Patente a punti: le novità con le modifiche portate dal Governo

Punti riattribuiti ma le sanzioni salgono di prezzo!

Il proprietario del veicolo che non fornisce all'organo di
polizia i dati personali
e della patente del conducente al momento della commessa
violazione, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da €uro
250 a €uro 1.000.

Il punteggio decurtato dalla patente di guida
del proprietario
del veicolo, qualora non sia stato identificato il conducente
responsabile della
violazione, è riattribuito, previa istanza da parte
dell'interessato, al titolare della
patente medesima.

Le procedure da seguire per la riattribuzione
dei punti
saranno stabilite con decreto del Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti, di
concerto con il Ministro dell'Interno, da adottarsi entro trenta
giorni dalla data
di entrata in vigore (22 settembre 2005) del decreto legge 21
settembre 2005,
n. 184. Sono queste le principali novità contenute nel decreto
legge 21
settembre 2005, n. 184 "Misure urgenti in materia di guida dei
veicoli e patente
a punti" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 settembre
2005. Il
provvedimento era stato approvato dal Consiglio dei Ministri del
16 settembre
scorso per adeguare la normativa vigente alla sentenza della
Corte
Costituzionale n. 27 del 12 gennaio 2005, con cui è stata
dichiarata l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 126-bis, comma 2, del nuovo Codice
della strada, in
tema di omessa identificazione del conducente del veicolo che ha
commesso
la violazione.
NLG



GdS 30 IX 2005 - www.gazzettadisondrio.it

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