Fondo di solidarietà a beneficio degli acquirenti di immobili

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Con il decreto del
2 febbraio 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10
febbraio 2006 è stato istituito il Fondo di solidarietà a
beneficio degli acquirenti che, a seguito dell'insolvenza del
costruttore, hanno subito la perdita di somme di denaro o di
altri beni e non hanno conseguito il diritto di proprietà o
altro diritto reale di godimento su immobili oggetto di accordo
negoziale con il costruttore. La gestione del Fondo è attribuita
alla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a. (Consap),
che vi

provvede per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze
sulla base di apposita concessione, approvata con decreto del
medesimo Ministero. La domanda di accesso al Fondo deve essere
presentata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del
decreto. Essa può essere presentata: per via telematica,
utilizzando il modulo interattivo disponibile sul sito Internet
della Consap S.p.a.; per consegna diretta presso la sede della
stessa Concessionaria; a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno inoltrata alla sede della Concessionaria.
NLG

GdS 20 II 2006 -
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