INCENTIVI FISCALI PER I LAVORATORI CHE RIENTRANO IN ITALIA 11 1 20 19

In vigore dal prossimo 28 gennaio

In vigore dal prossimo 28 gennaio gli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. Contribuire allo sviluppo del Paese mediante la valorizzazione delle esperienze umane, culturali e professionali maturate da cittadini dell'Unione europea che hanno risieduto continuativamente per almeno due anni in Italia, che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post lauream all'estero e che decidono di rientrare in Italia, attraverso la concessione di incentivi fiscali, sotto forma di minore imponibilità del reddito è la finalità della Legge n. 238 del 20 dicembre 2010, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 13 gennaio 2011. I benefici fiscali - che spettano dalla data di entrata in vigore della legge fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 - consistono in una riduzione della base imponibile IRPEF: in sostanza, i redditi di lavoro dipendente, i redditi d'impresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti dalle persone fisiche beneficiarie degli incentivi concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali: 20% per le lavoratrici; 20% per i lavoratori. Alle persone che rientrano in Italia è garantita l'attestazione delle proprie competenze e dei titoli acquisiti all'estero. Le pratiche necessarie a perfezionare il rientro in Italia delle persone fisiche sono curate dagli uffici consolari italiani. Sono esclusi dai benefici i soggetti che, essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all'estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa.

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