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Una nuova legge per gli sciatori
 di Red

 

La Gazzetta Ufficiale n. 3 di martedì 5 gennaio ha pubblicato una legge che ci interessa particolarmente: la "LEGGE 24 dicembre 2003, n.363 - Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo", in vigore dal: 20 gennaio p.v.

Pubblichiamo i punti salienti, in particolare quelli di maggiore diretto interesse degli sciatori. dato il grande interesse per la nostra provincia e con il precedente della legge regionale in materia /che però ora dovrà essere adeguata a quanto indicato nella legge nazionale).

Capo I FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)
1. La presente legge detta norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela dell'ambiente.

Capo II GESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE
Art. 2.
(Aree sciabili attrezzate)
1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata "snowboard"; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali.
2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonché le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.
3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle regioni.
L'individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni.
4. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di tre piste, servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni interessati individuano, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e snowboard agonistico. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore.
5. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i comuni interessati individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per
la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato.

Art. 3.
(Obblighi dei gestori)
...omissis... (da tenere conto che le sanzioni possono andare da 20.000 euro a 200.000 euro).

Art. 4.
(Responsabilità civile dei gestori)
... omissis ....
Art. 5.
(Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni)
... omissis ....

Art. 6.
(Segnaletica)
1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite ... omissis .... determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse.

Art. 7.
(Manutenzione e innevamento programmato)
1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2
provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree
stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che
possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite
della prescritta segnaletica.
2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo
stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino
pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli
atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve
essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la
chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico,
all'inizio della pista, nonché presso le stazioni di valle degli
impianti di trasporto a fune.
... omissis ....
4. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o
non agibilita'. ... omissis ....

Capo III NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI
Art. 8.
(Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni
quattordici)
1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard é fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.
2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 150 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni.
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.
5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Art. 9.
(Velocità)
1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità' altrui.
2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.

Art. 10.
(Precedenza)
1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle

Art. 11.
(Sorpasso)
1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.
2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

Art. 12.
(Incrocio)
1. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica

Art. 13.
(Stazionamento)
1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.
2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.
3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.
4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.

Art. 14.
(Omissione di soccorso)
... omissis ....

Art. 15.
(Transito e risalita)
1. E' vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.
2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all'articolo 16, comma 3.
3. In occasione di gare é vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
4. La risalita della pista con gli sci ai piedi é normalmente vietata. Essa é ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.

Art. 16.
(Mezzi meccanici)
... omissis ....

Art. 17.
(Sci fuori pista e sci-alpinismo)
1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.

Art. 18.
(Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni)
... omissis ....

Art. 19.
(Concorso di colpa)
1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.

Capo IV DISPOSIZIONI FINALI E COPERTURA FINANZIARIA
Art. 20.
(Snowboard)
1. Le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard.

Art. 21.
(Soggetti competenti per il controllo)
... omissis ....

Art. 22.
(Adeguamento alle disposizioni della legge)
... omissis ....
Red

GdS 10 I 04  www.gazzettadisondrio.it
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