UNIONE COMMERCIO TURISMO INFORMA

Provvedimento della Regione Lombardia Saldi invernali iniziati in anticipo Di Beatrice Martelli

Con apposita delibera della Giunta del 29 dicembre la Regione
Lombardia ha stabilito di anticipare di due giorni la data di
inizio dei saldi invernali, che prenderanno dunque il via
giovedì 5 gennaio anziché sabato 7.


La Regione ha deciso di adottare questo provvedimento in
conseguenza dell’istituzione per sabato 7 gennaio del blocco del
traffico veicolare in molti Comuni della Lombardia, misura che
rientra nell’ambito delle iniziative contro l’inquinamento
dell’aria.


Per andare incontro alle esigenze delle attività commerciali
nelle province in cui è stato istituito il blocco del traffico,
la Regione ha stabilito l’inizio anticipato dei saldi in tutto
il territorio lombardo.


Si informa, infine, che dietro diretto e tempestivo
interessamento dell’Unione del Commercio, del Turismo e dei
Servizi della provincia di Sondrio i Comuni di Sondrio e
Morbegno hanno provveduto a concedere la deroga per l’apertura
dei negozi per venerdì 6 gennaio, deroga che va ad aggiungersi a
quella già concessa per l’8 gennaio, prima domenica dei saldi.
Tale facoltà è invece già prevista nei Comuni turistici quali ad
esempio Tirano, Bormio e Chiavenna.


* * * * *
OPERAZIONE “SALDI CHIARI”

Massima trasparenza nelle offerte dei 100 esercizi aderenti
all’iniziativa


In coincidenza con le vendite di fine inverno, l’operazione
SALDI CHIARI verrà riproposta in provincia di Sondrio dai Gruppi
Dettaglianti Tessili e Abbigliamento, Calzature e Abbigliamento
Sportivo per iniziativa dei rispettivi presidenti Davide Levi,
Giambattista Vaninetti e Claudio Dei Cas.


L’iniziativa, che durerà sessanta giorni a partire dal 5 gennaio
data dell’inizio dei saldi invernali, è stata lanciata con
successo cinque anni fa sull’esempio di analoghe proposte
adottate dai commercianti in altre città italiane e ha come
scopo quello di offrire alla clientela un’ulteriore garanzia di
affidabilità nella corretta applicazione dei saldi.


L’operazione consiste, infatti, nell’adozione di un decalogo in
cui sono riassunte le regole che i commercianti aderenti ai
SALDI CHIARI si impegnano a rispettare per tutto il periodo di
durata delle vendite di fine stagione; i negozianti aderenti
all’operazione saranno riconoscibili grazie all’apposita
locandina che esporranno nei loro esercizi commerciali.


Grazie al successo riscontrato nelle passate edizioni, il logo
SALDI CHIARI è divenuto agli occhi dei consumatori un marchio
distintivo di qualità, affidabilità e trasparenza.

DECALOGO OPERAZIONE SALDI CHIARI

NORMA GENERALE

L’adesione all’operazione “Saldi Chiari” comporta per
l’operatore commerciale l’impegno a rispettare le norme presenti
e future in materia di vendite speciali di fine stagione o
saldi.


CARTE DI CREDITO

Durante le vendite di fine stagione o saldi l’operatore
commerciale non potrà rifiutare il pagamento della vendita a
mezzo carte di credito.


CAMBI MERCE

Durante le vendite di fine stagione o saldi l’operatore
commerciale si impegna a sostituire o a rimborsare entro 8
(otto) giorni dall’acquisto, o comunque nel termine più breve
possibile, i capi acquistati che presentano gravi vizi occulti,
come peraltro già previsto dalle norme del C.C. art. 1476, 1490,
1492 e 1495.

Nel caso di non corrispondenza della taglia il capo verrà
sostituito con prodotti disponibili all’atto della richiesta di
sostituzione. Qualora non fosse possibile la sostituzione per
mancanza di capi o per mancato gradimento da parte del cliente,
l’operatore commerciale rilascerà un buono acquisto di pari
importo del prezzo pagato relativo ai capi da sostituire, che il
cliente dovrà spendere entro i successivi 120 (centoventi)
giorni di calendario dalla data di emissione dello scontrino
fiscale relativo.

In entrambi i casi la sostituzione del prodotto potrà essere
effettuata solo ed esclusivamente dietro presentazione dello
scontrino fiscale relativo.


PROVA PRODOTTI

Durante l’acquisto di prodotti di fine stagione o saldi il
cliente ha il diritto di provare i capi per verificarne la
corrispondenza della taglia e il gradimento del prodotto. Sono
esclusi dalla facoltà di prova i prodotti rientranti nella
categoria della biancheria intima e di quei prodotti che per
consuetudine non vengono normalmente provati.


UNIFORMITÀ DEI PREZZI

Le catene di negozi che effettuano vendite di fine stagione o
saldi si impegnano a porre in vendita, negli esercizi che
effettuano tali vendite, gli stessi prodotti allo stesso prezzo,
impegnandosi in caso di variazione del prezzo a praticare la
variazione in tutti i punti vendita contemporaneamente.


RIPARAZIONI

Qualora il costo per l’adattamento o la riparazione dei capi
acquistati fosse a carico del cliente, l’operatore commerciale
dovrà darne preventiva informazione al cliente e dovrà inoltre
esporre, ben visibile, un cartello informativo nel quale si
dichiari espressamente che “le riparazioni sono a carico del
cliente”.


PUBBLICITÀ

L’accettazione e il rispetto del presente decalogo danno diritto
agli operatori commerciali aderenti di esporre nelle proprie
vetrine e all’interno degli esercizi commerciali il materiale
informativo: locandine, manifesti e quant’altro verrà
predisposto e distribuito annualmente.
Beatrice Martelli



GdS 10 I 2006 - www.gazzettadisondrio.it

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