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Conclusi gli accertamenti, avviati dall'Autoritą garante per la
protezione dei dati personali, nei confronti dei principali
gestori di telefonia fissa e mobile riguardo alle modalitą con
cui essi adempiono alle richieste dell'autoritą giudiziaria in
materia di intercettazioni. Gli accertamenti hanno messo in luce
che i gestori non vengono a conoscenza dei contenuti delle
intercettazioni, limitandosi a duplicare la linea di
comunicazione dell'indagato e instradando la linea duplicata
verso il Centro intercettazioni telefoniche indicato
dall'autoritą giudiziaria. Dagli accertamenti non emergono
profili di illiceitą nel trattamento dei dati personali.
Tuttavia, l'interscambio di informazioni con l'autoritą
giudiziaria deve avvenire evitando canali non affidabili e con
modalitą che garantiscano maggiormente la riservatezza delle
informazioni. L'Autoritą garante ha, dunque, prescritto ai
gestori di adottare alcuni accorgimenti ulteriori rispetto a
quelli gią adottati, che riguardano in
particolare: l'individuazione pił selettiva possibile del numero
di incaricati designati a trattare i dati; la separazione tra
dati di carattere contabile e dati documentali prodotti nel
corso delle attivitą svolte su richiesta dell'autoritą
giudiziaria; l'adozione di procedure di autenticazione robuste
per l'accesso informatico da parte del personale incaricato ai
dati trattati; l'adozione di sistemi di comunicazione con
l'autoritą giudiziaria basati su strumenti telematici e tecniche
di firma digitale; una maggiore protezione dei dati con
strumenti avanzati di cifratura; la cancellazione immediata dei
dati dopo la loro comunicazione all'autoritą giudiziaria. I
gestori telefonici avranno 180 giorni per adeguarsi alle
prescrizioni del Garante. Questo termine tiene in debito conto
anche la necessitą che l'evoluzione e l'aggiornamento
tecnologico in corso negli uffici giudiziaria avvengano secondo
modalitą coerenti con le prescrizioni indicate.
NLG
GdS 10 I 2006 - www.gazzettadisondrio.it
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