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LA NUOVA LEGGE
PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI
di Red

 

Con una proposta e una condivisione trasversale, senza quindi posizioni politiche particolari, ha fatto gran parte del suo cammino la nuova legge sulla tutela degli animali. Qualcuno qualunquisticamente ha commentato che con tutte le necessità che hanno gli animali a due zampe con tanto di intelligenza - in certi casi per la verità c'é da dubitarne... - il Parlamento va a occuparsi di questo. E invece é giusto per il semplice motivo che quotidianamente vengono alla ribalta casi di maltrattamento degli animali, talora del tutto gratuiti, quasi spinti da una sorta di malvagità perversa.

Cominciamo a ricordare i punti salienti della nuova legge:
"Art. 1. - 1. Dopo il titolo XII del libro II del codice penale, è inserito il seguente «TITOLO XII-bis - DEI DELITTI CONTRO GLI ANIMALI
Art. 623-ter. - (Delitti contro gli animali). – Chiunque, salvo ipotesi espressamente autorizzate da leggi speciali, uccide animali, esseri senzienti che hanno diritto alla vita ed al benessere, o arreca loro danni fisici, o li sottopone a strazio o sevizie, è punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da euro 2.000 a euro 12.000. La pena è aumentata se l’uccisione avviene con mezzi particolarmente dolorosi o per fini abietti o futili.
Chi incrudelisce verso animali o li sottopone a comportamenti, fatiche, giochi e spettacoli incompatibili con la loro natura, valutata anche secondo le loro caratteristiche etologiche, è punito con l’arresto da due a otto mesi e con l’ammenda da euro 1.000 a euro 6.000.
Alla stessa pena di cui al secondo comma soggiace chiunque pone in essere condotte che offendono la sensibilità psico-fisica degli animali, provoca loro angoscia, paura, stress, li priva di acqua, cibo e cure, li abbandona, li detiene in condizioni che limitano le caratteristiche comportamentali della loro specie o somministra loro, al di fuori dei casi autorizzati, farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive che siano idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo.
Ferme restando le ipotesi di cui ai commi dal primo al terzo, chiunque utilizza animali per lotterie e feste, o li utilizza, come bersaglio, in corride, oppure importa, detiene e commercializza pelli di cani e gatti nonchè oggetti e prodotti da loro derivati, è punito con l’arresto da uno a sei mesi e con l’ammenda da euro 500 a euro 3.000. Nel caso in cui le condotte sopra indicate siano poste in essere nell’esercizio di un’attività commerciale la pena è aumentata.
Chiunque organizza, partecipa o comunque favorisce l’organizzazione di combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate con animali, che possono mettere in pericolo l’integrità fisica degli animali, è punito con la reclusione da due a quattro anni e la multa da euro 25.000 a euro 150.000.

Ci sono poi norme per la confisca degli animali maltrattati, la perdita della facoltà di detenere animali da uno a cinque anni per chi ha avuto una condanna.
La condanna comporta inoltre la sospensione per due anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere e la pubblicazione della sentenza. In caso di recidiva la condanna comporta la perdita della facoltà di detenere animali e l’interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere.
Per questi reati non è applicabile la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria per cui uno deve farsi la galera, magari ottenendo la condizionale a condizione che
vi sia stato il risarcimento del danno in favore della persona offesa.

La nuova impostazione, - é detto nella relazione - si incardina nel convincimento che l’uomo sia eticamente tenuto a garantire la vita ed il benessere degli animali quali creature viventi.
In tal senso, tra le prime pronunce si colloca quella della pretura di Amelia, del 7 gennaio 1987, la quale ha individuato il concetto di maltrattamento-dolore quale violazione delle leggi naturali biologiche, fisiche e psichiche delle quali l’animale è portatore.
Gli animali in quanto esseri viventi dotati di sensibilità fisica reagiscono a tutte le modifiche che si verificano intorno a loro (contatti, temperatura, odori, suoni, luci, cibo, stress, eccitazione, trattamento) entro determinati limiti fisiologici (cosiddetto limite-soglia); se tali limiti vengono superati, attraverso maltrattamenti che possono essere fisici, genetici e ambientali, l’animale prova dolore.
In questa ottica, scopo della incriminazione è costituito non solo dal sentimento di pietà che l’uomo prova verso l’animale ma anche direttamente dall’animale stesso come essere vivente, senziente, capace di reagire agli stimoli del dolore.
Nella relazione si sottolinea ancora che il testo supera inoltre la distinzione fra uccisione di animale altrui (punita ai sensi dell’articolo 638 del codice penale) e maltrattamento e uccisione di animale proprio o res nullius (aggravante del maltrattamento). Infatti, evidentemente il mutamento dei valori non giustifica più in nessun modo l’uccisione di animale proprio o res nullius, che non può più essere considerata una mera aggravante di un (solo eventuale) precedente maltrattamento.
Red

GdS 8 VIiI 03  www.gazzettadisondrio.it
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