Lo “sfratto” della Prefettura in base all’equo canone ?!?

di L.S.

Caro Direttore

In una pausa di relax nel mio studio ho dato uno sguardo al tuo
giornale. L’attenzione, deformazione professionale, è stata
attratta dal tuo articolo sullo sfratto della Prefettura. Tutto
giocato sul filo dei paradossi. Incuriosito, ho voluto saperne
di più nel corso di mia rapida rimpatriata al mio paese. Paese
piccolo e scomodo ma con quell’aria di Valtellina che tutti i
giorni rimpiango confrontandola con quella cittadina.

Da un caro amico ho avuto il testo della deliberazione della
Provincia. L'avevo chiesta per capirne di più data la sua
singolarità, come scrivi tu. Con mia somma sorpresa ho scoperto
che la motivazione addotta per giustificare la disdetta è
giuridicamente sbagliata
.

Leggo: ”Premesso che con contratto n. 2228 di repertorio, in
data 20 aprile 1993, questa Provincia ha locato al Ministero
dell'Interno lo stabile di proprietà provinciale, adibito a
uffici della prefettura e alloggio prefettizio e che, ai sensi
degli articoli 28 e 29 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il
citato contratto n. 2228 di repertorio è stato prorogato per il
periodo dal 24 novembre 1998 al 23 novembre 2004;

rilevata l'opportunità di comunicare disdetta del contratto al
conduttore, al fine di evitare la rinnovazione tacita dello
stesso… la Giunta ha deliberato di comunicare all’ufficio
prefettura di Sondrio - ufficio territoriale del governo - la
disdetta del contratto n. 2228 di repertorio, in data 20 aprile
1993, relativo alla locazione dell'immobile in oggetto”.


Il riferimento legislativo è la legge 392, legge dell’equo
canone.

Gli articoli citati sono il 28 (Rinnovazione del contratto) e il
29 (Diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza).

L’art. 28: “Per le locazioni di immobili nei quali siano
esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo
dell'articolo 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei
anni in sei anni, e per quelle di immobili adibiti ad attività
alberghiere, di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non ha
luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte, a
mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18
mesi prima della scadenza. Alla prima scadenza contrattuale,
rispettivamente di sei o di nove anni, il locatore può
esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per
i motivi di cui all'articolo 29 con le modalità e i termini ivi
previsti”.


Le attività per le quali vale l’art. 28, e dunque anche il 29,
sono indicate all’art. 27, primo del “Capo II - Locazione di
immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione”.

L’art. 27 norma la locazione di immobili “adibiti ad una delle
attività appresso indicate: industriali, commerciali e
artigianali di interesse turistico comprese tra quelle di cui
all'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326”.
Le Prefetture non rientrano in queste categorie.

Resta una considerazione da fare sul contratto.

Qualora il contratto stipulato nel 1993 avesse fatto riferimento
analogico alla legge 392 e se ne sostenesse la validità, la
deliberazione presenterebbe comunque in via subordinata il
difetto lampante di motivazione.

Viene citato l’Art. 29 - Diniego di rinnovazione del contratto
alla prima scadenza. E’ vero che una delle condizioni è la
volontà, se si tratta di pubbliche amministrazioni, enti
pubblici o di diritto pubblico, di adibire l’immobile
all'esercizio di attività tendenti al conseguimento delle loro
finalità istituzionali, ma il diniego é possibile solo e pur
sempre nell’ambito delle attività di cui all’art. 28,
specificate all’art. 27, nelle quali la Prefettura non
rientra
.

Fermo restando che il locatore, in questo caso la Provincia, ha
il diritto di diniegare la rinnovazione del contratto alla
scadenza, con adeguato anticipo, non è con la deliberazione in
oggetto, atto viziato per i motivi esposti, che può essere
esplicata tale volontà con la necessaria efficacia giuridica.

Spero di essere stato chiaro e non troppo tecnico.

Complimenti per il giornale anche se per leggerlo mi tocca
mettere gli occhiali. Non puoi usare caratteri più grandi? Ti
saluto caramente
Lettera firmata (L.S.)

Parto dal fondo. E’ quasi pronta in
quel di Genova una versione avanzata del nostro giornale, tale
da semplificare grandemente il lavoro di preparazione e
impaginazione, con una veste grafica che, oltre ad altri
aspetti, prevede anche una maggiore leggibilità, nostro
obiettivo da perseguire visto anche lo straordinario incremento
di visitatori con un trend positivo che continua. Il problema è…
il tempo necessario a riversare tutto il corposo archivio nel
nuovo strumento. Vedremo nei primi mesi del 2004, in parallelo
con un ipotizzato rafforzamento editoriale.

Per quanto riguarda il contenuto mi guardo bene dall’entrare nel
merito, sia in ragione di competenze specifiche che di sostanza,
sia pure ringraziando per il contributo inviatoci e pubblicato,
come richiesto, con l’omissione della firma.

Nel mio articolo ero andato di paradosso in paradosso, nelle due
interpretazioni della definizione dello Zingarelli lasciando ai
lettori di scegliere quale delle due.. Sarebbe uscire dallo
schema entrare nel merito giuridico che, pur avendo il suo
valore, mi pare proprio sia quello che conti un po' meno in
questa vicenda.

Nota del Direttore



GdS - 18 XI 03 - www.gazzettadisondrio.it

L.S.
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