Quinta puntata. COMUNITA' MONTANE, UNIONE DI COMUNI E IL RESTO. IL PUNTO SUL BIM

IL BIM é blindato se non lo si tocca. Se lo si tocca si rischia. Non é un 'esattore' ma ha un suo ruolo di architrave autonomistica del nostro ordinamento nella logica priramidale con la provincia al vertice

Dal 'Dossier BIM": il punto 7.1.3 concerne la sentenza 212/1976 con la spiegazione del perché tocchi ai BIM la gestione dei fondi. La pronuncia della Corte Costituzionale del 1976, tuttora valida, smentisce quanti sostengono che il Consorzio BIM sia semplicemente un esattore che riscuote i sovracanoni e poi li passa alle Comunità Montane. Dedichiamo a questo argomento l'intera puntata con un estratto della sentenza 212 (dps 3.8.1976)

"…nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 26 marzo 1975, riapprovata il 20 novembre 1975, recante "Norme sui consorzi B.I.M." (Bacini imbriferi montani), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 10 dicembre 1975, depositato in cancelleria il 16 successivo ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 1975.

In tale contesto, va riconosciuto che, con la impugnata legge, é stato apprestato un meccanismo di coordinamento e di adeguamento, senza operare alcuno spostamento di funzioni dai Consorzi alle Comunità, e senza sottrarre ai Consorzi medesimi alcuno dei loro compiti istituzionali. Invero, il previsto riparto annuale in bilancio del fondo comune - riparto che, secondo il ricorrente, lascerebbe ai Consorzi la mera funzione esattoriale del sovracanone - non comporta alcun trasferimento di somme dall'uno all'altro ente, ma si concreta in una preordinazione, mediante una sorta di articolazione contabile, dell'attività gestionale degli stessi Consorzi, tenuti dalla legge dello Stato ad adeguare i loro interventi ai piani zonali di sviluppo ed ai programmi annuali delle Comunità. Né va taciuto che al successivo impiego delle risultanti "quote" del fondo comune provvedono pur sempre i Consorzi, mediante programmi operativi da essi predisposti distintamente per ciascuna Comunità.

Non v'ha dubbio che la discrezionalità dei Consorzi nelle loro scelte programmatiche ed operative risulti contenuta, ma ciò appare aderente proprio alla ratio della legge statale, che ha voluto a vantaggio dei territori montani e delle loro popolazioni una programmazione di globale apertura, superando il preesistente sistema d'interventi settoriali non coordinati e non convenientemente finalizzati. D'altra parte, la responsabile autonomia dei Consorzi, nei limiti derivanti dal voluto adeguamento, resta pur sempre garantita dall'imprescindibile rispetto delle loro competenze istituzionali, essendo pacifico che le quote del fondo comune, riservate, secondo quanto previsto dalla impugnata legge, al finanziamento di interventi ed opere indicati dalle Comunità tra quelli compresi nei loro piani e programmi, devono comunque essere impiegate con l'osservanza della destinazione prescritta dall'art. 1, comma 14, della legge n. 959 del 1953. Che se poi i piani e i programmi delle Comunità fossero strutturati in modo così analitico da individuare singolarmente e tassativamente le opere e gl'interventi da eseguirsi a carico dei Consorzi, rendendo così meramente ripetitivi i programmi operativi riservati a questi ultimi, a tutelare la loro autonomia gestionale soccorrerebbero - come riconosce la stessa Regione resistente - idonei strumenti in sede di riesame da parte della Regione, oltre che nella definitiva sede giurisdizionale.

Come si é già osservato, la legge impugnata non muta le funzioni assegnate ai Consorzi né la destinazione del fondo alimentato dal gettito del sovracanone. Essa intende dare attuazione alla normativa dettata dalla legge n. 1102 del 1971, stabilendo le modalità ritenute più idonee per assicurare il voluto coordinamento dei programmi dei Consorzi con i preminenti piani e programmi delle Comunità. La sostituzione della articolazione del fondo comune alla sua originaria unitarietà, ai fini dell'impiego, é razionale conseguenza sia della ripartizione, prevista dalla stessa legge n. 1102, del territorio montano in zone omogenee, determinate sulla base di criteri unitari socio-economici, e non necessariamente coincidenti con l'ambito territoriale dei bacini imbriferi, sia della concomitante subordinazione, anch'essa voluta dal legislatore statale, all'attività programmatoria globale, demandata alle Comunità, degli interventi settoriali predisposti dagli altri enti (tra cui i Consorzi) operanti nel loro territorio. La impugnata legge non incide, dunque, nella materia della "tutela, disciplina ed utilizzazione delle acque pubbliche", per la quale, ai sensi dell'art. 8 del citato d.P.R. n. 8 del 1972, resta ferma la competenza degli organi statali".

Il citato Dossier, che ha fatto il giro dell'Italia indica poi le ragioni per cui, in primis grazie alle sentenze della Corte Costituzionale, il BIM fin che rimane istituzionalmente immodificato risulta di fatto blindato.

C'é un'altra norma inoltre che dovrebbe essere tenuta presente, ma non é il momento di parlarne.

Le considerazioni che la documentazione prodotta, sia pure in sintesi, suggerisce dovrebbero risultare esaustive nella determinazione del nuovo assetto istituzionale provinciale, sempre che non si voglia correre qualche guaio serio facendo il bis dopo l'inopinata disastrosa scelta di dividere la Comunità Montana unica di Valtellina".

La conclusione nella prossima sesta puntata.

Alberto Frizziero

Le quattro precedenti puntate

Quarta puntata. COMUNITA' MONTANE, UNIONE DI COMUNI E IL RESTO 2012.XI.30.9

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Terza puntata. COMUNITA' MONTANE SI O NO. COMUNE MANDAMENTALE UNICO SI O NO. 2012.11.20.46

http://www.gazzettadisondrio.it/38747-terza_puntata__comunita__montane_s...

COMUNITA' MONTANE, UNIONE DI COMUNI E IL RESTO. Sondrio in posizione diversa 2012.XI.10.60

Seconda puntata. Il quadro legislativo di riferimento

http://www.gazzettadisondrio.it/38525-comunita__montane__unione_di_comun...

Sondrio 7 XI ABOLIAMO LE COMUNITA' MONTANE? 2012.X.30.61

Prima puntata. La situazione delle nostre cinque e le prospettive

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