Homepage
Italia e mondo
Provincia di Sondrio
Nostra Provincia
Fatti dello Spirito
CCCVA
Prodotti
Nostri personaggi
Galleria
Siti segnalati
Contatti
 
sito realizzato da
nereal.com . 2006
 
 


Tutti i contenuti di questo sito, salvo ove diversamente specificato, sono pubblicati secondo la licenza d'uso Creative Commons.
 

Prestazioni previdenziali dei lavoratori rimpatriati dalla Svizzera
di Massimiliano Bertolazzi

 

Si è tenuto a Lugano un incontro dei responsabili delle sedi svizzere e del confine italiano del Patronato ACLI tra cui anche il direttore del patronato ACLI della provincia di Sondrio, unitamente al Vicepresidente Nazionale Delegato ed al Direttore Generale , per esaminare lo stato di attuazione dell’art. 3 del decreto legge 118/2002, convertito in legge 172/2002, meglio noto come dispositivo di trasferimento virtuale dei contributi svizzeri.
Come è noto con la predetta normativa il legislatore ha cercato di mitigare l’impatto negativo conseguente alla impossibilità di trasferire i contributi svizzeri in Italia a seguito dell’entrata in vigore degli accordi bilaterali tra la Svizzera e la UE, dal 1.6.2002. La impossibilità di trasferire i contributi, nei fatti, in molte situazioni, impedisce di percepire una pensione significativa prima del pensionamento di vecchiaia con la conseguenza che per i lavoratori rimpatriati dalla Svizzera si ha una sorta di sostanziale diniego del diritto alla pensione di anzianità, ovvero, per le donne, la percezione di una pensione di vecchiaia italiana, al 60° anno di età, di modesto importo.

Col provvedimento citato il legislatore ha adottato una misura specifica tendente a valorizzare, a carico dell’INPS, la contribuzione svizzera per il calcolo della pensione anticipata italiana in attesa che la stessa sia poi concessa in convenzione UE al compimento dell’età di vecchiaia, prevista dall’assicurazione svizzera. In altri termini il tentativo è quello di equiparare ai lavoratori che hanno sempre lavorato in Italia, i lavoratori che hanno lavorato parte in Italia e parte in Svizzera. La disposizione in questione ha carattere transitorio e scade il 31.12.2003.

Alla luce di un primo esame della normativa introdotta dal legislatore, della lettura che ne ha dato l’INPS ma soprattutto da una verifica dei risultati concretamente verificatisi nella pratica attuazione del disposto legislativo, la situazione appare in prevalenza molto deludente. La pensione conseguibile nonostante il calcolo virtuale dell’anzianità svizzera, specie nei casi nei quali le ultime retribuzioni italiane sono più lontane nel tempo, è di importo inferiore al minimo e se la stessa è integrabile il dispositivo di legge non viene ad avere di fatto alcuna rilevanza. In molte situazioni ove non spetti l’integrazione, la pensione resta di importo inferiore al minimo. In talune circostanze, magari per versamenti volontari ad una classe elevata, ovvero in presenza di una attività italiana recente, il risultato è favorevole ma certamente sperequato rispetto a situazioni altrettanto degne di tutela.

Inoltre è fonte di sperequazione la discriminazione introdotta dalla lettura della legge che ha dato l’INPS, tesa ad escludere coloro che hanno effettuato, dopo il rientro dalla Svizzera, l’ultima attività in Italia.

In queste condizioni, secondo i responsabili del Patronato ACLI è necessario porsi i seguenti obiettivi:

- Innanzi tutto il presupposto di ogni ragionamento positivo sta nella proroga della normativa, oltre il 31.12.2003. La proroga, per equiparare i lavoratori che hanno lavorato nei due stati, a quanti hanno lavorato in Italia, dovrebbe essere estesa fino alla prevista durata della fase transitoria delle pensioni di anzianità.

- E’ inoltre necessario superare il calcolo della pensione sull’ultima retribuzione italiana. Infatti la casualità delle situazioni lavorative italiane (ad esempio, ultimo lavoro italiano lontano nel tempo ovvero più recente) determina sperequazioni assurde. Si propone invece di assumere per il calcolo della pensione italiana, fino alla concessione della pensione in convenzione, lo stesso metodo che veniva usato quando la contribuzione svizzera veniva effettivamente trasferita.
D’altra parte la integrale applicazione della precedente normativa cessata con il 31.5.2002 – ad esclusione del materiale trasferimento dei contributi – produrrebbe radicale soluzione alle discriminazioni rilevate in questo primo periodo di applicazione della legge 172/2002, salvaguardando per l’INPS, in base alle norme UE adottate, l’opportunità di porre a carico della Previdenza Svizzera le prestazioni al compimento dell’età pensionabile di quel Paese.

- Infine è necessario superare la forte discriminazione che esclude da questa opportunità tutti coloro che non sono rientrati dalla Svizzera in situazione di disoccupazione a seguito dell’abbandono dell’attività in quello Stato. L’esclusione di coloro che, dopo il ritorno dalla Svizzera non sono stati disoccupati ovvero hanno svolto successivamente attività in Italia, crea forti sperequazioni correlate allo svolgimento casuale dell’ultima attività lavorativa dimenticando ogni proporzione tra la durata dell’attività lavorativa italiana e straniera.
Massimiliano Bertolazzi

GdS 18 VII 03  www.gazzettadisondrio.it
_____________________________________
 

 

Torna a Italia e Mondo
                                                 Torna all'indice generale

  Torna alla prima pagina