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Il nuovo DdL sulla Montagna
approvato dal Consiglio dei Ministri

di Red

                    Dal Consiglio dei Ministri - Sintesi del Disegno di Legge

DAL CoNSIGLIO DEI MINISTRI
Dal Consiglio dei Ministri: "Nuovi interventi per la valorizzazione e la tutela dei territori montani. E’ quanto contenuto nel disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2004. Con questo provvedimento si vuole promuovere lo sviluppo delle zone montane coordinando gli interventi a seguito del mutato quadro costituzionale e del riparto di competenze fra Stato e Regioni. Viene così riaffermato il valore della montagna, anche nel contesto europeo, dettando disposizioni riferibili alla competenza esclusiva statale. Si introduce la nuova categoria dei comuni ad “alta specificità montana, che rappresentano le aree di montagna più suscettibili di sviluppo, sulle quali canalizzare la maggior parte delle risorse. Viene previsto un nuovo strumento di programmazione degli interventi nelle zone montane, il Piano Nazionale delle Aree, da approvare con valenza triennale dal CIPE e avrà il compito di assicurare omogeneità e coordinamento dei vari interventi da attivare in favore delle diverse zone montane. Ci sarà la possibilità di approvare singoli progetti in favore della montagna, di valenza interregionale. Viene potenziato il ruolo e le funzioni dell’Osservatorio nazionale della montagna, già esistente in base alla legge 97 del 1994. Prima di andare all’esame del Parlamento il disegno di legge dovrà ricevere il parere della Conferenza Stato-Regioni".

Sintesi del Disegno di Legge
SCHEMA DI D.D.L. RECANTE: “DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE E LA TUTELA DEI TERRITORI MONTANI” Cdm 13.2.2004
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
L’articolo 1, “Finalità della legge” fissa il principio; “La tutela e la valorizzazione dei territori montani costituiscono obiettivi prioritari della politica nazionale.” e quindi passa poi a concretizzare il principio:
”La presente legge, in attuazione dell’articolo 44 della Costituzione, prevede interventi volti a sostenere la vita delle famiglie residenti nei territori montani allo scopo di evitarne lo spopolamento e contenere la tendenza all’invecchiamento, di promuovere e valorizzare le tradizioni economiche e culturali locali, di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani, di garantire l’effettivo esercizio dei diritti e l’agevole accesso ai servizi pubblici essenziali di coloro che risiedono in montagna, nel rispetto dei principi di tutela ambientale e di difesa del suolo.
Viene quindi precisato che le disposizioni della presente legge si applicano ai comuni ad alta specificità montana, come da articolo 2 e a quelli compresi nei parchi nazionali. Vi è anche un indirizzo per azioni in Europa dirette al riconoscimento della specificità delle zone montane ed alla loro valorizzazione in sede comunitaria.

Comuni ad alta specificità montana
All’art. 2 la novità: “Comuni ad alta specificità montana”. La legge afferma che “si intende per <comune ad alta specificità montana> il comune montano che per particolari situazioni oggettive di svantaggio e per le rilevanti potenzialità di sviluppo è individuato e riconosciuto come tale in ragione dei criteri indicati nel comma 3 (per modalità e criteri entro 120 gg. Ci dovrà essere un Decreto) che segue: “I criteri per l’individuazione dei comuni ad alta specificità montana dovranno tenere conto della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell’indice di spopolamento, della pendenza dei terreni, dell’altimetria del territorio comunale, della distanza dal capoluogo di provincia, delle presenze turistiche, dell’oggettivo svantaggio di entità amministrative poste in aree di confine o in contiguità con il territorio di regioni o province autonome, delle attività produttive extra-agricole, dell’altitudine del capoluogo del comune” Dovranno pensarci le Regioni sulla base del Decreto citato entro altri 120 giorni. Ci potranno essere flessibilità in funzione di aspetti specifici. Fra questi di nostro interesse “particolari contesti, quali la situazione amministrativa in aree montane di confine o in contiguità con regioni o province autonome”.
.
L’articolo 3 prevede un Fondo nazionale per gli interventi nelle aree montane in cui far confluire il preesistente Fondo Nazionale per la Montagna, di cui alla L. 97/1994, trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici di rilevanza nazionale. Si tratta di risorse che hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali e sono ripartite fra le regioni e le province autonome, che le fanno confluire nei rispettivi bilanci tra i fondi regionali per la montagna. Per la ripartizione del Fondo va tenuto conto dell’estensione del territorio montano e dell’entità della popolazione residente. Una quota del Fondo, in misura non inferiore al dieci per cento, deve essere destinata al finanziamento dei progetti speciali di cui all’articolo 7 .

L’articolo 4 prevede un Piano nazionale delle aree montane, triennale, da approvarsi da parte del CIPE, sentiti Ministeri ecc. Nel Piano dovranno essere definiti gli obiettivi della politica nazionale per la montagna, mediante l’elaborazione delle linee strategiche fondamentali per la valorizzazione e lo sviluppo dei territori montani, con particolare riferimento alle aree comprendenti comuni ad alta specificità montana. I contenuti del Piano vanno tenuti presenti nella la manovra di finanza pubblica e devono essere successivamente adeguati alle disponibilità finanziarie risultanti dalla medesima.

L’articolo 5 prevede l’Osservatorio per la montagna che deve promuovere campagne di informazione e di ricerca sui problemi delle zone montane, anche con riferimento alla specificità della montagna in ambito comunitario ed internazionale; attività di ricerca e di sperimentazione di modelli a basso costo per la erogazione e la gestione dei servizi pubblici nelle aree montane, compatibili con i contesti territoriali a scarsa densità abitativa; progetti di valorizzazione degli itinerari storici e culturali delle zone montane; progetti dì sperimentazione e di ricerca applicata ai contesti territoriali delle zone montane; l’avvio delle procedure di raccolta e diffusione delle "migliori pratiche"; ricerche e di progetti relativi: alla gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale; alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio della flora e della fauna selvatica e domestica; ad un miglioramento delle coltivazioni tradizionali; allo sviluppo della pastorizia; allo sviluppo delle forme di turismo sostenibile.
Da notare che è prevista, in seno all’Osservatorio, la Consulta femminile per i problemi delle donne in montagna, che esprime parere su tutte le iniziative, sia di carattere legislativo che progettuale, riguardanti l’implementazione della specificità femminile nei processi di sviluppo delle aree montane.
Quanto alla composizione nella trentina di componenti troppi rappresentanti di Ministeri. Anche se numerose e valide le presenze previste (ANCI, UNCEM, FEDERBIM, CAI, ANA ecc.).

Articolo 6 tratta dell’Istituto nazionale della montagna, costituito ai sensi dell’articolo 6-bis della legge 27 dicembre 2002, n. 284, che è ente di ricerca non strumentale e svolge i compiti già attribuiti all’Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna dalla legge 7 agosto 1997 n. 266. Oltre a questi, esercita funzioni di servizio e di supporto scientifico per la individuazione delle linee di indirizzo finalizzate alle politiche di sviluppo e di conoscenza del territorio montano, nonché per la consulenza tecnico-scientifica degli organismi nazionali e regionali in relazione alle competenze attribuite con la presente legge, anche con riguardo al Piano nazionale delle aree montane. Vengono quindi elencate alcune attività di competenza.. Da notare che presso l’Istituto è costituita la banca-dati della montagna.

L’articolo 7 tratta di “Progetti speciali”. In attuazione degli obiettivi prefissati dal Piano nazionale delle aree montane possono essere presentati, anche su iniziativa delle regioni, delle province autonome e degli altri enti pubblici o di associazioni senza scopo di lucro, progetti speciali in favore della montagna che si traducano in un complesso di interventi mirati, organici e coordinati, di valenza interregionale, in favore di territori montani disagiati, con particolare riferimento alle aree comprensive di comuni ad alta specificità montana ed alle aree di confine o poste in contiguità con regioni a statuto speciale o province autonome, secondo gli indirizzi e nell’ambito del coordinamento del Dipartimento della protezione civile, per gli aspetti di competenza.
Gli interventi previsti nei progetti speciali dovranno perseguire prioritariamente gli obiettivi legati allo sviluppo delle attività economiche e sociali, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività, alla sicurezza ambientale delle zone montane, al riassetto idrogeologico, alla sistemazione idraulico forestale, al miglioramento delle vie d’accesso e dei trasporti locali, all’uso sostenibile delle risorse idriche, allo sviluppo dell’economia locale e ad interventi volti al sostegno dell’industria turistica dell’area, alla valorizzazione ed alla conservazione del patrimonio monumentale, architettonico, artistico, civile, religioso, all’edilizia rurale, ai centri storici ed al paesaggio montano, alla valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni locali delle popolazioni montane.
Il CIPE approva i progetti speciali e ne dispone il finanziamento a valere sulla quota delle risorse previste dal "Fondo Nazionale per gli interventi nelle aree Montane" privilegiando le iniziative considerate prioritarie per lo sviluppo delle aree ad alta specificità montana e quelle che prevedono una partecipazione finanziaria, superiore al trenta per cento della spesa complessiva, da parte del soggetto che ha presentato il progetto.

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE
Articolo 8: Gestione del patrimonio forestale
Articolo 9: Potenziamento del sistema informativo della montagna
Articolo 10: Impianti produttivi agricoli
Articolo 11: Accesso dei giovani alle attivita’ agricole
1. Al fine di favorire l’accesso dei giovani alle attività agricole l’Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), nell’esercizio dei propri compiti istituzionali, attribuisce priorità agli acquisti di terreni proposti dai coltivatori diretti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti nei comuni montani, nella ripartizione dei fondi destinati alla formazione della proprietà coltivatrice, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali.
2. La priorità di cui al comma 1 è applicabile alle cooperative agricole previste dall’articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che hanno sede nei comuni montani e nelle quali la compagine dei soci sia composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni residenti in comuni montani, nonché alle cooperative agricole nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta almeno per il cinquanta per cento da donne.
Articolo 12: Certificazione di ecocompatibilità
1. Per i boschi esistenti e per le formazioni forestali create nei territori montani con specie indigene di pregio e a lungo ciclo di maturazione, gestiti con criteri di ecocompatibilità, sono istituiti la certificazione di ecocompatibilità e il marchio che attestano la provenienza della materia prima legno.
2. La certificazione di ecocompatibilità e il marchio di cui al presente articolo possono essere rilasciati a tutti i prodotti derivati dal legno proveniente dalle zone di cui al comma 1. A tali attività si provvede con il personale ed i beni strumentali in dotazione.

TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI E SOCIALI
Articolo 13: Organizzazione dei servizi pubblici)
Le Agenzie fiscali e Poste tevono tenere presenti le esigenze dei residenti in montagna. Inoltre nei comuni montani, d’intesa tra gli enti interessati, possono essere istituiti centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi, quali i servizi ambientali, energetici, scolastici, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza.
Articolo 14: Servizi radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissa
1. Per i soggetti residenti nei comuni ad alta specificità montana, nell’ambito del contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, possono essere previsti appositi programmi radiotelevisivi. L’installazione, la manutenzione e la gestione degli impianti radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissa, situati nei comuni ad alta specificità montana, sono a totale carico degli enti gestori. I collegamenti telefonici in favore dei soggetti residenti nei comuni ad alta specificità montana sono assoggettati a formule tariffarie speciali per consumatori con esigenze sociali particolari. Il potenziamento delle linee elettriche a case sparse e piccoli agglomerati situati in territorio montano è realizzato in esenzione di ogni tipo di costo, fermi gli obblighi tributari.

TITOLO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI
Articolo 15: Disposizioni in materia di lavori pubblici
1. Nei comuni montani, per le opere di competenza statale di importo non superiore a 750.000 euro, gli enti appaltanti possono ricorrere alla licitazione privata con procedura semplificata.
2. Per l’affidamento degli stessi lavori di cui al comma precedente, finalizzati al ripristino di opere già esistenti e danneggiate da calamità naturali o da eventi connessi al dissesto idrogeologico delle aree montane, gli enti appaltanti possono procedere mediante trattativa privata, in deroga a quanto previsto dall’articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, previo esperimento di gara informale con l’invito di almeno cinque imprese prioritariamente locali. Per i lavori di importo non superiore a 200.000 euro, il numero delle imprese da invitare può essere ridotto a tre.

Articolo 16: Viabilità e mobilità in montagna
Gli enti territoriali competenti provvedono ad agevolare la viabilità e mobilità in montagna al fine di ridurre gli effetti negativi ed i rischi derivanti dal traffico nelle zone montane ad un livello tollerabile per l’uomo, la fauna, la flora ed il loro habitat.

TITOLO V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E SANITA’
Articolo 17: Scuole di montagna
1. Per le istituzioni scolastiche di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, ubicate nei comuni ad alta specificità montana, si applicano le disposizioni in materia di dimensionamento e di formazione delle classi, salvo deroghe che possano essere disposte senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. E’ favorita la costituzione di pluriclassi e di istituti comprensivi. Al fine della concreta attuazione del diritto allo studio, agli studenti delle scuole secondarie superiori statali e paritarie e delle università situate nei comuni ad alta specificità montana sono assegnate, con priorità, borse di studio.

Articolo 18: Sanità di montagna
Verrà predisposto un progetto per lo sviluppo dei servizi di telemedicina destinato alle aree montane e con particolare riferimento a quelle ad alta specificità montana. Il finanziamento della realizzazione del progetto è definito nell’ambito dell’intesa in Conferenza Stato-Regioni relativa al riparto del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
2. In sede di revisione del sistema dei trasferimenti erariali si terrà adeguato conto della necessità di potenziamento dei servizi sanitari nelle aree montane.
3. Negli atti relativi alla fissazione dei criteri di finanziamento delle aziende sanitarie locali, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individuano appositi parametri per incrementare la quota capitaria spettante alle aziende operanti nei comuni ad alta specificità montana.
5. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica può stabilire nell’ambito degli stanziamenti di bilancio, relativi alle attività istituzionali, assegni di studio a favore di giovani laureati che si iscrivano a scuole di specializzazione, a condizione che si impegnino ad esercitare la professione, per un periodo di almeno 5 anni, in seno a strutture sanitarie ubicate nelle zone montane.

TITOLO VI AGEVOLAZIONI FISCALI
Articolo 19: Agevolazioni per l’estrazione dei prodotti del sottosuolo e per l’utilizzo dell’acqua
E’ facilitato l’utilizzo di materiale inerte proveniente da lavorazioni di cava, da fanghi di segagione di materiali di cava o comunque da lavori di scavo, per la costruzione di opere pubbliche o per il recupero di aree ad alto degrado ambientale nei territori ad alta specificità montana,
La captazione e l’utilizzo delle sorgenti naturali d’acqua da parte di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli a titolo principale, per scopi domestici o aziendali, sono gratuiti.
Articolo 20: Agevolazioni per il turismo
Nell’articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, viene inserito:: "Hanno inoltre priorità nell’assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell’ambito dei territori montani".Inoltre altre iniziative.
Articolo 21: Agevolazioni per impianti di risalita, teleferiche e palorci
Prevista agevolazione per il gasolio utilizzato per l’esercizio degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico di persone nei comuni montani, purché vi sia l’assenso della Commissione europea. Inoltre i comuni ad alta specificità montana non sono soggetti al pagamento di un canone annuo per gli attraversamenti aerei dei corsi d’acqua e di una cauzione per l’occupazione di terreni demaniali.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 22: Contributo straordinario alla Fondazione italiana per le montagne)
Si tratta di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
Articolo 23: Relazione annuale sullo stato della montagna
Il Ministro per gli affari regionali, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30.9 di ciascun anno, sentiti…, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare riferimento all’attuazione della presente legge ed al quadro delle risorse da destinare al settore da parte dello Stato, su fondi propri o derivanti da programmi comunitari, al fine di conseguire gli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.
Articolo 24: Abrogazioni Sono abrogati l’articolo 9 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e il comma 4 dell’articolo 24 della stessa legge, nonché ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.
Articolo 25: Copertura finanziaria
Si tratta di oneri, ivi comprese le minori entrate, pari a 7.100.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
Red

GdS 2 III 04  www.gazzettadisondrio.it
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