Homepage
Italia e mondo
Provincia di Sondrio
Nostra Provincia
Fatti dello Spirito
CCCVA
Prodotti
Nostri personaggi
Galleria
Siti segnalati
Contatti
 
sito realizzato da
nereal.com . 2006
 
 


Tutti i contenuti di questo sito, salvo ove diversamente specificato, sono pubblicati secondo la licenza d'uso Creative Commons.
 
  Legge: stop al fumo. Sigarette solo in
             privato o in locali ad hoc

                                                    di Amarilli   
Costi Si all'articolo ma rinvio. Erano fuori a fumare? - Cosa si vieta? - Il testo ufficiale - Il fumo in Italia


SI ALL'ARTICOLO MA RINVIO: ERANO FUORI A FUMARE?

Non é ancora legge, ma il Senato, approvando il 17 ottobre scorso con largo consenso l'art. 50 del DDL 1271 dal titolo "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", ne ha posto le premesse. Non c'é stato, come previsto, il voto sull'intero provvedimento solo perché, nonostante la larghissima maggioranza, é venuto a mancare il numero legale. Chissà che non sia per il fatto che un bel po' di senatori magari erano fuori aula per fumarsi una sigaretta in santa pace, prima del veto legislativo... Prossimamente comunque ci sarà questo via libera con passaggio alla Camera.

COSA SI VIETA?
Cosa si vieta? Il fumo in tutti i locali pubblici, salvo gli spazi che verranno riservati ai fumatori
Ne hanno parlato tutti. Noi preferiamo pubblicare il testo integrale, così come approvato dal Senato.

IL TESTO UFFICIALE
ART. 50. (Tutela della salute dei non fumatori)

1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonché i modelli dei cartelli connessi all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente nell’ambito della residua superficie di somministrazione rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell’esercizio.

4. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall’articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d’intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, sono ridefinite le procedure per l’accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l’individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584.

10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.

In attesa che il provvedimento divenga legge dello Stato e che poi, nei tempi previsti per le disposizioni regolamentare divenga operativo - probabilmente nel corso del 2005) continuano a valere le attuali norme che ricordiamo così come sottolineate dall'allora Ministro veronesi con la Circolare 28 marzo 2001, n.4 "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo" (pubblicata sulla GU n. 85 del 11 aprile 2001).
In sintesi, in base alla legge 11 novembre 1975, n. 584. vi é un generico ed assoluto divieto di fumo nei seguenti locali:
corsie d'ospedale; aule delle scuole di ogni ordine e grado; autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone; metropolitane; sale d'attesa di stazioni ferroviarie, autofilotranviarie, portuali-marittime, aeroportuali; compartimenti ferroviari per non fumatori delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie date in concessione ai privati; compartimenti a cuccette e carrozze letto, durante il servizio di notte, se occupati da piu' di una persona; locali chiusi adibiti a pubblica riunione; sale chiuse di cinema e teatro; sale chiuse da ballo; sale-corse; sale riunioni di accademie; musei; biblioteche; sale di lettura aperte al pubblico; pinacoteche e gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico.
In base alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, un elenco esemplificativo dei locali in cui si applica il divieto di fumo.
ospedali ed altre strutture sanitarie (corsie, corridoi, stanze per l'accettazione, sale d'aspetto e più in generale locali in cui gli utenti richiedono un servizio - pagamento ticket, richieste di analisi, ecc...); scuole di ogni ordine e grado, comprese le università (aule, corridoi, segreterie studenti, biblioteche, sale di lettura, bagni, ecc...); uffici degli enti territoriali quali regioni, province e comuni; uffici di altre amministrazioni a livello territoriale: uffici del catasto, uffici collocamento ecc..; uffici postali (locali di accesso agli sportelli, corridoi, ecc.); distretti militari ed altri uffici dell'amministrazione della difesa aperti al pubblico (uffici di certificazione, uffici informazioni e relazioni con il pubblico); uffici I.V.A., uffici del registro;
uffici di prefetture, questure e commissariati, uffici giudiziari; uffici delle società erogatrici di servizi pubblici (compagnie telefoniche, società erogatrici di gas, corrente elettrica, ecc.); banche, relativamente ai locali in cui si svolgono servizi per conto della pubblica amministrazione (riscossione imposte e sanzioni pecuniarie, tesoreria per enti pubblici).

IL FUMO IN ITALIA
Sul prossimo numero un'analisi della situazione italiana per quanto concerne fumo, fumatori, tendenze.
Naturalmente anche alcune note a commento.
Amarilli

GdS 28 X 02 - www.gazzettadisondrio.it
 

Torna a Italia e Mondo

Torna all'indice generale

Torna alla prima pagina