinio di psicologia e pedagogia è consentito solo con riferimento al segmento formativo proprio della classe terminale .Per i candidati, quindi, che sostengono esami preliminari, al pari di quelli che sostengono esami di idoneità, tale carenza non è ammessa in relazione agli anni precedenti l'ultimo (terza e quarta classe), anche atteso che il loro superamento costituisce titolo di frequenza di una classe che, come da programma, ha nel tirocinio una parte integrante della corrispondente materia.
6. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe, anche riferita a un corso di studi di un Paese appartenente all'Unione Europea di tipo o livello equivalente, è subordinata al superamento dell'esame preliminare di cui all'art. 7.
7. I candidati provenienti da paesi dell'Unione Europea, che non siano in possesso di promozione all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere a), c), d), e dal comma 2, lettera c), previo superamento dell'esame preliminare di cui all'art. 7. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
8. E' fatta salva l'ammissione di candidati in attuazione di obblighi internazionali anche derivanti da specifici accordi.
9. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.
10. Non è consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo, indirizzo o specializzazione già sostenuti con esito positivo.
11. I candidati esterni possono chiedere di sostenere gli esami di Stato negli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento e struttura, alle condizioni indicate al successivo art.4, comma 7.
NCL

GdS 10 III 2005 - www.gazzettadisondrio.it
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