DISEGNO DI LEGGE PER LE PROVINCE: PER IL GOVERNO NON VALE LA COSTITUZIONE? 12.4.10.A..12

I cittadini non sono più tutti uguali - il principio della rappresentanza saltato - Il Sindaco di Pedesina conta quanto il Sindaco di Sondrio. Eccetera, eccetera...

Non è ancora noto ad oggi il testo ufficiale del DdL se non quello che era stato portato alla Conferenza unificata per il parere di prammatica, espresso con il voto contrario dell'UPI (Province) e quello favorevole condizionato dell'ANCI.

Ci rifacciamo comunque alla nota ufficiale del Consiglio dei Ministri che riportiamo:

"

DISEGNO DI LEGGE: Modalità di elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato invia definitiva, su proposta del Ministro dell'Interno, il disegno di legge che disciplina le modalità di elezione di secondo grado dei Consigli provinciali e dei Presidenti della Provincia. Il risparmio atteso dal nuovo sistema è di 120 milioni di Euro per lo Stato e di circa 199 milioni di Euro per le Province.

Il nuovo "modello elettorale provinciale" è di tipo proporzionale, fra liste concorrenti, senza la previsione di soglie di sbarramento e di premi di maggioranza. Gli elementi che lo caratterizzano sono:

1. elezione contestuale del Consiglio provinciale e del suo Presidente;

2. elettorato passivo riservato ai Sindaci e consiglieri in carica al momento della presentazione delle liste e della proclamazione;

3. ciascuna candidatura alla carica di Presidente della Provincia è collegata a una lista di candidati al Consiglio provinciale;

4. i votanti possono esprimere fino a due preferenze: se decidono di esprimere la seconda preferenza, una delle due deve riguardare un candidato del Comune capoluogo o di sesso diverso da quello a cui è destinata la prima preferenza;

5. è proclamato Presidente della Provincia il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità si prevede il ballottaggio. In caso di ulteriore parità è eletto il più anziano d'età.

6. Le cariche di Presidente e Consigliere provinciale sono compatibili con quelle di Sindaco e Consigliere comunale. È però vietato il cumulo degli emolumenti.

Il nuovo provvedimento consentirà risparmi per circa 320 milioni di euro con un sistema proporzionale senza soglie di sbarramento e premi di maggioranza. Saranno, dunque, i sindaci e i consiglieri comunali ad eleggerli."

Riteniamo palese l'incostituzionalità del DdL uscito dal Consiglio dei Ministri. Per la scelta della classe dirigente di uno degli Enti autarchici fondamentali viene infatti indicato un sistema elettorale che

- sottrae alla gran parte dei cittadini la possibilità di partecipazione, attiva e passiva, "all'organizzazione politica", nella fattispecie Ente Provincia

- pone i futuri amministratori nella deplorevole condizione di controllori-controllati

- viola le regole più elementari della democrazia contro il principio di rappresentanza

- trasforma la Provincia in una specie di Consorzio di Comuni ope legis

Alcuni ulteriori appunti.

Formuliamo alcune osservazioni con riferimento a vari articoli della vigente Costituzione.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

nota

"l'effettiva partecipazione! É impedita da questa elezione di secondo grado che presuppone un passaggio elettorale di altra natura - elezioni comunali - con situazioni particolari (ad esempio Comune commissariato senza alcuna responsabilità. Un caso: consiglieri di minoranza che hanno subito il collasso della maggioranza o lo scioglimento del Consiglio per gravi motivi senza alcuna responsabilità di un singolo consigliere.

Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

nota

La Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali. V. nota all'art. 118

Art. 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

nota

Il DdL di fatto instaura una sorta di subordinazione, contra art. 114, tra enti autarchici fondamentali limitando l'autonomia delle Province nella misura in cui ne affida l'amministrazione a chi è stato

Art. 118 [24]

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

nota

La Costituzione fissa i principi di cui sopra per assicurare l'esercizio unitario delle funzioni di maglia larga Associando il de jure condito sinora con il presente de jure condendo io principi sono palesemente violati.

Al pasticcio istituzionale si aggiunge ora quello normativo. E meno male che si tratta di un Governo di tecnici che almeno dal punto di vista tecnico dovrebbero saperne...!!!

Noi siamo d'accordo con Socrate. Saggio é colui che sa di non sapere. Siamo d'accordo con quanto il compianto Tito De Blasi afferma in chiusura del film 'Il mistero del castello Masegra': 'L'unica certezza è che non vi sono certezze'.

Conseguentemente non conferiamo alla nostra analisi di costituzionalità valore di quinto Evangelo. Formalmente potrà essere o non essere così. Sostanzialmente è un altro paio di maniche. Quand'anche fosse rispettato - da vedere! - la lettera della Costituzione, sicuramente ne è stato tradito lo spirito.

a.f.

(x) Facciamo il caso di Brescia in quanto più vistoso, poi quello di Sondrio. Il consigliere comunale di Brescia che va a votare per la Provincia rappresenta circa 6005 cittadini e pesa in maniera uguale a quello di Irma che rappresenta 25 paesani. Se dessero retta all'ANCI che vuole che votino solo i Sindaci il voto del Sindaco di Brescia, quasi 200.000 abitanti, è uguale è uguale a quello di ognuno degli altri 204 Comuni della provincia nostra confinante, compreso quello di Irma che ha una popolazione di circa 1400 volte inferiore.

Il consigliere di Sondrio rappresenta circa 70 cittadini, quello di Pedesina 5, Se si passa ai Sindaci quello di Sondrio è pari a quello di Pedesina, valendo uno su 78 nel voto, pur avendo una popolazione quasi 700 volte superiore.

a.f.
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