ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER GLI SPORTIVI

Un decreto stabilisce l'obbligatorietà dell'assicurazione per gli sportivi.

All'art. 1 si definiscono i soggetti assicurati e i soggetti obbligati alla stipula dell'assicurazione obbligatoria, stipulata nell'interesse degli sportivi dilettanti tesserati con le

federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, con la qualifica di atleta, tecnico o dirigente, di seguito denominati

«soggetti assicurati». Le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, di seguito denominati «soggetti obbligati», sono tenuti alla stipula dell'assicurazione

obbligatoria oggetto del presente decreto, per conto e nell'interesse dei soggetti assicurati.

Chi sono gli atleti: tutti i soggetti tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico;

Chi sono i dirigenti: tutti i soggetti tesserati con tale qualifica dai soggetti obbligati;

Chi sono i tecnici: tutti i soggetti tesserati in qualità di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori e le

analoghe figure comunque preposte all'insegnamento delle tecniche sportive, all'allenamento degli atleti ed al loro perfezionamento

All'art. 2 si precisa che i soggetti assicurati sono tenuti al pagamento del premio assicurativo esclusivamente per il tramite dei soggetti obbligati.

All'art. 3 si precisa quale sia l'ambito di applicazione della tutela assicurativa: le conseguenze degli

infortuni accaduti ai soggetti assicurati durante ed a causa dello svolgimento delle attività sportive, degli allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale, ovvero in occasione dell'espletamento delle attività proprie della qualifica di tecnico o dirigente rivestita nell'ambito dell'organizzazione sportiva dei soggetti obbligati. Condizione essenziale: le attività di sidebbono svolgere secondo le modalità, i tempi e nelle strutture o nei luoghi previsti dai regolamenti sportivi delle singole organizzazioni.purchè svolte nelle occasioni e circostanze previste dai regolamenti sportivi e dai calendari o da accordi dei soggetti obbligati definiti in precedenza.

La garanzia assicurativa ha inizio dal momento del tesseramento e cessa alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del tesseramento stesso. Per avere diritto alle prestazioni occorre essere tesserati in data certa antecedente all'infortunio, ed essere in regola con il pagamento del premio.

Dopo le condizioni per l'indennizzo, trasferimenti compresi, vengono indicate le ragioni di esclusione della tutela assicurativa: per gli infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci o da uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope; per l'assunzione di sostanze dopanti, in violazione delle

norme dell'ordinamento statale o dell'ordinamento sportivo, accertata in base alle normative vigenti; per eventi determinati da un'azione costituente reato commessa dal soggetto assicurato o dalla sua partecipazione a risse o tumulti o dalla violazione di divieti comunque posti dall'ordinamento statale o dall'ordinamento sportivo.

Prestazioni: in caso di morte un capitale non inferiore a 80.000,00 €uro; in caso di una invalidità permanente un indennizzo calcolato, in proporzione al capitale di cui sopra, secondo certi criteri in apposita tabella.

Ci sono poi prestazioni aggiuntive per varie tipologie comprese, curiosamente, il morso di animali, insetti e aracnoidi, che comportino un ricovero in istituto di cura. Per quando riguarda la scelta dell'assicuratore i soggetti obbligati scelgono l'assicuratore attraverso una procedura competitiva, con invito a non meno di cinque concorrenti, svolta dalle federazioni sportive e dalle discipline sportive associate Il CONI vigila

Ci sono poi norme per la prevenzione degli infortuni (con una attività di informazione ed educazione anche per dare adeguata informazione in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nell'esercizio della pratica sportiva) e per soggetti disabili. Infine la scadenza: i soggetti obbligati devono adeguare i rapporti assicurativi in essere alle nuove disposizioni entro il 31 marzo 2009.

Economia