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Nuove norme e segnaletica sulle piste da sci
di NLG

Dall'8 dicembre scorso è iniziata la stagione sciistica 2005/2006. Per garantire maggiormente la sicurezza sulle piste da sci il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il 20 dicembre 2005 il decreto che integra le regole di comportamento già contenute nella legge n. 363/2003: "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo", approvata a dicembre del 2003. È opportuno ricordare che la legge prevede l'obbligo di indossare il casco per tutti i ragazzi fino a 14 anni, pena una multa da 30 a 150 euro. È altresì previsto l’obbligo di prestare soccorso ad un infortunato. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa. Per quanto riguarda la velocità, deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti. I gestori delle aree sciabili sono tenuti a garantire le condizioni di sicurezza delle piste e ad apporre la segnaletica prevista dal decreto.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Atto originale completo DECRETO 20 dicembre 2005
Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate. (GU n. 299 del 24-12-2005)


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante «Norme in materia
di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da
fondo»;
Visto l'art. 6 della citata legge 24 dicembre 2003, n. 363, che
prevede la determinazione da parte del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti dell'apposita segnaletica da installare nelle aree
sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse;
Considerato l'art. 2, comma 3 della citata legge 24 dicembre 2003,
n. 363, che demanda alle regioni ed alle province autonome di Trento
e di Bolzano, l'individuazione delle aree sciabili attrezzate;
Sentita altresi', la Federazione sportiva nazionale competente in
materia di sport invernali riconosciuta dal CONI (FISI);
Acquisito il contributo dell'Ente nazionale italiano di
unificazione come redatto dalla commissione «Sicurezza», nell'ambito
del gruppo di lavoro «Segnaletica per aree dove si effettuano sport
invernali»;
Espletata la procedura di informazione in materia di norme e regole
tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed
integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di
attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 3
marzo 2005;
Decreta:
Art. 1.
1. La segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili
attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse, deve essere
conforme a quanto riportato nell'allegato 1 al presente decreto che
ne costituisce parte integrante, ovvero, per il principio del mutuo
riconoscimento, deve essere conforme alla normativa nazionale di uno
Stato membro dell'Unione europea, di una Paese EFTA firmatario
dell'accordo SEE o della Turchia purche' venga garantito un livello
di sicurezza equivalente in termini di tutela della salute e
dell'incolumita' degli utenti.
2. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e Bolzano in materia.

Art. 2.
Per favorire il miglior utilizzo delle piste da sci e' stato
redatto il «Decalogo comportamentale dello sciatore» di cui
all'allegato 2 al presente decreto che stabilisce il codice di
comportamento per evitare pericoli alle persone o per prevenire
danni.
Gli esercenti le aree sciabili devono dare ampia informazione agli
utenti del suddetto decalogo.

Art. 3.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ove si rendesse
necessaria provvedera' con apposito decreto all'introduzione di nuovi
segnali o all'aggiornamento ed alla modifica dei segnali di cui
all'allegato 1, redatti dalla Commissione sicurezza dell'UNI
nell'ambito del gruppo di lavoro «Segnaletica per aree dove si
effettuano sport invernali».

Art. 4.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2005
Il Ministro: Lunardi

IL DECALOGO DELLO SCIATORE
Regole di carattere comportamentale, previste dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, che dovranno essere rispettate dagli utenti delle piste da sci anche al fine di evitare conseguenze di natura civile e penale. 1. Rispetto per gli altri. Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo altre persone o provocare danni. 2. Padronanza della velocita' e del comportamento. Ogni sciatore deve tenere una velocita' e un comportamento adeguati alla propria capacita' nonche' alle condizioni generali della pista, della libera visuale, del tempo e all'intensita' del traffico. 3. Scelta della direzione. Lo sciatore a monte che ha la possibilita' di scegliere il percorso deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle. 4. Sorpasso. Il sorpasso puo' essere effettuato (con sufficiente spazio e visibilita), tanto a monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato. 5. Immissione ed incrocio. Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta, deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per se' o per gli altri; negli incroci deve dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo indicazioni. 6. Sosta. Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso di necessita', nei passaggi obbligati o senza visibilita'. La sosta deve avvenire ai bordi della pista. In caso di caduta lo sciatore deve sgomberare la pista al piu' presto possibile. 7. Salita. In caso di urgente necessita' lo sciatore che risale la pista, o la discende a piedi, deve procedere soltanto ai bordi della stessa. 8. Rispetto della segnaletica. Tutti gli sciatori devono rispettare la segnaletica prevista per le piste da sci ed in particolare l'obbligo del casco per i minori di 14 anni. 9. Soccorso. Chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di incidente. 10. Identificazione. Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne e' testimone e' tenuto a dare le proprie generalita'.
NLG

GdS 10 I 06  www.gazzettadisondrio.it
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