TASSA. PER I RIFIUTI DAL 1° GENNAIO 2013 ARRIVA LA TARES

Manca poco al debutto del tributo a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani

Mancano poco più di due mesi al debutto della TARES, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2013 a seguito della sua istituzione a opera dell'art. 14 del d.l. 201/2011.

E quanto si pagherà?

Durante il question time alla Commissione finanze sono stati forniti alcuni chiarimenti sulle modalità di riscossione della TARES che, a quanto pare, seguirà una duplice via per quei Comuni che decideranno di adottare la tariffa puntuale.

In sostanza, il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani avrà la responsabilità di applicare e riscuotere la TARES in quanto la tariffa ha una natura corrispettiva; invece, i Comuni avranno l'onere di riscuotere le eventuali maggiorazioni, dovute per esempio alla copertura dei servizi c.d indivisibili. Perché i Comuni e non direttamente i gestori del servizio? Perché la maggiorazione TARES ha una natura tributaria.

TARES cos'è?

Pare opportuno ricordare, brevemente, in cosa consiste la TARES.

Il nuovo tributo, che come ricordato entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio 2013, accorperà in una sola tassa le diverse fasi della gestione dei rifiuti. Lo scopo è quello della semplificazione nel processo di imposizione sui rifiuti che a oggi è suddiviso tra settori commerciali, settore privato e residenziale.

E in questa logica, l'art. 14 del d.l. 201/2011 abroga dal 1° gennaio 2013 tutte le altre tasse sui rifiuti quali, ad esempio, la tariffa sui rifiuti solidi urbani (d.lgs.. 507/1993), la tariffa di igiene ambientale (d.lgs. 22/1997) e la tariffa integrata introdotta dal Testo Unico Ambiente (d.lgs. 152/2006).

Da "Guidambiente" (Fonte: Ediltecnico.it)

E quanto si pagherà? In via transitoria, dal 1° gennaio 2013 si applicano le disposizioni del D.P.R. 158/1999 recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e alla tariffa così determinata si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni. I Comuni possono con deliberazione del Consiglio comunale, modificare la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona dove è ubicato [2].

Il Comune con proprio regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del 30%, nel caso di:

- abitazioni con unico occupante;

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;

- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente;

- abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all'anno, all'estero;

- fabbricati rurali ad uso abitati

Economia