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Contributi esterni: argomento proposto da Franco Abruzzo:
Dichiarata illegittima la legge 2 del 2004 della Regione Abruzzo (Corte costituzionale 319/2005). Soltanto lo Stato può disciplinare le figure professionali

 
Riceviamo e pubblichiamo:

Roma, 26 luglio 2005. L'individuazione delle figure professionali è riservata allo Stato. Nuova decisione inequivocabile della Consulta contro una legge regionale - in questo caso della Regione Abruzzo - che istituiva corsi di formazione professionale "per l'esercizio dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di massagiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici". La legge 23 gennaio 2004 numero 2 della regione Abruzzo, negli articoli 1 e 2, non lascia adito a dubbi sul fatto - come avverte la sentenza - che si intende disciplinare una figura professionale sociosanitaria, regolandone le modalità di accesso. Non c'è dubbio che si tratti della materia concorrente delle professioni e, per di più, sanitarie: ebbene - statuisce la Corte costituzionale - occorre "ribadire che nel sistema derivante dalla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione nelle materie di competenza concorrente la legislazione regionale deve svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legge dello Stato e che tali principi, move non ne siano stati formulati di nuovi, sono quelli desumibili dalla normativa statale previgente" e dall'ampia legislazione statale in vigore è chiaro che in materia di professioni sanitarie l'individuazione di nuove figure è riservata allo Stato. Per questi motivi la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 2 (Istituzione corsi di formazione professionale per l'esercizio dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici). (www.cittadinolex.com)
per l'iscrizione all'albo

GdS 20 IX 2005 - www.gazzettadisondrio.it
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