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CROCEFISSO NELLE SCUOLE
di Red

                                                     La forma .- La sostanza

LA FORMA
Ci é capitato di leggere un parere di Antonello De Oto (Università di Bologna) sull'esposizione dei Crocifissi nei pubblici uffici, con riferimento a una posizione dell'Avvocatura dello stato di Bologna, (Parere 16 luglio 2002)
e a recenti iniziative legislative che, secondo l'autore, "assestano un altro colpo al supremo principio di Laicità" (il termine é indicato in maiuscolo).
Stralciando si legge "Dispone l'art.118 R.D. 30.4.1924 n.965 relativamente agli istituti di istruzione media (in senso analogo a quanto previsto dell'Allegato C R.D. 26.4.1928, n.1927 relativamente agli istituti di istruzione elementare) che ogni aula abbia l'immagine del crocifisso.
Con parere n. 63/1988 del 27 aprile 1988 il Consiglio di Stato, Sez. II, dopo aver premesso la necessità sotto il profilo interpretativo di tenere distinta la normativa riguardante l'affissione dell'immagine del crocefisso nella scuola da quella relativa all'insegnamento della religione cattolica, si è occupato di stabilire se le disposizioni citate, le quali consentono l'esposizione dell'immagine del Crocefisso nelle scuole, siano tuttora vigenti oppure siano da ritenere implicitamente abrogate, perché in contrasto con il nuovo assetto normativo in materia, derivante dall'Accordo, con protocollo addizionale, intervenuto tra la repubblica Italiana e la Sante Sede, con il quale sono state apportate modificazioni al Concordato Lateranense dell'11.2.1929".
Si prosegue poi ricordando che il Consiglio di Stato ha affermato che le norme contenute nei citati arti. 118 R.D. n. 965/24 e R.D. 1297/28 sono tuttora vigenti e non possono essere considerate abrogate implicitamente dalla regolamentazione concordataria sull'insegnamento della religione cattolica, derivante dall'Accordo, con protocollo addizionale, intervenuto tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede di modifica al Concordato Lateranense dell'11.2.1929.
In buona sostanza si ricorda ancora che il Consiglio di Stato, ha rilevato che le norme sono preesistenti ai Patti Lateranensi che non contengono nessun riferimento all'esposizione del Crocefisso nelle scuole e negli uffici pubblici per cui "il nuovo Concordato" (Legge 25 marzo 1985 n. 121) non c'entra.
Né la Costituzione Repubblicana va oltre l'assicurate pari libertà a tutte le confessioni religiose. Fazioso pertanto l'argomento di chi collega l'esposizione del Crocefisso a questo punto, che, secondo loro, verrebbe leso.
Continuano a valere dunque le norme di cui all'art. 118 del R.D. 30 aprile 1924, n. 965 e quelle di cui all'allegato C del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297.
Giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione non solo danno ragione ai sostenitori della presenza del Crocefisso ma anche affernazno che questa non risulta lesiva de! principio di libertà religiosa.
Ciò detto una successiva analisi critica tale posizione che non terrebbe conto dell'evoluzione giurisprudenziale ma anche politico-sociale ecc. ecc.
Per correttezza giusto riportare anxhe l'invito dell'autore: "Per avere una panoramica delle differenti posizioni della dottrina in materia, si veda il dibattito in corso tra i costituzionalisti sul sito: http://www.unife.it/forumcostituzionale/index.html .

LA SOSTANZA
Non ci interessa spaccare il capello in quattro come si é fatto, magari anche in un caso in provincia di Sondrio, per cavillare in termini giuridici. Oltre a tutto vale sempre il detto "Summum jus, summa iniuria".
Nella sostanza una risposta sostanziale, encomiabile, venne, si noti, da un esponente radicale che così rispose alla proposta ventilata di disporre per legge il Crocefisso in tutti gli edifici pubblici: "Noi non dobbiamo imporre, dobbiamo consentire".
Aggiungendo che consentendo il Crocefisso non si fa nessuna offesa agli altri, per i quali quello non sarà un simbolo ma un arredo della stanza, come non si offendono se non si lavora in una serie di giorni proprio perché Festività religiose (Natale, Pasqua, i Santi ecc., il Patrono del posto ecc.) o in tante altre occasioni della vita dirette conseguenze della religione cattolica.
Red

GdS - 18 III 2003 - www.gazzettadisondrio.it

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