Zona franca i territori confinanti con la Svizzera

Proposta di legge del Consiglio Regionale della Lombardia al Parlamento

Il Consiglio Regionale ha approvato (“Consiglieri presenti: n. 62, Non partecipano alla votazione: n. 2, Consiglieri votanti: n. 60 Voti favorevoli: n. 39 Voti contrari: n. 20 Astenuti: n. 1”) una proposta di legge per il Parlamento relativa alla istituzione di “Zone Econonomiche Speciali”. Una sorta di zone franche nei territori confinanti con la Svizzera nei quali già oggi opera 'lo sconto benzina'.

Un giusto provvedimento considerando che il confine con la Svizzera è il confine d'Europa con una Paese extracomunitario che trae indubbi vantaggi da questa sua posizione anche se abbiamo i dubbi che a Roma, e Bruxelles, si riesca a far capire questa ipoteca che grava sulle zone italiane confinanti e che la fuga di aziende dimostra. Il testo approvato dal Consiglio regionale:

La proposta di legge
1. Sono istituite delle ZES nelle aree della Regione Lombardia al confine con la Svizzera.
2. La Regione Lombardia definisce l’ambito territoriale delle ZES di cui al comma 1, includendovi esclusivamente il comune di Campione d’Italia e i comuni nei quali opera la riduzione prevista dall’articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28 (Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione); definisce, altresì, le modalità attuative ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 3.
3. Nelle ZES sono ammesse ai benefici di cui all’articolo 3 le imprese che svolgono attività di natura industriale, artigianale e commerciale, nonché le imprese di servizi in genere.
4. Le nuove imprese che si insediano nelle ZES operano in armonia con la normativa europea, con la legge statale e con gli specifici regolamenti disciplinanti il funzionamento delle ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione delle ZES sono registrate come imprese delle ZES e, quindi, assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali viene applicato un sistema differenziato.
Art. 3
Regime fiscale
1. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES, di cui all’articolo 2, nel periodo incluso tra l’entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2017, possono
fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:
a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole medie imprese (PMI), definite ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), l’esenzione viene estesa anche ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell’importo dovuto;
b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008, l’esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell’importo dovuto;
c) esenzione dall’imposta unica comunale (IUC) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l’esercizio delle nuove attività economiche;
d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore a dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.
2. Nelle ZES le imprese beneficiano dell’esenzione completa delle imposte doganali e dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle attività di importazione, di esportazione, consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati attraverso le ZES.
3. Per le imprese già presenti nelle ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 1, lettera b) e lettera d) e quelle di cui al comma 2. Per quanto riguarda l’IRAP, l’esenzione
viene riconosciuta nella misura del 50 per cento.
4. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto alle seguenti condizioni:
a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca dei benefici concessi;
b) almeno il 90 per cento del nuovo personale deve essere assunto tra soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi e anagrafici, sono considerati residenti in Regione Lombardia;
c) il beneficio fiscale complessivo viene riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.
5. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è subordinata all’esito della procedura prevista dall’articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Art. 4
Durata del regime fiscale agevolato
1. Le agevolazioni indicate all’articolo 3 sono applicatedall’entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2022.
Art. 5
Copertura finanziaria
1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata una spesa pari a 800 milioni di euro per il 2014 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante l’incremento di pari importo degli obiettivi minimi della revisione della spesa previsti all’articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014).
2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, al primo periodo del comma 427, dell’articolo 1 della l. 147/2013, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero, nonche’ altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole «in misura non inferiore a 488,4 milioni di euro per l’anno 2014, a 1.372,8 milioni di euro per l’anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018», sono sostituite dalle seguenti: «in misura non inferiore a 1.288,4 milioni di euro per l’anno 2014, a 2.572,8 milioni di euro per l’anno 2015, a 3.074,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e a 2.386,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018».

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