Un Decreto Legislativo, pubblicato nei giorni scorsi sulla Gazzetta Ufficiale, ridefinisce compiti e responsabilità dell’Ufficio del Pubblico Ministero. Novità notevoli visto che, di fatto, accentra nel Procuratore della Repubblica prerogative e responsabilità. I sostituti potranno avere una loro autonomia d’azione nella misura in cui lo consentirà il Procuratore. Pubblichiamo uno stralcio del provvedimento. Si tratta del DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2006, n.106 Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150. (GU n. 66 del 20-3-2006)
L PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA -- OMISSIS … E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Attribuzioni del procuratore della Repubblica 1. Il procuratore della Repubblica, quale preposto all'ufficio del pubblico ministero, e' titolare esclusivo dell'azione penale e la esercita sotto la propria responsabilita' nei modi e nei termini fissati dalla legge. 2. Il procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio. 3. Il procuratore della Repubblica puo' designare, tra i procuratori aggiunti, il vicario, il quale esercita le medesime funzioni del procuratore della Repubblica per il caso in cui sia assente o impedito ovvero l'incarico sia rimasto vacante. 4. Il procuratore della Repubblica puo' delegare ad uno o piu' procuratori aggiunti ovvero anche ad uno o piu' magistrati addetti all'ufficio la cura di specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di procedimenti ovvero ad ambiti di attivita' dell'ufficio che necessitano di uniforme indirizzo. 5. Nella designazione di cui al comma 3 e nella attribuzione della delega di cui al comma 4, il procuratore della Repubblica puo' stabilire, in via generale ovvero con singoli atti, i criteri ai quali i procuratori aggiunti ed i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o della delega. 6. Il procuratore della Repubblica determina: a) i criteri di organizzazione dell'ufficio; b) i criteri di assegnazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti e ai magistrati del suo ufficio, individuando eventualmente settori di affari da assegnare ad un gruppo di magistrati al cui coordinamento sia preposto un procuratore aggiunto o un magistrato dell'ufficio; c) le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica. 7. I provvedimenti con cui il procuratore della Repubblica adotta o modifica i criteri di cui al comma 6 devono essere trasmessi al Consiglio superiore della magistratura.
Art. 2. Titolarita' dell'azione penale 1. Il procuratore della Repubblica e' il titolare esclusivo dell'azione penale che esercita, sotto la sua responsa-bilita', nei casi, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, personalmente ovvero delegando uno o piu' magistrati addetti all'ufficio. La delega puo' riguardare la trattazione di uno o piu' procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 70-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. 2. Con l'atto di delega per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica puo' stabilire i criteri ai quali il delegato deve attenersi nell'esercizio della stessa. Se il delegato non si attiene ai principi e criteri definiti in via generale o con la delega, ovvero insorge tra il delegato ed il procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalita' di esercizio della delega, il procuratore della Repubblica puo', con provvedimento motivato, revocarla; entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il delegato puo' presentare osservazioni scritte; subito dopo la scadenza del termine il procuratore della Repubblica trasmette il provvedimento di revoca e le eventuali osservazioni al procuratore generale presso la Corte di cassazione; il provvedimento di revoca della delega e le eventuali osservazioni del delegato sono entrambi inseriti nei rispettivi fascicoli personali.
Art. 3. Prerogative del procuratore della Repubblica in materia di misure cautelari …… omissis ….
Art. 4. Impiego della polizia giudiziaria delle risorse finanziarie e tecnologiche …… omissis …. Art. 5. Rapporti con gli organi di informazione 1. IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA MANTIENE PERSONALMENTE, OVVERO TRAMITE UN MAGISTRATO DELL'UFFICIO APPOSITAMENTE DELEGATO, I RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE. 2. OGNI INFORMAZIONE INERENTE ALLE ATTIVITA' DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DEVE ESSERE FORNITA ATTRIBUENDOLA IN MODO IMPERSONALE ALL'UFFICIO ED ESCLUDENDO OGNI RIFERIMENTO AI MAGISTRATI ASSEGNATARI DEL PROCEDIMENTO. 3. E' FATTO DIVIETO AI MAGISTRATI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI RILASCIARE DICHIARAZIONI O FORNIRE NOTIZIE AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE CIRCA L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA DELL'UFFICIO. 4. IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA HA L'OBBLIGO DI SEGNALARE AL CONSIGLIO GIUDIZIARIO, PER L'ESERCIZIO DEL POTERE DI VIGILANZA E DI SOLLECITAZIONE DELL'AZIONE DISCIPLINARE, LE CONDOTTE DEI MAGISTRATI DEL SUO UFFICIO CHE SIANO IN CONTRASTO COL DIVIETO FISSATO AL COMMA 3.
Art. 6. Attivita' di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello …… omissis ….
Art. 7. Abrogazioni e modificazioni …… omissis ….
Art. 8. Decorrenza di efficacia …… omissis …. Dato a Roma, addi' 20 febbraio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri - Castelli, Ministro della giustizia - Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze - Visto, il Guardasigilli: Castelli
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