NOSTRI COMUNI AL VOTO. NORME. SPESA MASSIMA AMMESSA A SONDRIO PER LA CAMPAGNA ELETTORALE DEI CANDIDATI E DEI PARTITI 2013aprile10.41

La Prefettura ha richiamato l'attenzione in particolare dei 5 Comuni (Sondrio, Teglio, Chiesa, Cosio, Gerola) che il 26 e 27 maggio voteranno per il rinnovo dei Sindaci e dei consigli Comunali su 5 punti:

1) Dal 27 marzo é scattato il divieto "di svolgere attività di comunicazione", anche di carattere istituzionale.

2) Dal prossimo martedì 23 a giovedì 25 dovranno essere stabiliti e delimitati gli spazi per le affissioni elettorali, sia dei Partiti che dei fiancheggiatori (in questo caso se la domanda é stata fatta entro il 22), in ogni centro con popolazione superiore a 150 abitanti.

3) 1 Maggio. Le celebrazioni non c'entrano con l'attività elettorale (manifesti)

4) Parità di accesso ai mezzi di informazione

5) Legge 96/2012, art. 13 La legge 96 dello scorso anno ha introdotto limiti di spesa per la campagna elettorale nei Comuni superiori a 15.000 abitanti e cioé Sondrio. Premesso che occorre avere un mandatario elettorale che sin occupi e risponda delle spese elettorali, sia dei partiti che dei singoli candidati, dall'art. 13, trascritto in calce, emerge che il limite di spesa

Un candidato alla carica di Sindaco a Sondrio non può sopendere più di 47.365 €uro (il numero di abioiotanti aggiornato potrebbe comportare qualche piccola modifica)

Un candidato al Consiglio Comunale non può spendere più di 6182 €uro e50 centesimi.

Un partito, o movimento, o lista non può spendere più di 47.365 €uro

(x) Legge 96/2012 Art. 13

Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a

100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun

candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo

massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e

della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino

iscritto nelle liste elettorali comunali.

..................

4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a

100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun

candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare

l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro

5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni

cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

..................

5. Nei medesimi comuni di cui al comma 4, le spese per la campagna

elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa

all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla

carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la

somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero

dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

Red
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