Concessioni idroelettriche, il testo di legge che trasferisce da Roma alle Regioni la competenza

Art. 11-quater. (Disposizioni in materia di concessioni di
grandi derivazioni idroelettriche)

1. Al fine di definire una disciplina
efficiente e coerente con le disposizioni
dell’ordinamento dell’Unione europea in
tema di assegnazione delle concessioni di
grandi derivazioni idroelettriche, di cui all’articolo 6, comma 2, del testo unico di cui
al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775:
a) all’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, i commi 1 e
1-bis sono sostituiti dai seguenti: « 1. Alla scadenza delle concessioni di
grandi derivazioni idroelettriche e nei casi
di decadenza o rinuncia, le opere di cui
all’articolo 25, primo comma, del testo
unico di cui al regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, passano, senza compenso, in
proprietà delle regioni, in stato di regolare
funzionamento. In caso di esecuzione da
parte del concessionario, a proprie spese e
nel periodo di validità della concessione, di
investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall’atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, alla riassegnazione della concessione secondo le procedure di cui ai commi
seguenti, è riconosciuto al concessionario
uscente, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo pari al valore non
ammortizzato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 26 del testo unico di cui
al regio decreto n. 1775 del 1933. Per i
beni diversi da quelli previsti dai periodi
precedenti si applica la disciplina stabilita
dall’articolo 25, commi secondo e seguenti,
del testo unico di cui al regio decreto
n. 1775 del 1933, con corresponsione del
prezzo da quantificare al netto dei beni
ammortizzati, sulla base del comma 1-ter
del presente articolo, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i
corrispondenti organi della regione.
1-bis. Le regioni, ove non ritengano
sussistere un prevalente interesse pubblico
ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell’uso a fine
idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche,
previa verifica dei requisiti di capacità
tecnica, finanziaria e organizzativa di cui
al comma 1-ter, lettera d): a) ad operatori
economici individuati attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza
pubblica; b) a società a capitale misto
pubblico privato nelle quali il socio privato
è scelto attraverso l’espletamento di gare
con procedure ad evidenza pubblica; c)
mediante forme di partenariato ai sensi
degli articoli 179 e seguenti del codice di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50. L’affidamento a società partecipate
deve comunque avvenire nel rispetto delle
disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
1-ter. Nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei princìpi fondamentali
dell’ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni
disciplinano con legge, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente
disposizione e comunque non oltre il 31
marzo 2020, le modalità e le procedure di
assegnazione delle concessioni di grandi
derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico,
stabilendo in particolare:
a) le modalità per lo svolgimento delle
procedure di assegnazione di cui al comma
1-bis;
b) i termini di avvio delle procedure
di cui al comma 1-bis;
c) i criteri di ammissione e di assegnazione;
d) la previsione che l’eventuale indennizzo è posto a carico del concessionario
subentrante;
e) i requisiti di capacità finanziaria,
organizzativa e tecnica adeguata all’oggetto
della concessione richiesti ai partecipanti e
i criteri di valutazione delle proposte progettuali, prevedendo quali requisiti minimi:
1) ai fini della dimostrazione di
adeguata capacità organizzativa e tecnica,
l’attestazione di avvenuta gestione, per un
periodo di almeno cinque anni, di impianti
idroelettrici aventi una potenza nominale
media pari ad almeno 3 MW;
2) ai fini della dimostrazione di
adeguata capacità finanziaria, la referenza
di due istituti di credito o società di servizi
iscritti nell’elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il partecipante ha la possibilità di accedere al
credito per un importo almeno pari a
quello del progetto proposto nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme
da corrispondere per i beni di cui alla lettera n);
f) i termini di durata delle nuove
concessioni, comprese tra venti anni e quaranta anni; il termine massimo può essere
incrementato fino ad un massimo di dieci
anni, in relazione alla complessità della
proposta progettuale presentata e all’importo dell’investimento;
g) gli obblighi o le limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, compresa la
possibilità di utilizzare l’acqua invasata per
scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica o per la laminazione
delle piene;
h) i miglioramenti minimi in termini
energetici, di potenza di generazione e di
producibilità da raggiungere nel complesso
delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell’acqua e degli
impianti di generazione, trasformazione e
connessione elettrica con riferimento agli
obiettivi strategici nazionali in materia di
sicurezza energetica e fonti energetiche
rinnovabili, compresa la possibilità di dotare le infrastrutture di accumulo idrico
per favorire l’integrazione delle stesse ener- gie rinnovabili nel mercato dell’energia e
nel rispetto di quanto previsto dal codice di
trasmissione, dispacciamento, sviluppo e
sicurezza della rete elettrica di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 115 del 18 maggio 2004, e dai suoi
aggiornamenti;
i) i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del
bacino idrografico di pertinenza, in coerenza con gli strumenti di pianificazione a
scala di distretto idrografico in attuazione
della direttiva 2000/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2000, determinando obbligatoriamente una
quota degli introiti derivanti dall’assegnazione, da destinare al finanziamento delle
misure dei piani di gestione distrettuali o
dei piani di tutela finalizzate alla tutela e
al ripristino ambientale dei corpi idrici
interessati dalla derivazione;
l) le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere
finanziario, da destinare ai territori dei
comuni interessati dalla presenza delle opere
e della derivazione compresi tra i punti di
presa e di restituzione delle acque garantendo l’equilibrio economico finanziario del
progetto di concessione;
m) le modalità di valutazione, da parte
dell’amministrazione competente, dei progetti presentati in esito alle procedure di
assegnazione, che avviene nell’ambito di un
procedimento unico ai fini della selezione
delle proposte progettuali presentate, che
tiene luogo della verifica o valutazione di
impatto ambientale, della valutazione di
incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati e dell’autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni
altro atto di assenso, concessione, per- messo, licenza o autorizzazione, comunque
denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale; a tal fine, alla
valutazione delle proposte progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per i beni e le attività
culturali e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre
1991, n. 394; per gli aspetti connessi alla
sicurezza degli invasi di cui al decretolegge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994,
n. 584, e all’articolo 6, comma 4-bis, della
legge 1° agosto 2002, n. 166, al procedimento valutativo partecipa il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
n) l’utilizzo dei beni di cui all’articolo
25, secondo comma, del testo unico di cui
al regio decreto n. 1775 del 1933, nel rispetto del codice civile, secondo i seguenti
criteri:
1) per i beni mobili di cui si prevede
l’utilizzo nel progetto di concessione, l’assegnatario corrisponde agli aventi diritto,
all’atto del subentro, un prezzo, in termini
di valore residuo, determinato sulla base
dei dati reperibili dagli atti contabili o
mediante perizia asseverata; in caso di
mancata previsione di utilizzo nel progetto
di concessione, per tali beni si procede alla
rimozione e allo smaltimento secondo le
norme vigenti a cura ed onere del proponente;
2) per i beni immobili dei quali il
progetto proposto prevede l’utilizzo, l’assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all’atto del subentro, un prezzo il cui valore
è determinato sulla base dei dati reperibili
dagli atti contabili o mediante perizia asseverata sulla base di attività negoziale tra
le parti;
3) i beni immobili dei quali il progetto proposto non prevede l’utilizzo restano di proprietà degli aventi diritto;
o) la previsione, nel rispetto dei princìpi dell’Unione europea, di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità
occupazionale del personale impiegato;
p) le specifiche modalità procedimentali da seguire in caso di grandi derivazioni
idroelettriche che interessano il territorio
di due o più regioni, in termini di gestione
delle derivazioni, vincoli amministrativi e
ripartizione dei canoni, da definire d’intesa
tra le regioni interessate; le funzioni amministrative per l’assegnazione della concessione sono di competenza della regione
sul cui territorio insiste la maggior portata
di derivazione d’acqua in concessione.
1-quater. Le procedure di assegnazione
delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla
data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-ter. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 dicembre 2021, sono individuate le modalità e le procedure di assegnazione applicabili nell’ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio, da parte
della regione interessata, delle procedure
di cui al primo periodo; il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, in applicazione dell’articolo 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131, procede in via sostitutiva,
sulla base della predetta disciplina, all’assegnazione delle concessioni, prevedendo
che il 10 per cento dell’importo dei canoni
concessori, in deroga all’articolo 89, comma
1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, resti acquisita al patrimonio
statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decreto-legge 8
agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584,
e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166.
1-quinquies. I concessionari di grandi
derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l’Autorità di regolazione per energia, reti e
ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale
media di concessione, e in una componente
variabile, calcolata come percentuale dei
ricavi normalizzati, sulla base del rapporto
tra la produzione dell’impianto, al netto
dell’energia fornita alla regione ai sensi del
presente comma, ed il prezzo zonale dell’energia elettrica. Il compenso unitario di
cui al precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5
per cento, dell’indice ISTAT relativo al
prezzo industriale per la produzione, il
trasporto e la distribuzione dell’energia
elettrica. Il canone così determinato è destinato per almeno il 60 per cento alle
province e alle città metropolitane il cui
territorio è interessato dalle derivazioni.
Nelle concessioni di grandi derivazioni a
scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con legge l’obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni
kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata
a servizi pubblici e categorie di utenti dei
territori provinciali interessati dalle derivazioni.
1-sexies. Per le concessioni di grandi
derivazioni idroelettriche che prevedono
un termine di scadenza anteriore al 31
dicembre 2023, ivi incluse quelle già scadute, le regioni che non abbiano già provveduto disciplinano con legge, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità, le condizioni, la quantificazione dei corrispettivi
aggiuntivi e gli eventuali altri oneri conseguenti, a carico del concessionario uscente,
per la prosecuzione, per conto delle regioni
stesse, dell’esercizio delle derivazioni, delle
opere e degli impianti oltre la scadenza
della concessione e per il tempo necessario
al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
1-septies. Fino all’assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto
a fornire, su richiesta della regione, energia
nella misura e con le modalità previste dal
comma 1-quinquies e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al
canone demaniale, da corrispondere per
l’esercizio degli impianti nelle more dell’assegnazione; tale canone aggiuntivo è
destinato per un importo non inferiore al
60 per cento alle province e alle città
metropolitane il cui territorio è interessato
dalle derivazioni. Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, sentita l’ARERA
e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono determinati il valore minimo
della componente fissa del canone di cui al
comma 1-quinquies e il valore minimo del
canone aggiuntivo di cui al precedente
periodo; in caso di mancata adozione del
decreto entro il termine di centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione di cui al presente comma
e al comma 1-quinquies, le regioni possono determinare l’importo dei canoni di
cui al periodo precedente in misura non
inferiore a 30 euro per la componente fissa
del canone e a 20 euro per il canone
aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità.
1-octies. Sono fatte salve le competenze
delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano
ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative
norme di attuazione »;
b) i commi 2, 4, 8-bis e 11 dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, sono abrogati;
c) i commi 5, 6 e 7 dell’articolo 37 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, sono abrogati.

Degno di nota