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La nuova, rivoluzionaria,
legge urbanistica
di Alberto Frizziero

Dopo 30 anni alcune norme, e dopo 63 altre, vanno in soffita

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 1° supplemento ordinario, di
mercoledì 16 marzo, è sicuramente da metter via e conservare.
Ha un solo argomento: “Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 – Legge per il governo del territorio”, ma che argomento!
A parte il dato visivo dei 102 articoli stipati in 32 pagine fitte fitte, c’é la sostanza della legge che rappresenta una vera e propria rivoluzione urbanistica. Non sono mancate in Consiglio Regionale le discussioni in proposito, come ha sottolineato più volte lo stesso relatore Bordoni, ed anche l’esito del voto conclusivo è stato sintomatico. Questo però è, di fatto, fisiologico quando si cambia e figurarsi in questo caso dove si rivoluziona.
La materia è complessa e molto tecnica ma si tratta di provvedimento che
direttamente o indirettamente interessa una popolazione, quella lombarda, che è una volta e mezzo di quella svizzera. Cambiano i fondamenti che hanno retto il settore urbanistico-edilizio per quasi un trentennio (il compleanno sarebbe stato il prossimo 15 aprile) sulla base addirittura di un impianto risalente al 17 agosto di 63 anni fa con la 1150.
Sparisce il Piano Regolatore. Era culturalmente morto da tempo. 22 anni fa in un convegno nazionale di due giorni a Modena da me organizzato come ANCI-Territorio in collaborazione con l’INU, il suo Presidente Tutino e gli altri dell’INU lo avevano ammesso, anche se non si vedeva il sostituto, con l’unica novità rappresentata dai PIO di Milano, Lecco, e, per loro di maggior interesse, Sondrio.
I Comuni acquistano una grande libertà – cosa che è conquista ma anche grande responsabilità, autonomia ma rischio – sostituendo il PRG con il “Piano di Governo del Territorio”, costituito da un Documento di Piano valido 5 anni, un Piano dei Servizi e un Piano delle Regole. Non ci sono “paletti” salvo eventualmente quelli fissati dagli strumenti superiori, i Piani Provinciale e Regionale per quanto di rispettiva competenza. Di fatto ci saranno nella e con la realtà, in particolare sotto l’aspetto paesaggistico.
Finalmente viene codificato ma anche tradotto in concreto il principio della
perequazione, un principio che chi scrive aveva inserito nelle sei pagine
scritte per questo settore del programma di governo romano quasi un quarto di secolo fa, ma che non aveva trovato cittadinanza nella produzione legislativa.
Basta con il terreno che vale 100 perché edificabile quando quello a fianco vale 10 o meno perché destinato a standard (parcheggio, verde, scuole ecc.). Applicando nel modo giusto le nuove norme tutti e due dovrebbero avere lo stesso valore.
Una serie di norme riguarda inoltre l’esercizio semplificato in materia di edilizia su cui non è possibile soffermarci per l’ampiezza. Un dato conclusivo per valutare l’ entità del cambiamento: sono 36 le leggi o le parti di legge che l’art. 104, l’ultimo, abroga.
Alberto Frizziero

GdS 20 III 2005 - www.gazzettadisondrio.it
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