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La silicosi non prevede un termine massimo per l'indennizzo
 di Red

Una malattia purtroppo diffusa in provincia

Con la sentenza n. 2913 del 14 febbraio 2005, la Sezione lavoro della Corte Suprema di Cassazione ha affermato che il termine massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione protetta, di venti anni, prevista dal DPR n. 1124/1965, allegato 8, e art. 1 della Legge 780/1975, non si applica alla silicosi, ove la malattia si sia manifestata dopo la cessazione della lavorazione morbigena, e che tale manifestazione sia avvenuta entro il periodo indicato dalla terza colonna (c.d. periodo di indennizzabilità). Poiché la tabella delle lavorazioni per le quali è obbligatoria l’assicurazione contro la silicosi e l’asbestosi e del periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro (all.8 al TU 1124) non indica alcun termine, si deve ritenere che l’art. 140 del T.U., con il rinvio alla tabella 8, abbia soppresso il limite temporale precedente.
In sostanza per le stesse ragioni, per alcune patologie, che possono manifestarsi a grande distanza dalla cessazione della lavorazione morbigena, il periodo di indennizzabilità è illimitato.
http://www.amblav.it/Download/Corte_Cassazione-Sentenza_14_febbraio_2005_n2913.pdf

Red

GdS 30 V  www.gazzettadisondrio.it
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