Il Governo grigionese a favore di periodi di caccia flessibili e della diminuzione dell'età minima dei cacciatori

Comunicato del Governo, Cancelleria dello Stato dei Grigioni, Coira

Il Governo grigionese a favore di periodi di caccia
flessibili e della

diminuzione dell'età minima dei cacciatori
Il 9 settembre non dovrà più essere obbligatoriamente il
primo giorno di caccia. Questo è uno

dei cambiamenti più importanti apportati dalla revisione
parziale della legge cantonale sulla
caccia e dell'ordinanza cantonale sulla caccia. Il
Governo ha licenziato a destinazione del Gran
Consiglio la proposta corretta in seguito al risultato
della procedura di consultazione. A titolo di

novità la caccia alta ordinaria dovrà tenersi nel
periodo dal 1° al 30 settembre e dovrà durare al
massimo 21 giorni. La legge prevede la possibilità di
un'interruzione della caccia di almeno tre
giorni consecutivi. Questa regolamentazione offre il
massimo della flessibilità nella

determinazione dei periodi di caccia alta. Essa offre
così la possibilità di applicare diverse
soluzioni per aumentare il numero di capi abbattuti
durante la caccia alta. Con delle prescrizioni
adeguate per l'esercizio della caccia, questa
regolamentazione consente anche di ridurre i

conflitti con il periodo di accoppiamento dei cervi.
L'inizio, la fine e un'eventuale interruzione
della caccia saranno resi noti per tempo dal Governo,
per permettere ai cacciatori di
programmare le loro vacanze. Non è più prevista una
ripresa della caccia alta nel tardo
autunno, mentre viene mantenuta la caccia speciale.

Anche altri punti della legge cantonale sulla caccia e
dell'ordinanza cantonale sulla caccia
devono però venire sottoposti a revisione. L'età minima
per l'esercizio della caccia viene ridotta
da 20 a 19 anni e l'età minima per l'iscrizione
all'esame di idoneità a 18 anni. Inoltre i motivi di

rifiuto della licenza di caccia sono limitati
sostanzialmente a fattispecie collegate all'esercizio
della caccia. A titolo di novità, prima dell'inizio
della caccia, i cacciatori sono anche tenuti ad
aggiustare il tiro della propria arma da caccia. In
questo contesto il Governo può disporre che i

cacciatori forniscano la prova dell'adempimento
dell'obbligo di tiro. Un'altra novità riguardal'esonero dei cacciatori stranieri dall'esame sulle armi
e di tiro cantonale. Questo però solo a
condizione che essi abbiano superato in Svizzera o
all'estero un esame di caccia equivalente a

quello del Cantone dei Grigioni.

In base al diritto vigente, la regalìa della caccia,
deve fruttare un adeguato provento netto.

Questa disposizione viene adeguata alla situazione
odierna. A titolo di novità, il provento dalle
tasse di licenza e di abbattimento, nonché da altre
entrate di caccia, deve coprire almeno le
spese generate dalla caccia. I compiti dell'Ufficio per
la caccia e la pesca, svolti nell'interesse

della collettività, in futuro non potranno più essere
finanziati con un aumento delle tasse di
licenza e di abbattimento. L'indennizzo di questi
compiti, come ad esempio il risarcimento per i

danni provocati dai grandi predatori, dovrà essere
garantito da altre fonti di finanziamento.

Un'altra novità riguarda le tasse di licenza dei
cacciatori stranieri, per le quali sarà fissata nella
legge un'aliquota minima e un'aliquota massima. Entro
questi limiti sarà il Governo a decidere
l'ammontare delle tasse di licenza.
Persona di riferimento: Consigliere di Stato Stefan
Engler, Direttore del Dipartimento
costruzioni, trasporti e foreste dei Grigioni, tel. 081
257 36 01.
Organo: Governo.
Fonte: it Cancelleria dello Stato dei Grigioni

Cancelleria dello Stato dei Grigioni


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