Le modifiche alla Costituzione. Titoli dei 50 articoli e stralci dei punti più importanti
Il Presidente attesta che il Senato della Repubblica,
il 16 novembre 2005, ha approvato, in sede di seconda
deliberazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti,
il seguente disegno di legge costituzionale, d’iniziativa del
Governo, già approvato, in sede di prima deliberazione, dal
Senato, modificato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera
dei deputati il 15 ottobre 2004, approvato, senza modificazioni,
nuovamente in sede di prima deliberazione, dal Senato il 23
marzo 2005, ed approvato, in sede di seconda deliberazione,
dalla Camera dei deputati, con la maggioranza assoluta dei suoi
componenti, il 20 ottobre 2005:
Modifiche alla Parte II della Costituzione
Capo I
MODIFICHE AL TITOLO I
DELLA PARTE II DELLA
COSTITUZIONE
Art. 1.
(Senato federale della Repubblica)
1. All’articolo 55 della Costituzione, il primo comma è
sostituito dal seguente:
«Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato
federale della Repubblica».
Art. 2.
(Camera dei deputati)
1. L’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio
universale e diretto.
La Camera dei deputati è composta da 518 deputati elettivi, 18
dei quali eletti nella circoscrizione Estero, e dai deputati a
vita di cui all’articolo 59.
(uno ogni 500.000 abitanti)
Art. 3.
(Struttura del Senato federale
della Repubblica)
1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a
suffragio universale e diretto su base regionale.
Il Senato federale della Repubblica è composto da 252 senatori
eletti in ciascuna Regione contestualmente all’elezione del
rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle
Province autonome.
L’elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata
con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza
territoriale da parte dei senatori.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei;
il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste uno..
Partecipano all’attività del Senato federale della Repubblica,
senza diritto di voto, rappresentanti delle Regioni e delle
autonomie locali.
Art. 4.
(Requisiti per l’eleggibilità a senatore)
1. L’articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto i
venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche
pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali,
all’interno della Regione, o sono stati eletti senatori o
deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di
indizione delle elezioni».
Art. 5.
(Deputati di diritto e a vita)
1. All’articolo 59, primo comma, della Costituzione, la parola:
«senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».
Nomina del P.d.R. max 3
Art. 6.
(Durata in carica dei senatori
e della Camera dei deputati)
1. L’articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
Art. 7.
(Elezione della Camera dei deputati)
1. L’articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 61. – L’elezione della Camera dei deputati ha luogo entro
settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione
ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione.
Art. 8.
(Presidenza della Camera dei deputati
e del Senato federale della Repubblica)
1. All’articolo 63 della Costituzione, il primo comma è
sostituito dal seguente:
«Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e
l’Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la
maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea. Dopo il
terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei
componenti. Il regolamento del Senato federale della Repubblica
disciplina le modalità di rinnovo anche periodico dell’Ufficio
di Presidenza».
Art. 9.
(Modalità
di funzionamento delle Camere)
1. L’articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 64. – La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento
con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato
federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la
maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale
della Repubblica e del Parlamento in seduta comune non sono
valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se
non sono adottate a maggioranza dei presenti, non sono altresì
valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo
delle Regioni.
Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le
prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti delle
opposizioni. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di
opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle
di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma, delle
Giunte e degli organismi interni diversi dal comitato di cui
all’articolo 70, sesto comma, cui sono attribuiti compiti
ispettivi, di controllo o di garanzia.
Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i
diritti delle minoranze.
Art. 10.
(Ineleggibilità ed incompatibilità)
Art. 11.
(Giudizio sui titoli di ammissione
dei deputati e dei senatori)
Art. 12.
(Divieto di mandato imperativo)
senza vincolo di mandato».
Art. 13.
(Indennità parlamentare)
Art. 14.
(Formazione delle leggi)
1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge
concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma,
fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente
articolo. Dopo l’approvazione da parte della Camera, a tali
disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro
trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera
decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i
disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge
concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle
materie di cui all’articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto
previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo
l’approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la
Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre
modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I
termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di
conversione dei decreti-legge.
La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente
dalle due Camere per l’esame dei disegni di legge concernenti le
materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e p),
e 119, l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 120,
secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati
e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in
cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato
o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi
quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma,
125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di
legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i
Presidenti delle due Camere possono convocare, d’intesa tra di
loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta
senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla
composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo
unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I
Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per
l’elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.
Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di
legge, sottoposto all’esame del Senato federale della Repubblica
ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l’attuazione
del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero
per la tutela delle finalità di cui all’articolo 120, secondo
comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti
costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le
motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali
modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è
trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza
assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.
L’autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui
al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche
proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai
sensi del secondo periodo del secondo comma.
I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera
dei deputati, d’intesa tra di loro, decidono le eventuali
questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le
norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all’esercizio della
funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione
ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da
quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La
decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in
alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d’intesa tra di loro, su
proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste
dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un
disegno di legge non può contenere disposizioni relative a
materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi».
Art. 15.
(Iniziativa legislativa)
Art. 16.
(Procedure legislative ed organizzazione
per commissioni)
Art. 17.
(Procedure legislative in casi particolari)
Art. 18.
(Decreti legislativi)
Art. 19.
(Ratifica dei trattati internazionali)
Art. 20.
(Bilanci e rendiconto)
Art. 21.
(Commissioni parlamentari d’inchiesta)
Capo II
MODIFICHE AL TITOLO II DELLA
PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 22.
(Elezione del Presidente della Repubblica)
1. L’articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto
dall’Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della
Camera dei deputati, costituita dai componenti delle due Camere,
dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dal
Consiglio o dall’Assemblea regionale. Ciascun Consiglio o
Assemblea regionale elegge due delegati. Per il Trentino-Alto
Adige/Südtirol ciascun Consiglio provinciale elegge un delegato.
La Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste ha un solo delegato. Ciascun
Consiglio o Assemblea regionale elegge altresì un numero
ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione
di abitanti nella Regione. L’elezione di tutti i delegati
avviene in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza
delle minoranze.
Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con
la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea della
Repubblica. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza
dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto scrutinio è
sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti».
Art. 23.
(Età minima del Presidente
della Repubblica)
Da 50 a 40
Art. 24.
(Convocazione dell’Assemblea
della Repubblica)
Art. 25.
(Supplenza del Presidente
della Repubblica)
Art. 26.
(Funzioni del Presidente della Repubblica)
Art. 27.
(Scioglimento della Camera dei deputati)
1. L’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 88. – Il Presidente della Repubblica decreta lo
scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni nei
seguenti casi:
a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva
responsabilità;
b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento
permanente accertato secondo le modalità fissate dalla legge;
c) in caso di dimissioni del Primo ministro;
d) nel caso di cui all’articolo 94, terzo comma.
Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di
scioglimento nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo
comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni
successivi, venga presentata e approvata con votazione per
appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza
espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza
dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiari
di voler continuare nell’attuazione del programma e si designi
un nuovo Primo ministro. In tale caso, il Presidente della
Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato».
Art. 28.
(Modifica all’articolo 89 della Costituzione)
Art. 29.
(Giuramento del Presidente
della Repubblica)
Capo III
MODIFICHE AL TITOLO III DELLA
PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 30.
(Governo e Primo ministro)
1. L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo
ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio
dei ministri.
La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante
collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di
candidati all’elezione della Camera dei deputati, secondo
modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l’elezione
dei deputati in modo da favorire la formazione di una
maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo
ministro.
Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle
elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro».
Art. 31.
(Giuramento del Primo ministro
e dei ministri)
Art. 32.
(Governo in Parlamento)
In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il
Primo ministro alle dimissioni, con l’approvazione di una
mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata
da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati,
non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla
sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e
approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di
approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della
Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed
indìce le elezioni.
Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione di
sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati
non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In
tale caso si applica l’articolo 88, secondo comma.
Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con
la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei
deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni
in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della
Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della
Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La
mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni
dalla sua presentazione e deve essere votata per appello
nominale».
Art. 33.
(Poteri del Primo ministro e dei ministri)
Art. 34.
(Disposizioni sui reati ministeriali)
Art. 35.
(Autorità amministrative
indipendenti nazionali)
Capo IV
MODIFICHE AL TITOLO IV
DELLA PARTE II DELLA
COSTITUZIONE
Art. 36.
(Elezione del Consiglio superiore
della magistratura)
Capo V
MODIFICHE AL TITOLO V
DELLA PARTE II DELLA
COSTITUZIONE
Art. 37.
(Modifiche all’articolo 114
della Costituzione)
1. La denominazione del titolo V della Parte II della
Costituzione è sostituita dalla seguente: «Comuni, Province,
Città metropolitane, Regioni e Stato».
2. All’articolo 114, primo comma, della Costituzione, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che esercitano le loro
funzioni secondo i princìpi di leale collaborazione e di
sussidiarietà».
3. All’articolo 114 della Costituzione, il terzo comma è
sostituito dal seguente:
«Roma è la capitale della Repubblica e dispone di forme e
condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle
materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità
stabiliti dallo statuto della Regione Lazio».
Art. 38.
(Approvazione degli statuti
delle Regioni speciali)
Art. 39.
(Modifiche all’articolo 117
della Costituzione)
1. All’articolo 117 della Costituzione, il primo comma è
sostituito dal seguente:
«La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni
nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario».
2. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla
lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«promozione internazionale del sistema economico e produttivo
nazionale;».
3. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla
lettera e) sono premesse le seguenti parole: «politica
monetaria,»; dopo le parole: «tutela del risparmio» sono
inserite le seguenti: «e del credito»; dopo le parole: «tutela
della concorrenza» sono inserite le seguenti: «e organizzazioni
comuni di mercato».
4. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla
lettera h), dopo le parole: «polizia amministrativa» sono
inserite le seguenti: «regionale e».
5. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la
lettera m) è inserita la seguente:
«m-bis) norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e
qualità alimentari».
6. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla
lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«sicurezza del lavoro;».
7. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla
lettera p) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«ordinamento della capitale;».
8. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la
lettera s) sono aggiunte le seguenti:
«s-bis) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di
interesse nazionale e relative norme di sicurezza;
s-ter) ordinamento della comunicazione;
s-quater) ordinamento delle professioni intellettuali;
ordinamento sportivo nazionale;
s-quinquies) produzione strategica, trasporto e distribuzione
nazionali dell’energia».
9. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) sono soppresse le parole: «e sicurezza»;
b) sono soppresse le parole: «tutela della salute;»;
c) dopo le parole: «ordinamento sportivo» è inserita la
seguente: «regionale»;
d) le parole: «grandi reti di trasporto e di navigazione» sono
sostituite dalle seguenti: «reti di trasporto e di navigazione»;
e) le parole: «ordinamento della comunicazione» sono sostituite
dalle seguenti: «comunicazione di interesse regionale, ivi
compresa l’emittenza in ambito regionale; promozione in ambito
regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche»;
f) le parole: «produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia» sono sostituite dalle seguenti: «produzione,
trasporto e distribuzione dell’energia»;
g) le parole: «casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale» sono sostituite dalle seguenti:
«istituti di credito a carattere regionale».
10. All’articolo 117 della Costituzione, il quarto comma è
sostituito dal seguente:
«Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle
seguenti materie:
a) assistenza e organizzazione sanitaria;
b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici
e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni
scolastiche;
c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi
di interesse specifico della Regione;
d) polizia amministrativa regionale e locale;
e) ogni altra materia non espressamente riservata alla
legislazione dello Stato».
11. All’articolo 117 della Costituzione, l’ottavo comma è
sostituito dal seguente:
«La Regione interessata ratifica con legge le intese della
Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio
delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche
l’istituzione di organi amministrativi comuni».
Art. 40.
(Modifica dell’articolo 118
della Costituzione)
1. L’articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 118. – Le funzioni amministrative sono attribuite ai
Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano
conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato,
sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di
funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge
statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma,
istituisce la Conferenza Stato-Regioni per realizzare la leale
collaborazione e per promuovere accordi ed intese. Per le
medesime finalità, può istituire altre Conferenze tra lo Stato e
gli enti di cui all’articolo 114.
Ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane è garantita
l’autonomia nell’esercizio delle funzioni amministrative,
nell’ambito delle leggi statali o regionali.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e
Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo
comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di
coordinamento con riferimento alla tutela dei beni culturali ed
alla ricerca scientifica e tecnologica. Disciplina altresì forme
di coordinamento con riferimento alle grandi reti strategiche di
trasporto e di navigazione di interesse nazionale.
Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato
riconoscono e favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà, anche
attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e favoriscono
altresì l’autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale
per le medesime attività e sulla base del medesimo principio.
L’ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale è
definito con legge approvata ai sensi dell’articolo 70, primo
comma.
La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma,
favorisce l’esercizio in forma associata delle funzioni dei
piccoli comuni e di quelli situati nelle zone montane,
attribuendo a tali forme associative la medesima autonomia
riconosciuta ai Comuni».
Art. 41.
(Modifiche all’articolo 120
della Costituzione)
(poteri sostitutivi)
Art. 42.
(Modifiche all’articolo 122
della Costituzione)
1. All’articolo 122, primo comma, della Costituzione, dopo le
parole: «stabilisce anche» sono inserite le seguenti: «i criteri
di composizione e».
2. All’articolo 122, quinto comma, della Costituzione, al primo
periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non è
immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato
consecutivo». VEDERE!!!!!
Art. 43.
(Modifiche all’articolo 123
della Costituzione)
Art. 44.
(Modifiche all’articolo 126
della Costituzione)
Art. 45.
(Leggi regionali ed interesse nazionale
della Repubblica)
1. All’articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è
inserito il seguente:
«Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di
essa pregiudichi l’interesse nazionale della Repubblica, entro
quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a
rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i
successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova la
causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici
giorni, sottopone la questione al Parlamento in seduta comune
che, entro gli ulteriori quindici giorni, con deliberazione
adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può
annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della
Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il
conseguente decreto di annullamento».
Art. 46.
(Garanzie per le autonomie locali)
Art. 47.
(Coordinamento interistituzionale da parte del Senato federale
della Repubblica)
Art. 48.
(Modifica all’articolo 131
della Costituzione)
1. All’articolo 131 della Costituzione, le parole: «Valle
d’Aosta» e «Trentino-Alto Adige» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste»
e: «Trentino-Alto Adige/Su¨dtirol».
Art. 49.
(Città metropolitane)
Art. 50.
(Abrogazione)
Capo VI
MODIFICHE AL TITOLO VI
DELLA PARTE II DELLA
COSTITUZIONE
Art. 51.
(Corte costituzionale)
Art. 52.
(Referendum sulle leggi costituzionali)
Capo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 53.
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 65, 69, 76, 84, 98-bis,
114, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 126, terzo comma, 127,
127-bis, 131 e 133 della Costituzione, come modificati dalla
presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
Ogni richiamo all’articolo 70 della Costituzione, contenuto
negli articoli 65, 69, 98-bis, 118 e 133 della Costituzione,
come modificati dalla presente legge costituzionale, è riferito,
fino all’applicazione dell’articolo 14 della presente legge
costituzionale, all’articolo 70 della Costituzione nel testo
vigente alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 6 del presente
articolo, le disposizioni di cui agli articoli 55, 56, primo
comma, 57, primo e sesto comma, 58, 59, 60, primo comma, 61, 63,
64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87,
88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 126, primo comma, 127-ter,
135 e 138 della Costituzione, come modificati dalla presente
legge costituzionale, e le disposizioni di cui all’articolo 51,
commi 2 e 3, della presente legge costituzionale si applicano
con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale. Gli articoli 56, secondo, terzo e quarto comma,
57, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 60, secondo e terzo
comma, della Costituzione, come modificati dalla presente legge
costituzionale, si applicano per la successiva formazione della
Camera dei deputati, nonchè del Senato federale della Repubblica
trascorsi cinque anni dalle prime elezioni del Senato medesimo,
salvo quanto previsto dai commi 4 e 7 del presente articolo.
Fino alla prima applicazione delle disposizioni costituzionali
di cui al presente comma, continuano ad applicarsi i
corrispondenti articoli della Costituzione nel testo vigente
alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale.
3. Fino all’adeguamento della legislazione elettorale, ivi
comprese le norme concernenti le elezioni nella circoscrizione
Estero, alle disposizioni di cui all’articolo 92, secondo comma,
della Costituzione, come modificato dalla presente legge
costituzionale:
a) a decorrere dalla prima legislatura della Camera dei deputati
successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale, il Governo, entro dieci
giorni dalla sua formazione, si presenta alla Camera per
ottenerne la fiducia; la Camera accorda o revoca la fiducia
mediante mozione motivata e votata per appello nominale;
b) non si applica il quarto comma dell’articolo 70 della
Costituzione, come modificato dalla presente legge
costituzionale;
c) ai fini dello scioglimento della Camera dei deputati si
applica l’articolo 88 della Costituzione, nel testo vigente alla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
4. In sede di prima applicazione della presente legge
costituzionale:
a) le prime elezioni del Senato federale della Repubblica,
successive alla data di entrata in vigore della medesima legge,
sono indette dal Presidente della Repubblica, che ne fissa la
prima riunione non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni
medesime, hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei
deputati ed i senatori così eletti durano in carica per cinque
anni; sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia
autonoma gli elettori che hanno compiuto i quaranta anni di età;
sono eletti nella circoscrizione Estero solamente i diciotto
deputati di cui all’articolo 56, secondo comma, della
Costituzione, come modificato dalla presente legge
costituzionale; ai fini dell’applicazione dell’articolo 56,
quarto comma, della Costituzione, la ripartizione dei seggi fra
le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati
alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo per
seicentododici il numero degli abitanti della Repubblica, quale
risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione;
b) alla scadenza dei cinque anni di cui alla lettera a) hanno
luogo le nuove elezioni del Senato federale della Repubblica,
nella composizione di cui all’articolo 57 della Costituzione,
come modificato dalla presente legge costituzionale; sono
eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli
elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età;
c) la legislatura di ciascuna Assemblea o Consiglio regionale e
di Provincia autonoma, in carica trascorsi trenta mesi dalla
data di indizione delle prime elezioni di cui alla lettera a),
dura fino alla data di indizione delle nuove elezioni di cui
alla lettera b); è fatto salvo il caso di scioglimento ai sensi
del comma 5;
d) le nuove elezioni di cui alla lettera b) sono indette dal
Presidente della Repubblica, che fissa la prima riunione del
Senato federale della Repubblica entro il ventesimo giorno dalle
elezioni medesime, ed hanno luogo contestualmente a quelle di
tutte le Assemblee o Consigli regionali o di Provincia autonoma,
in carica alla data delle elezioni, che sono conseguentemente
sciolti.
5. Con esclusivo riferimento al quinquennio successivo alle
prime elezioni del Senato federale della Repubblica, di cui alla
lettera a) del comma 4, in caso di scioglimento del Consiglio o
Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome in
base all’articolo 126 o ad altra norma costituzionale, la durata
della successiva legislatura regionale o provinciale è ridotta
conseguentemente, in modo da assicurare, nelle nuove elezioni
del Senato federale della Repubblica, la contestualità di cui
all’articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come
modificato dalla presente legge costituzionale.
6. Per le prime elezioni del Presidente della Repubblica
successive alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale, il termine di quindici giorni di cui
all’articolo 85, terzo comma, della Costituzione, come
modificato dalla presente legge costituzionale, è fissato in
quarantacinque giorni.
7. Per le elezioni del Senato federale della Repubblica e della
Camera dei deputati, successive alla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale, e fino all’adeguamento
della legislazione elettorale alle disposizioni della presente
legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali
per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale.
8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale
continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore
delle loro modificazioni conseguenti alla medesima legge. Le
norme regolamentari incompatibili con la presente legge
costituzionale cessano di avere efficacia a decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge medesima. Fino alla
determinazione dei criteri generali di cui all’articolo 70,
sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente
legge costituzionale, il Presidente di ciascuna Camera verifica
che un disegno di legge non contenga disposizioni relative a
materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.
9. Le funzioni attribuite ai Consigli delle autonomie locali da
disposizioni costituzionali sono esercitate dal rispettivo
Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio della Provincia
autonoma, fino alla data della istituzione di ciascun Consiglio
delle autonomie locali.
10. In sede di prima applicazione dell’articolo 135 della
Costituzione, come modificato dalla presente legge
costituzionale, alla scadenza del termine dei giudici della
Corte costituzionale già eletti dal Parlamento in seduta comune
e alle prime scadenze del termine di un giudice già eletto dalla
suprema magistratura ordinaria e di un giudice già nominato dal
Presidente della Repubblica, al Senato federale della
Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alla Camera
dei deputati è attribuita alternativamente l’elezione di ciascun
giudice in scadenza. Al Senato è attribuita l’elezione del primo
giudice in scadenza.
11. Il quarto comma dell’articolo 135 della Costituzione, come
sostituito dall’articolo 51 della presente legge costituzionale,
non si applica nei confronti dei giudici costituzionali in
carica alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale.
12. In caso di cessazione anticipata dall’incarico di singoli
componenti del Consiglio superiore della magistratura, già
eletti dal Parlamento in seduta comune, il Senato federale della
Repubblica procede alle conseguenti elezioni suppletive fino
alla concorrenza del numero di componenti di sua competenza, ai
sensi dell’articolo 104, quarto comma, della Costituzione, come
modificato dall’articolo 36 della presente legge costituzionale.
13. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale si possono, con leggi
costituzionali, formare nuove Regioni con un minimo di un
milione di abitanti, a modificazione dell’elenco di cui
all’articolo 131 della Costituzione, come modificato dalla
presente legge costituzionale, senza il concorso delle
condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132 della
Costituzione, fermo restando l’obbligo di sentire le popolazioni
interessate.
14. Le popolazioni interessate di cui al comma 13 sono
costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province
di cui si propone il distacco dalla Regione.
15. I senatori a vita in carica alla data di inizio della prima
legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale permangono in carica
presso il Senato federale della Repubblica.
16. All’articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), sono soppresse le parole: «,
impedimento permanente o morte»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel caso di impedimento permanente o morte del
Presidente della Giunta, il Consiglio nomina un nuovo
Presidente».
17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano in via
transitoria anche nei confronti delle Regioni nelle quali, alla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale,
siano già entrati in vigore i nuovi statuti regionali, ai sensi
della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
18. All’articolo 1, comma 3, della legge costituzionale 31
gennaio 2001, n. 2, nel primo periodo le parole: «il primo
rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «i rinnovi» e la
parola: «successivo» è sostituita dalla seguente: «successivi».
Art. 54.
(Regioni a statuto speciale)
Art. 55.
(Adeguamento degli statuti speciali)
Art. 56.
(Trasferimento di beni e di risorse)
1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale, il Governo assicura la puntuale
individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle
Regioni e agli enti locali, la loro ripartizione tra le Regioni
e tra Regioni ed enti locali, per garantire l’effettivo
esercizio delle rispettive funzioni e competenze di cui alla
presente legge costituzionale e alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
Art. 57.
(Federalismo fiscale e finanza statale)
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale, le leggi dello Stato assicurano
l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione. In nessun
caso l’attribuzione dell’autonomia impositiva ai Comuni, alle
Province, alle Città metropolitane e alle Regioni può
determinare un incremento della pressione fiscale complessiva.
Red (sintesi a cura della redazione)
GdS 20 XI 2005 -
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