Legge: stop al fumo. Sigarette solo in privato o in locali ad hoc

di Amarilli



SI ALL'ARTICOLO MA RINVIO: ERANO FUORI A FUMARE?


Non é ancora legge, ma il Senato, approvando il 17 ottobre
scorso con largo consenso l'art. 50 del DDL 1271 dal titolo "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione", ne ha posto le premesse. Non c'é stato, come
previsto, il voto sull'intero provvedimento solo perché,
nonostante la larghissima maggioranza, é venuto a mancare il
numero legale. Chissà che non sia per il fatto che un bel po' di
senatori magari erano fuori aula per fumarsi una sigaretta in
santa pace, prima del veto legislativo... Prossimamente comunque
ci sarà questo via libera con passaggio alla Camera.


COSA SI VIETA?

Cosa si vieta? Il fumo in tutti i locali pubblici, salvo gli
spazi che verranno riservati ai fumatori

Ne hanno parlato tutti. Noi preferiamo pubblicare il testo
integrale, così come approvato dal Senato.

IL
TESTO UFFICIALE

ART. 50. (Tutela della salute dei non
fumatori)



1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:

a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;

b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.


2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera
b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il
ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire
i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche
tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di
aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con
regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso regolamento
sono definiti i locali riservati ai fumatori nonché i modelli
dei cartelli connessi all’attuazione delle disposizioni di cui
al presente articolo.


3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera
b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di
superficie prevalente nell’ambito della residua superficie di
somministrazione rispetto alla superficie complessiva di
somministrazione dell’esercizio.


4. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono
essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali
sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 1, 2 e 3.


5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si
applicano le sanzioni di cui all’articolo 7 della legge 11
novembre 1975, n. 584, come sostituito dall’articolo 52, comma
20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.


6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione,
da attivare d’intesa con le organizzazioni di categoria più
rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo
periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.


7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su
proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri
della giustizia e dell’interno, sono ridefinite le procedure per
l’accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il
rilievo delle sanzioni nonché l’individuazione dei soggetti
legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli
competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai
sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.


8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11
novembre 1975, n. 584.


10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di
fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.


In attesa che il provvedimento divenga legge dello Stato e che
poi, nei tempi previsti per le disposizioni regolamentare
divenga operativo - probabilmente nel corso del 2005) continuano
a valere le attuali norme che ricordiamo così come sottolineate
dall'allora Ministro veronesi con la Circolare 28 marzo 2001, n.4
"Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia
di divieto di fumo" (pubblicata sulla GU n. 85 del 11 aprile
2001).

In sintesi, in base alla legge 11 novembre 1975, n. 584. vi é un
generico ed assoluto divieto di fumo nei seguenti locali:

corsie d'ospedale; aule delle scuole di ogni ordine e grado;
autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di
privati concessionari di pubblici servizi per trasporto
collettivo di persone; metropolitane; sale d'attesa di stazioni
ferroviarie, autofilotranviarie, portuali-marittime,
aeroportuali; compartimenti ferroviari per non fumatori delle
Ferrovie dello Stato e delle ferrovie date in concessione ai
privati; compartimenti a cuccette e carrozze letto, durante il
servizio di notte, se occupati da piu' di una persona; locali
chiusi adibiti a pubblica riunione; sale chiuse di cinema e
teatro; sale chiuse da ballo; sale-corse; sale riunioni di
accademie; musei; biblioteche; sale di lettura aperte al
pubblico; pinacoteche e gallerie d'arte pubbliche o aperte al
pubblico.

In base alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 14 dicembre 1995, un elenco esemplificativo dei locali in
cui si applica il divieto di fumo.

ospedali ed altre strutture sanitarie (corsie, corridoi, stanze
per l'accettazione, sale d'aspetto e più in generale locali in
cui gli utenti richiedono un servizio - pagamento ticket,
richieste di analisi, ecc...); scuole di ogni ordine e grado,
comprese le università (aule, corridoi, segreterie studenti,
biblioteche, sale di lettura, bagni, ecc...); uffici degli enti
territoriali quali regioni, province e comuni; uffici di altre
amministrazioni a livello territoriale: uffici del catasto,
uffici collocamento ecc..; uffici postali (locali di accesso
agli sportelli, corridoi, ecc.); distretti militari ed altri
uffici dell'amministrazione della difesa aperti al pubblico
(uffici di certificazione, uffici informazioni e relazioni con
il pubblico); uffici I.V.A., uffici del registro;

uffici di prefetture, questure e commissariati, uffici
giudiziari; uffici delle società erogatrici di servizi pubblici
(compagnie telefoniche, società erogatrici di gas, corrente
elettrica, ecc.); banche, relativamente ai locali in cui si
svolgono servizi per conto della pubblica amministrazione
(riscossione imposte e sanzioni pecuniarie, tesoreria per enti
pubblici).

IL FUMO
IN ITALIA


Sul prossimo numero un'analisi della situazione italiana per
quanto concerne fumo, fumatori, tendenze.

Naturalmente anche alcune note a commento.
Amarilli



GdS 28 X 02 -
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