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Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi. Luci e ombre
I nove protocolli - Dodici settori - Protocollo Difesa del suolo - Protocollo Energia - Protocollo Turismo - Protocollo Trasporti


Martedì 19 novembre la Camera ha approvato il disegno di legge di ratifica dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi (A.C. 2381) ed abbinate (A.C. 1645-1724).
363 i voti favorevoli, 12 gli astenuti e 6 i contrari.

I NOVE PROTOCOLLI
Il disegno di legge reca la ratifica dei seguenti Protocolli alla Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi:
a) foreste montane;
b) pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile;
c) composizione delle controversie;
d) difesa del suolo;
e) energia;
f) protezione della natura e tutela del paesaggio;
g) agricoltura di montagna;
h) turismo;
i) trasporti.
La Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi (Convenzione Alpi), realizzata nell'ambito dei Paesi dell'Arco alpino (Austria, Svizzera, Italia, Germania, Francia, Slovenia, Liechtenstein e Principato di Monaco), è stata firmata dall'Italia a Salisburgo il 7 novembre 1991 e dalla stessa resa esecutiva con la legge 14 ottobre 1999, n. 403.
La Convenzione è entrata in vigore il 9 marzo 1995 ed ha come obiettivo quello della salvaguardia a lungo termine dell'ecosistema naturale delle Alpi ed il loro sviluppo sostenibile, nonché la tutela degli interessi economici delle popolazioni residenti, stabilendo i principi cui dovrà ispirarsi la cooperazione transfrontaliera tra i Paesi dell'Arco alpino.

DODICI SETTORI
Per il raggiungimento di tali obiettivi le Parti contraenti, secondo quanto stabilito dalla Convenzione, dovranno prendere adeguate misure nei seguenti dodici settori:
1. popolazione e cultura;
2. pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile;
3. salvaguardia della qualità dell'aria;
4. difesa del suolo;
5. idroeconomia;
6. protezione della natura e tutela del paesaggio;
7. agricoltura di montagna;
8. foreste montane;
9. turismo ed attività di tempo libero;
10. trasporti;
11. energia;
12. economia dei rifiuti.
Per ognuno di questi settori (o campi d'azione) è previsto un Protocollo attuativo; inoltre è stato negoziato un Protocollo ad hoc, per l'adesione "tardiva" del Principato di Monaco alla Convenzione.
Esaminiamo alcuni di questi.

Protocollo "Difesa del suolo".
Il Protocollo attuativo "Difesa del suolo" è stato firmato dall'Italia (insieme ai Protocolli Energia, Trasporti, Composizione delle controversie e Turismo) nel corso della VI Conferenza delle Alpi, tenutasi a Lucerna il 30-31 ottobre 2000. Le disposizioni previste dal Protocollo mirano a far adempiere ed attuare gli impegni concordati per la difesa del suolo tra le Parti contraenti nell'ambito della Convenzione Alpi, al fine di mantenere efficiente il suolo in modo sostenibile nelle sue funzioni naturali e nella sua funzione di archivio della storia naturale e culturale. Primo obiettivo del trattato è quindi quello di garantire e mantenere nel lungo periodo, in senso quantitativo e qualitativo, le funzioni ecologiche del suolo come parte essenziale dell'equilibrio naturale e promuovere il ripristino dei suoli compromessi (articolo 1).
Per conseguire tale risultato il Protocollo fissa una serie di impegni fondamentali che le Parti si sono impegnate a rispettare, ed in particolare:

- adottare le misure giuridiche ed amministrative, sotto il controllo e la responsabilità delle autorità nazionali, necessarie ad assicurare la difesa dei suoli nel territorio alpino;
- privilegiare, laddove sussiste il pericolo di compromissione grave e duratura della funzionalità dei suoli, gli aspetti della protezione rispetto a quelli dell'utilizzo;
- considerare gli obiettivi del Protocollo anche in tutte le altre politiche che possono interessare il territorio alpino;
- cooperare a livello internazionale con le varie istituzioni competenti, soprattutto nella realizzazione di catasti del suolo, nel monitoraggio del suolo e nel controllo delle aree con suoli protetti, di quelle con suoli compromessi e delle aree a rischio;
- predisporre ed armonizzare data-base allo scopo di coordinare l'informazione e la ricerca per la difesa del suolo nel territorio alpino.
- Per far fronte a tutta questa serie di impegni, le Parti hanno individuato una serie di misure specifiche da adottare, ed in particolare:
- delimitare le aree da proteggere avendo riguardo, in particolar modo, per quelle formazioni di suoli e rocce che abbiano caratteristiche tipiche o particolari per la documentazione della storia della terra (articolo 6);
- tener conto delle esigenze di difesa del suolo e di uso contenuto del suolo nell'attuazione dei piani e dei programmi relativi alle aree urbanizzate, previsti dall'articolo 9, comma 3, del Protocollo "pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile" (articolo 7);
- contenere l'impermeabilizzazione e l'occupazione del suolo provvedendo a sviluppare costruzioni capaci di contenere l'occupazione delle superfici e di rispettare il suolo (articolo 7);
- utilizzare materie sostitutive alle risorse minerarie al fine di contenere l'uso di queste ultime (articolo 8);
- conservare le torbiere alte e basse, provvedendo, a medio termine, alla sostituzione completa dell'impiego della torba (articolo 9);
- cartografare e registrare in catasti le aree alpine minacciate dai rischi geologici ed idrogeologici delimitando le zone a rischio (articolo 10);
- rilevare cartograficamente e registrare in catasti il suolo delle aree alpine interessate da erosioni estese (articolo 11);
- evitare gli effetti negativi causati dalle attività turistiche sul suolo alpino, incentivando il ripristino del manto vegetale dei terreni già compromessi da usi turistici intensivi e l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica (articolo 14);
- ridurre preventivamente, per quanto possibile, gli apporti di inquinanti nei suoli tramite l'aria, l'acqua, i rifiuti ed altre sostanze nocive per l'ambiente (articolo 15).

Protocollo "ENERGIA"
Il Protocollo attuativo "Energia" è stato firmato dall'Italia (insieme ai Protocolli Trasporti, Difesa del suolo, Composizione delle controversie e Turismo) nel corso della VI Conferenza delle Alpi, tenutasi a Lucerna il 30-31 ottobre 2000.
Obiettivo del Protocollo è quello di creare condizioni quadro e di assumere concrete misure in materia di risparmio energetico, produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzo dell'energia nell'ambito territoriale di applicazione della Convenzione, atte a realizzare una situazione energetica di sviluppo sostenibile, compatibile con i limiti specifici di tolleranza del territorio alpino, al fine di contribuire alla protezione della popolazione e dell'ambiente, alla salvaguardia delle risorse e del clima (articolo 1).
Per raggiungere tale risultato, il Protocollo fissa una serie di impegni fondamentali che le Parti si sono impegnate a rispettare, ed in particolare:

- armonizzare la pianificazione energetica alla pianificazione generale di assetto del territorio alpino;
- finalizzare i sistemi di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia con riguardo alle esigenze di tutela all'ambiente;
- perseguire la minimizzazione del carico ambientale di origine energetica nel quadro di un obiettivo di ottimizzazione della fornitura di servizi energetici all'utente finale;
- contenere gli effetti negativi delle infrastrutture energetiche sull'ambiente e sul paesaggio, incluse le infrastrutture relative alla gestione dei loro rifiuti attraverso l'adozione di misure di carattere preventivo, per le nuove realizzazioni, ed il ricorso, ove necessario, ad interventi di risanamento nel caso di impianti esistenti;
- verificare la compatibilità con l'ambiente alpino di eventuali costruzioni di nuove grandi infrastrutture, valutandone l'impatto e gli effetti territoriali e socio-economici.
- Per far fronte a tutti questi impegni, le Parti avranno l'onere di adottare ed attuare specifiche misure in conformità con quanto stabilito dal capitolo II del Protocollo, ed in particolare:
- promuovere il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia, tenendo soprattutto conto del fabbisogno energetico nel territorio, della disponibilità di fonti locali rinnovabili di energia e dell'impatto delle immissioni atmosferiche in conche e vallate (articolo 5);
- promuovere l'uso di fonti energetiche rinnovabili, l'uso di impianti decentrati per sfruttare tali fonti rinnovabili (quali l'energia idrica, solare e biomassa) e l'utilizzo razionale delle risorse idriche e del legno (articolo 6);
- assicurare, per quanto riguarda l'energia idroelettrica, la funzionalità ecologica dei corsi d'acqua e l'integrità paesaggistica (articolo 7);
- garantire l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili in relazione all'energia elettrica e/o di calore da combustibili fossili (articolo 8);
- incentivare lo scambio di informazioni relative all'energia nucleare ed alle centrali nucleari che potrebbero avere effetti nell'ambito alpino (articolo 9);
- perseguire la razionalizzazione e l'ottimizzazione di tutte le infrastrutture esistenti in relazione ai trasporti ed alla distribuzione di energia (articolo 10);
- definire, nei progetti di massima o negli studi dell'impatto ambientale, le modalità di ripristino dei corpi idrici a seguito dell'esecuzione di opere pubbliche e private nel campo energetico che interessano l'ambiente e gli ecosistemi alpini (ricorrendo, per quanto possibile, ad opere di ingegneria naturalistica, così come previsto dall'articolo 11);
- sottoporre preventivamente i progetti per la costruzione e per le modifiche di installazioni energetiche di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 del Protocollo, ad un esame di impatto ambientale.

Protocollo "TURISMO"
Il Protocollo attuativo "Turismo" è stato firmato dall'Italia (insieme ai Protocolli Energia, Difesa del suolo, Composizione delle controversie e Trasporti) nel corso della VI Conferenza delle Alpi, tenutasi a Lucerna il 30-31 ottobre 2000.
L'obiettivo "generale" previsto dal trattato, che le Parti contraenti si impegnano a perseguire, è quello di contribuire, nell'ambito dell'ordinamento istituzionale vigente, ad uno sviluppo sostenibile dell'area alpina grazie ad un turismo che tuteli l'ambiente, mediante specifici provvedimenti e raccomandazioni che tengano conto degli interessi della popolazione locale e dei turisti (articolo 1).
Il Protocollo, inoltre, prevede una serie di impegni volti ad adottare specifiche misure a carico delle Parti. In particolare:
1) pianificazione e orientamenti;
2) misure tecniche;
3) monitoraggio e controllo.
- Pianificazione ed orientamenti: per quanto attiene la strategia generale della politica del turismo le Parti contraenti si impegnano a:
- provvedere ad uno sviluppo turistico sostenibile, favorendo a tale fine l'elaborazione e la realizzazione di linee guida, programmi di sviluppo e piani settoriali, capaci di tenere in considerazione tale obiettivo (articolo 5);
- incoraggiare progetti che rispettino i paesaggi e siano compatibili con l'ambiente, provvedendo affinché nelle zone fortemente turistiche sia perseguito un rapporto equilibrato tra forme di turismo intensivo ed estensivo. Dal momento in cui venissero presi provvedimenti di incentivazione, andrebbero rispettati gli aspetti seguenti (articolo 6):
- a) per il turismo intensivo, l'adattamento delle strutture e degli impianti turistici esistenti alle esigenze ecologiche, e lo sviluppo di nuove strutture conformi agli obiettivi del presente Protocollo;
- b) per il turismo estensivo, il mantenimento o lo sviluppo di un'offerta turistica a contatto con la natura capace di rispettare l'ambiente, nonché la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale delle regioni interessate;
- favorire lo scambio di esperienze e la realizzazione di programmi d'azione comuni al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica nell'arco alpino, e riguardante in particolare (articolo 7):
- a) l'inserimento degli impianti nei paesaggi e nell'ambiente naturale;
- b) l'urbanistica, l'architettura (costruzioni nuove e ripristino di quelle esistenti nei paesi);
- c) le strutture alberghiere e l'offerta di servizi turistici;
- d) la diversificazione del prodotto turistico dell'area alpina, valorizzando le attività culturali delle diverse zone interessate;
- pianificare i flussi turistici, in particolare nelle aree protette, organizzando la distribuzione ed il soggiorno dei turisti in modo da garantire la tutela di questi siti (articolo 8).
- Misure tecniche: per quanto riguarda le misure tecniche le Parti contraenti si impegnano a:
- stabilire nel proprio ordinamento nazionale, in caso di progetti che potrebbero avere un alto impatto ambientale, una valutazione preventiva dell'impatto per tenerne conto al momento della decisione (articolo 9);
- delimitare, in conformità con la propria normativa e secondo i criteri ecologici, zone di preservazione in cui si rinuncia agli impianti turistici (articolo 10);
- attuare una politica alberghiera che tenga conto della scarsità dello spazio disponibile, privilegiando l'ospitalità commerciale, il recupero e l'uso degli edifici esistenti, modernizzando e migliorando la qualità delle strutture esistenti (articolo 11);
- condizionare, per quanto concerne gli impianti di risalita, le nuove autorizzazioni e le concessioni allo smontaggio e alla rimozione degli impianti fuori uso e al ripristino della vegetazione originale nelle aree inutilizzate, con priorità alle specie di origine locale (articolo 12);
- favorire i provvedimenti destinati a ridurre il traffico a motore all'interno delle stazioni turistiche, incoraggiando le iniziative pubbliche o private miranti a migliorare l'accesso ai siti e ai centri turistici tramite i mezzi pubblici e ad incentivarne l'uso da parte dei turisti (articolo 13);
- provvedere affinché l'assetto, la manutenzione e la gestione delle piste sciistiche si integrino nel miglior modo possibile al paesaggio, tenendo conto degli equilibri naturali e della sensibilità dei biotipi (articolo 14);
- definire una politica di controllo delle attività sportive all'aperto, in particolar modo nei settori protetti, in modo da evitare effetti negativi per l'ambiente. Si impegnano inoltre a limitare al massimo e, ove necessario, a vietare le attività sportive che richiedono l'uso di motori al di fuori delle zone determinate dalle autorità competenti (articolo 15);
- limitare al massimo e, ove sia il caso, vietare, al di fuori degli aerodromi, il trasporto ed il deposito di persone in aeromobile a fini sportivi (articolo 16);
- studiare soluzioni adeguate ai diversi livelli territoriali che permettano uno sviluppo equilibrato delle regioni e delle aree economicamente deboli (articolo 17);
- incoraggiare la cooperazione fra gli Stati per quanto riguarda lo scaglionamento delle vacanze e le esperienze di prolungamento delle stagioni turistiche (articolo 18).
- Monitoraggio e controllo: per quello che invece riguarda il monitoraggio ed il controllo dello stesso, le Parti contraenti si impegnano a:
- presentare regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo (articolo 25);
- esaminare e valutare, ad intervalli regolari, le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia, valutando anche la possibilità di adottare modifiche appropriate al Protocollo medesimo (articolo 26).

Protocollo "TRASPORTI"
Il Protocollo attuativo "Trasporti" è stato firmato dall'Italia (insieme ai Protocolli Energia, Difesa del suolo, Composizione delle controversie e Turismo) nel corso della VI Conferenza delle Alpi, tenutasi a Lucerna il 30-31 ottobre 2000.
L'obiettivo "generale" previsto dal trattato, che le Parti contraenti si impegnano a perseguire è:
- l'attuazione di una politica sostenibile dei trasporti (articolo 1), tesa a:
- ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico intraalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora ed i loro habitat <articolo 1, comma 1, lettera a)>;
- contribuire allo sviluppo sostenibile dello spazio vitale e delle attività economiche <articolo 1, comma 1, lettera b)>;
- limitare per quanto possibile l'impatto che possa compromettere il ruolo e le risorse del territorio alpino nonché la conservazione dei suoi paesaggi naturali e culturali <articolo 1, comma 1, lettera c)>;
- garantire il traffico intraalpino e transalpino incrementando l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di trasporto e favorendo i vettori meno inquinanti e con minor consumo di risorse ad un costo economicamente sopportabile <articolo 1, comma 1, lettera d)>;

assicurare condizioni di concorrenza equilibrata tra i singoli vettori <articolo 1, comma 1, lettera e)>;
- osservare i princìpi di precauzione, prevenzione e casualità (articolo 1, comma 2).
- Il Protocollo, inoltre, prevede una serie di impegni volti all'adozione di specifiche misure a carico delle Parti. In particolare, esse possono essere divise in 3 differenti livelli:
- 1) strategie, programmi e progetti;
- 2) misure tecniche;
- 3) monitoraggio e controllo.
Strategie, programmi e progetti: per quanto attiene la strategia generale della politica dei trasporti le Parti contraenti si impegnano a:
- attuare una gestione razionale e sicura dei trasporti nel contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata e transfrontaliera (articolo 7, comma 1);
- realizzare verifiche di opportunità, valutazioni dell'impatto ambientale e analisi dei rischi (articolo 8) nel caso di grandi costruzioni, trasformazioni sostanziali o potenziamento delle infrastrutture di trasporto esistenti. In particolare è previsto l'impegno ad effettuare consultazioni preventive con le Parti nel caso di infrastrutture aventi un significativo impatto transfrontaliero, fatte salve le opere già decise al momento dell'approvazione del Protocollo (articolo 8, comma 2).

Misure tecniche: per quanto concerne le misure tecniche, le Parti contraenti si impegnano a:
- promuovere l'istituzione ed il potenziamento di sistemi di trasporto pubblico ecocompatibile e orientati agli utenti (articolo 9);
- sfruttare la particolare idoneità della ferrovia per soddisfare la domanda di trasporto a lunga distanza ed al fine di un migliore sfruttamento della rete ferroviaria (per il trasporto su rotaia) per la valorizzazione economica e turistica del territorio alpino (articolo 10);
- potenziare la navigazione al fine della riduzione della quota di transito terrestre del trasporto merci (articolo 10, comma 2);
- astenersi dalla costruzione di nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino (articolo 11, comma 1);
- realizzare progetti stradali di grande comunicazione per il trasporto intraalpino solo a patto che siano osservate le condizioni richieste dall'articolo 11, comma 2;
- ridurre per quanto possibile, l'impatto ambientale e acustico prodotto dal traffico aereo (articolo 12, comma 1);
- limitare e all'occorrenza vietare il lancio dagli aeromobili degli aerodromi verso l'esterno (articolo 12, comma 1);
- migliorare il sistema dei trasporti pubblici che collega gli aeroporti siti nelle vicinanze delle Alpi con le diverse regioni alpine, per poter far fronte alla domanda di trasporto aereo senza aumentare la pressione sull'ambiente (articolo 12, comma 2);
- valutare gli effetti prodotti sul settore dei trasporti dalle installazioni di nuovi impianti turistici e ad adottare, all'occorrenza, provvedimenti di precauzione e di compensazione (articolo 13);
- creare e conservare zone di bassa intensità di traffico o vietate al traffico, nonché all'istituzione di località turistiche vietate al traffico e di tutte le misure atte a favorire l'accesso ed il soggiorno dei turisti senza automobili (articolo 13, comma 2);
- applicare il principio di causalità e sostenere l'applicazione di un sistema di calcolo capace di individuare i costi d'infrastruttura e quelli esterni, al fine di riuscire ad introdurre progressivamente sistemi di tassazione che permettano di coprire in modo equo i costi reali (articolo 14).
- Monitoraggio e controllo: per quello che invece riguarda il monitoraggio ed il controllo, le Parti contraenti si impegnano a:
- registrare ed aggiornare periodicamente, secondo uno schema unitario, lo stato attuale e l'evoluzione dell'offerta e dell'utilizzazione delle infrastrutture di trasporto, nonché la riduzione dell'impatto ambientale in un apposito documento di riferimento per verificare i risultati dei provvedimenti attuativi (articolo 15);
- adottare obiettivi di qualità ambientale tesi al raggiungimento della sostenibilità dei trasporti e predisporre standard e indicatori adeguati alle specifiche condizioni del territorio alpino al fine di quantificare l'evoluzione dell'impatto sull'ambiente e sulla salute provocato dai trasporti (articolo 16).
GdS

GdS 28 XI 02 - www.gazzettadisondrio.it
 

 

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