DOSSIER BIM, IL QUINTO CAPITOLO (prima parte): " BIM, ESSENZIALE STRUMENTO DI TUTELA": 5 CANONI, SOVRACANONI RIVIERASCHI, SOVRACANONI BIM. NATURA, TITOLARITÀ, RISORSE

Sesta puntata. Autore Alberto Frizziero, Editore il CCCVa

Le obbligazioni per i concessionari di grandi derivazioni sono di triplice natura:

5.1 Canone di concessione

5.2 Sovracanone Enti Rivieraschi

5.3 Sovracanone per i BIM (Bacini Imbriferi Montani)

5.1.1 Canone iIdrico di concessione, origine

In base al Testo Unico sulle Acque (Regio Decreto n.1775 del 11 dicembre 1933) è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza l'autorizzazione dell'autorità competente (Provincia, Regione), che garantisce la concessione per motivi di pubblico interesse. Il gestore di un impianto idroelettrico deve corrispondere la quota di concessione in base alla potenza nominale media annua dell'impianto, in base alla cifra stabilita dalla legge.

5.1.2 Canone di Concessione, titolarietà

Titolare del diritto lo Stato, ora la Regione

5.1.3 Canone di Concessione, risorse

Risorse a Stato, poi Regione, ora Provincia

5.2.1 Sovracanone Enti Rivieraschi, natura

Ente Rivierasco: il Comune in cui "il territorio si affaccia sul tratto di corso d'acqua sotteso dalla derivazione a partire dal punto ove ha termine il rigurgito dell'opera di presa fino al punto di restituzione", ovvero tutti i comuni in cui si trova un opera idraulica come opera di presa, diga, condotta forzata, centrale idroelettrica. Il concessionario deve versare ai Comuni e alle Province interessate il sovracanone di legge.

5.2.2 Sovracanone Enti Rivieraschi, titolarietà

Titolari del diritto Provincia e Comuni definiti rivieraschi (art. 53 del R.D. 11.12.1933 n. 1775: "Il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può stabilire, con proprio decreto, a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive Province, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire 436 per ogni chilowatt nominale concesso". Norma confermata dalla L. 4.12.1956 n. 1377 che ha aggiunto: "Con lo stesso decreto, il sovracanone è ripartito fra gli enti di cui al comma precedente, tenuto conto anche delle loro condizioni economiche e dell'entità dei danno eventualmente subito in dipendenza della concessione". Fissata inoltre "la stessa decorrenza e la stessa scadenza dei canone governativo").

Da ricordare la genesi: 1. Il Decreto Luogotenenziale n° 1664 del 20.11.1916 all'art. 28 introdusse per le derivazioni idroelettriche con potenza nominale oltre i 220 kW - la possibilità di riservare, ad uso esclusivo di servizi pubblici, a favore dei comuni rivieraschi fino ad un decimo della energia ricavabile dalla portata minima; inoltre nel caso di trasporto dell'energia oltre i 15 km dal territorio dei comuni rivieraschi, e della relativa Provincia, a favore degli Enti Locali ed a carico del concessionario un sovracanone annuo calcolato in base alla potenza nominale dell'impianto.

5.2.3 Sovracanone Enti Rivieraschi, risorse

Sulla base di intese che hanno fissato le percentuali in funzione della localizzazione dei vari impianti idroelettrici alla Provincia di Sondrio va mediamente in ordine di grandezza poco più di un quarto del gettito, il resto ai Comuni. Alcuni esempi. Per quanto concerne gli impianti AEM, con divisione per centrali (Braulio, Premadio 1 e 2, Grosio, Grosotto - zero -, Lovero e Stazzona) alla Provincia va il 25%, pari per il 2008 a 274.259,95 €. Il restante 75% va per 493.667,91 € ai Comuni con quota dei 3/5 e per 329.111,94 € ai Comuni con quota dei 2/5. Sempre a titolo esemplificativo i millesimi dei diversi Comuni: Bormio 86,81 Grosio 122,92 Grosotto 43,17 Lovero 51,39 Mazzo 38,15 Sernio 18,09 Sondalo 112,33 Tirano 122,83 Tovo 28,62 Valdidentro 102,47 Valdisotto 92,55 Valfurva 94,72 Vervio 41,12 Villa di Tirano 44,83. Questi sono il risultato dei calcoli, centrale per centrale.

Altro esempio. La Provincia ha una quota del 32,58 sui 104.475,76 kW delle centrali valchiavennaschi di Edipower; di 16,5 per Monastero, del 38,57 per la centrale del Masino, del 25 per quelle di Cosio, Mera e Talamona, del 100 per Gombaro e del 20 per Gerola, Pedesina, Regoledo, Traona, Valle di Lei, Vallone.

Il totale 2008 per la Provincia è di 580.354,40 €uro su un totale da noi calcolato in 2.093.828 €uro

pari dunque al 27,717%.

5.3.1 Sovracanoni BIM, natura

Dalla 27.12.1953 n. 959:

"Il Ministro per i lavori pubblici, sentito quello per l'agricoltura e foreste stabilisce con proprio decreto, quali sono i «bacini imbriferi montani» nel territorio nazionale e determina il perimetro di ognuno. Tale determinazione deve essere adottata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quei bacini ove già esistono concessioni di grandi derivazioni per produzione di forza motrice ed entro tre anni in ogni altro caso.

I Comuni che in tutto o in parte sono compresi in ciascun bacino imbrifero montano sono costituiti in consorzio obbligatorio qualora ne facciano domanda non meno di 3/5 di essi.

Se il bacino imbrifero è compreso in più province qualora ricorrano le modalità di cui al precedente comma, deve costituirsi un consorzio per ogni provincia.

Il Ministro per i lavori pubblici nel caso di consorzi tra comuni di più province stabilirà la

ripartizione dei proventi derivanti dal sovracanone di cui al presente articolo.

I Comuni già rivieraschi agli effetti del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e quei Comuni che in conseguenza di nuove opere vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'art. 52 del predetto testo unico fanno parte di diritto del bacino imbrifero, anche se non vengono inclusi nel perimetro del bacino stesso. Il Ministro per i lavori pubblici includerà con suo decreto nei consorzi quei Comuni che, in conseguenza di nuove opere, vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'attuale art. 52 del testo unico. I consorzi di cui ai commi precedenti sono retti dalle disposizioni di cui al titolo IV del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. I provvedimenti di autorizzazione e di approvazione delle deliberazioni dei consorzi, riguardanti opere pubbliche, qualunque sia l'importo delle medesime, sono adottati previo parere del

Provveditorato regionale per le opere pubbliche.

I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'art. 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 al pagamento di un sovracanone annuo di L. 1300 per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione.

Quanto alla definizione della natura viene dalla più autorevole delle fonti, anzi l'unica in materia ovvero la Corte Costituzionale nella sua sentenza 533/2002 dps il 20.12.02 l'ha così definita:

La disciplina dei sovracanoni non attiene infatti alla materia della utilizzazione delle acque. L'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, che ha novellato il testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici del 1933, al comma quattordicesimo dispone che il sovracanone debba essere attribuito a un fondo comune a disposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel perimetro del bacino imbrifero (consorzi nella specie costituiti); e stabilisce che il fondo è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché per la realizzazione di opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato.

Emerge chiaro, già da questa indicazione, come il sovracanone si differenzi dal canone demaniale per destinatario (non il titolare della concessione, ma il consorzio di Comuni), finalizzazione (il progresso economico e sociale delle popolazioni, la realizzazione di opere di sistemazione montana), e per la sua stessa natura giuridica.

La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che il sovracanone richiesto ad un concessionario di utenza idrica configura una prestazione patrimoniale (così anche questa Corte con le sentenze n. 257 del 1982 e n. 132 del 1957), non ha carattere indennitario ed è correlato solo all'esistenza attuale e non all'uso effettivo della concessione di derivazione, la quale costituisce così il presupposto materiale di un'imposizione finalizzata ad integrare le risorse degli enti territoriali interessati, nel quadro di un'esigenza di sostegno dell'autonomia locale.

Poiché sono qualificabili come prestazione patrimoniale imposta a fini solidaristici, non correlata alla utilizzazione dell'acqua pubblica, i sovracanoni costituiscono dunque elementi della finanza comunale e pertanto attengono alla materia della finanza locale.

E ancora:

La semplice previsione che i sovracanoni siano riscossi dalla Provincia autonoma di Bolzano e la conseguente loro sottrazione, non importa se solo temporanea, ai consorzi di Comuni del bacino imbrifero montano lede, con il principio della legislazione statale che si è appena ricordato, anche l'autonomia finanziaria dei Comuni e, mediatamente, della stessa Regione, che vede privato il proprio territorio di risorse delle quali, in base alla legge statale, avrebbe dovuto essere destinataria.

Nessuna competenza in materia quindi delle Regioni.

5.3.2 Sovracanoni BIM, Titolarietà "naturale"

Il riconosciuto diritto - v. paragrafi successivi - trova nel Comune il soggetto naturale in quanto "ente autarchico di carattere territoriale ed elementare" e per delimitazione geografica e per individuazione demografica con la popolazione residente entro i suoi confini. Il suo carattere di elementarietà risulta fondamentale ai nostri fini. Gli altri Enti autarchici fondamentali, Provincia o Regione, non lo hanno in quanto sia ambito territoriale che per demografia - risultano dalla semplice somma di territori . comunali o provinciali - e di comunità locali - comunali o provinciali -. Ai nostri fini la somma non è sinonimo di giustizia, e quindi fonte di inevitabile contenzioso, per le caratteristiche diverse, talora profondamente diverse, tra Comune e Comune. Diverso è il caso della situazione attuale in quanto non cambia il tipo di gestione, resta comunale sia pure in forma solidaristicamente associata ed in particolare con la possibilità, sempre presente anche se con le grandi difficoltà di riparto, di un voto a maggioranza almeno di 3/5 (47 su 78) dei Comuni che sopprima il BIM e attribuisca direttamente i sovracanoni ai singoli Comuni.

Alberto Frizziero


Capitoli pubblicati:

1) Premessa www.gazzettadisondrio.it/17686-dossier_bim__il_primo_capitolo___premessa...

2) Genesi www.gazzettadisondrio.it/17844-dossier_bim__il_secondo_capitolo___genesi...

3) I parte BIM essenziale strumento di tutela www.gazzettadisondrio.it/18095-dossier_bim__il_terzo_capitolo____bim__es...

3) II parte BIM essenziale strumento di tutela http://www.gazzettadisondrio.it/18349-dossier_bim__il_terzo_capitolo____...

4) La situazione in Italia e in Lombardia http://www.gazzettadisondrio.it/18422-dossier_bim__il_quarto_capitolo___...

5) I parte Canoni, sovracanoni, rivieraschi, rivieraschi BIM. Natura, titolarità, risorse

(testo attuale)

Capitoli da pubblicare:

5) II parte Canoni, sovracanoni, rivieraschi, rivieraschi BIM. Natura, titolarità, risorse

6) Riparto Fondi BIM

7) La Corte Costituzionale

8) Parcellizzazione negativa. Monito per il futuro

9) Unità provinciale

10) I parte Tentativi di futuro

10) II parte Tentativi di futuro

11) Le ipotesi di cambiamento

12) Chiosa

APPENDICE: Titoli I II III IV V VI

INDICE (sintesi)

Editoriali