Homepage
Italia e mondo
Provincia di Sondrio
Nostra Provincia
Fatti dello Spirito
CCCVA
Prodotti
Nostri personaggi
Galleria
Siti segnalati
Contatti
 
sito realizzato da
nereal.com . 2006
 
 


Tutti i contenuti di questo sito, salvo ove diversamente specificato, sono pubblicati secondo la licenza d'uso Creative Commons.
 

NUOVE NORME PER L'ACQUA CHE BEVIAMO
di Red

 

Acque minerali: attuata la direttiva Ue sulla valutazione delle caratteristiche  - Decreto Ministero Salute 29.12.2003, G.U. 31.12.2003

Con il decreto 29 dicembre 2003 il Ministero della Salute ha dato attuazione alla direttiva europea n. 2003/40/CE in relazione ai criteri dei valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali, nonché alle condizioni di utilizzazione dei trattamenti delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente. Il provvedimento provvede all'aggiornamento delle prescrizioni tecniche emanate, adeguandole al progresso tecnico, alle nuove acquisizioni scientifiche ed alle direttive della Comunità europea in materia.
Il Decreto "Attuazione della direttiva n. 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa ai criteri dei valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali di cui al decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, e successive modificazioni, nonché alle condizioni di utilizzazione dei trattamenti delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente" é stato pubblicato sull'ultimo numero dell'anno, il 302, della Gazzetta Ufficiale, in data 31.12.2003.
Diamo una sintesi limitandoci agli aspetti principali ed omettendo le parti più tecniche.

L'art. 1 prescrive che "Dalle analisi chimiche e fisico-chimiche deve risultare la determinazione dei seguenti parametri relativi all'acqua minerale, oltre alla temperatura dell'aria al momento del prelievo". Seguono la bellezza di 23 parametri: 1) temperatura alla sorgente;
2) concentrazione degli ioni idrogeno (pH) alla temperatura dell'acqua alla sorgente; 3) conduciblità elettrica specifica a 20°C; 4) residuo fisso a 180°C; 5) ossidabilità; 6) anidride carbonica libera alla sorgente; 7) silice; 8) bicarbonati; 9) cloruri; 10) solfati; 11) sodio; 12) potassio; 13) calcio; 14) magnesio; 15) ferro disciolto; 16) ione ammonio; 17) fosforo totale; 18) grado solfidrimetrico; 19) stronzio; 20) litio; 21) alluminio; 22) bromo; 23) iodio.».

L'art. 2 fissa il limite massimo ammissibile dei diversi parametri e precisamente: 1 Antimonio |0,0050 mg/L 2 Arsenico |0,010 m/L calcolato come As totale 3 Bario |1,0 mg/L 4 Boro |5,0 mg/L 5 Cadmio |0,003 mg/L 6 Cromo |0,050 mg/L 7 Rame |1,0 mg/L 8 Cianuro |0,010 mg/L 9 Fluoruri |5,0 mg/L (1,5 mg/L per acque destinate all'infanzia) 10 Piombo |0,010 mg/L 11 Manganese |0,50 mg/L 12 Mercurio |0,0010 mg/L 13 Nichel |0,020 mg/L 14 Nitrati |45 mg/L (10 mg/L per acque destinate all'in-fanzia) 15 Nitriti |0,02 mg/L 16 Selenio |0,010 mg/L
Inoltre nelle acque minerali naturali non devono essere presenti le seguenti sostanze o composti derivanti dall'attività antropica: 1) agenti tensioattivi; 2) oli minerali-idrocarburi disciolti o emulsionati; 3) benzene; 4) idrocarburi policiclici aromatici; 5) antiparassitari; 6) policlorobifenili; 7) composti organoalogenati (che non rientrano nelle voci 5 e 6).

L'art. 3 riguarda procedure e metodologia.

All'art. 4 si prevede la possibilità che il Ministro provveda alla  revisione dei riconoscimenti delle acque minerali naturali per ogni necessità di adeguamento al progresso tecnico, alle nuove acquisizioni scientifiche, alle direttive emanate dall'Unione europea nonché per ogni esigenza di salvaguardia della salute pubblica e/o dei consumatori. Seguono prescrizioni per i produttori, sia di carattere amministrativo che tecnico.

Infine si stabiliscono anche i tempi. "Fatti salvi i parametri e i relativi limiti massimi ammissibili già in vigore per le acque minerali naturali, al più tardi entro il 31 dicembre 2004 le acque minerali naturali devono, alla sorgente, o, se consentito, dopo eventuale trattamento, essere conformi, anche per il parametro antimonio ai limiti di concentrazione massima ammissibile stabilita all'art. 6. I nuovi limiti riguardanti l'arsenico e il manganese si applicano contestualmente all'entrata in vigore del presente decreto; per consentire la messa in atto dei trattamenti di cui all'art. 6-bis, per le acque minerali già riconosciute, tali nuovi limiti si applicano al più tardi entro il 31 dicembre 2004. Al più tardi entro il 31 dicembre 2006 le acque minerali naturali devono, alla sorgente o - se consentito - dopo eventuale trattamento, essere conformi, anche per i parametri fluoro e nichel ai limiti di concentrazione massima ammissibile stabilita all'art. 6.
Infine il Decreto é corredato da tre tabelle sui limiti ammessi, sulle sostanze non ammesse e sui limiti massimi per i composti residui di trattamento delle acque minerali naturali con aria arricchita di ozono.
Red

GdS 20 I 2004  www.gazzettadisondrio.it
_____________________________________
 

 

Torna a Italia e Mondo
                                                 Torna all'indice generale

  Torna alla prima pagina