DETASSAZIONE STRAORDINARI: PER CHI E COME

Dal primo luglio scorso è in vigore la misura fiscale che prevede l'applicazione, in via sperimentale, di un'imposta sostitutiva del 10% su premi di produttività e straordinari. Destinatari del provvedimento, i lavoratori del settore privato con qualsiasi tipo di contratto. Tra i beneficiari dell'agevolazione anche i lavoratori part-time che svolgono prestazioni di lavoro supplementare o relative a clausole elastiche. Restano esclusi gli impiegati delle amministrazioni pubbliche e i titolari di redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente, come i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto. A fare luce sulle misure, introdotte dal decreto legge n. 93 del 27 maggio scorso, in materia di incremento della produttività del lavoro varate dal governo, è la circolare congiunta, emanata l'11 luglio 2008, del Ministero del Lavoro, della Salute, delle Politiche Sociali, e dell'Agenzia delle Entrate. In particolare, il documento ribadisce che il beneficio consiste in un'imposta sostitutiva di Irpef e addizionali regionale e comunale pari al 10% dei compensi erogati, entro un tetto massimo di tremila euro lordi, per il lavoro straordinario, supplementare o effettuato in funzione di clausole elastiche nell'ambito di contratti part-time e per tutti i tipi di incentivi legati all'andamento produttivo ed economico dell'impresa. Per godere del regime agevolato i lavoratori non devono aver conseguito nel 2007 un reddito di lavoro dipendente superiore a 30 mila euro lordi. L'imposta sostitutiva va applicata automaticamente dal sostituto d'imposta, salvo diversa comunicazione del dipendente, che può comunque rinunciare al regime sostitutivo facendone richiesta per iscritto al datore di lavoro. I redditi soggetti a tassazione sostitutiva, oltre a non concorrere alla formazione del reddito Irpef complessivo, non devono essere considerati nella determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore e del suo nucleo familiare.

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Economia