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Nuove risorse ai nostri Comuni
dai produttori idroelettrici
 di Red

Pubblichiamo il testo ufficiale

IL COMUNICATO
Un comunicato della Provincia: Il Senato ha approvato nei giorni scorsi con modifiche - una delle quali di nostro grande interesse -  il decreto legge del 31 marzo 2005 contenente disposizioni urgenti in materia di enti locali.
Lo ha comunicato il Presidente della Provincia Fiorello Provera che ha votato il provvedimento in aula. Tra gli emendamenti al decreto, presentati e approvati la settimana scorsa alla Camera, ne figura uno particolarmente importante per i Comuni della provincia di Sondrio, che non ha subito modificazioni al passaggio in Senato, che vede quali primi fimatari l’onorevole Ugo Parolo e il collega Guido Rossi (entrambi della Lega Nord). L’emendamento era stato approvato in aula con il parere contrario del Governo e quello favorevole della Commissione Bilancio della Camera presieduta dal leghista Giancarlo Giorgetti.

Questo emendamento stabilisce l’aumento della base imponibile sui cui calcolare la rendita catastale delle centrali elettriche. I Comuni avranno quindi la possibilità di applicare l’Ici non soltanto sugli impianti, come accade ora, ma anche su pertinenze e strutture accessorie collegate alla produzione. Di questo incremento dell’Ici beneficeranno in particolare i Comuni di Valtellina e Valchiavenna che ospitano sul loro territorio numerosi impianti e tale aumento avrà una retroattività di cinque anni. Nella seduta alla Camera era stato approvato un ordine del giorno, pure presentato dall’onorevole Parolo, il quale stabilisce che queste risorse finanziarie devono essere attribuite ai Comuni.

A margine della votazione in Senato, soddisfazione è stata espressa dal Presidente Provera, che ha sottolineato come, ancora una volta, la Lega Nord abbia agito nell’interesse dei Comuni garantendo loro maggiori entrate. “I Comuni della nostra provincia – ha poi proseguito – vedono in questo modo riconosciuto il diritto ad ottenere risarcimenti più congrui per la presenza sul loro territorio delle centrali, si tratta insomma di un indennizzo dovuto per l’impatto ambientale. Questa ulteriore conquista –conclude - sottolinea l’impegno costante che i parlamentari della Lega dimostrano per il territorio”.

Il testo ufficiale
Pubblichiamo l'articolo di ns. interesse, il 1-quinques corredato dalle note ufficiali:
"Art. 1-quinquies
Disposizioni per la salvaguardia finanziaria dei comuni

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita  catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge,
gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attivita' industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni di riferimento.

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Le note: riferimenti normativi
- Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), reca: «Art. 1 (Principi generali). - 1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali
dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali. 2. L'adozione di norme interpretative in materia tributaria puo' essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica. 3. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge in attuazione delle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalladata di entrata in vigore della presente legge, ad adeguarei rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dalla presente legge.».
- Il testo degli articoli 4 e 10 del del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano), reca: «Art. 4. - Si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo.».
«Art. 10. - La rendita catastale delle unita' immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attivita' industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, e' determinata con stima diretta per ogni singola unita'. Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unita' immobiliari che non sono raggruppati in categorie e classi, per la singolarita' delle loro caratteristiche.».
Red

GdS 30 V  www.gazzettadisondrio.it
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