Nuove risorse ai nostri Comuni dai produttori idroelettrici

di Red

IL
COMUNICATO
Un comunicato della
Provincia: Il Senato ha approvato nei giorni scorsi con
modifiche - una delle quali di nostro grande interesse - 
il decreto legge del 31 marzo 2005 contenente disposizioni
urgenti in materia di enti locali.

Lo ha comunicato il Presidente della Provincia Fiorello
Provera che ha votato il provvedimento in aula. Tra gli
emendamenti al decreto, presentati e approvati la settimana
scorsa alla Camera, ne figura uno particolarmente importante
per i Comuni della provincia di Sondrio, che non ha subito
modificazioni al passaggio in Senato, che vede quali primi
fimatari l’onorevole Ugo Parolo e il collega Guido Rossi
(entrambi della Lega Nord). L’emendamento era stato
approvato in aula con il parere contrario del Governo e
quello favorevole della Commissione Bilancio della Camera
presieduta dal leghista Giancarlo Giorgetti.


Questo emendamento stabilisce l’aumento della base
imponibile sui cui calcolare la rendita catastale delle
centrali elettriche. I Comuni avranno quindi la possibilità
di applicare l’Ici non soltanto sugli impianti, come accade
ora, ma anche su pertinenze e strutture accessorie collegate
alla produzione. Di questo incremento dell’Ici beneficeranno
in particolare i Comuni di Valtellina e Valchiavenna che
ospitano sul loro territorio numerosi impianti e tale
aumento avrà una retroattività di cinque anni. Nella seduta
alla Camera era stato approvato un ordine del giorno, pure
presentato dall’onorevole Parolo, il quale stabilisce che
queste risorse finanziarie devono essere attribuite ai
Comuni.


A margine della votazione in Senato, soddisfazione è stata
espressa dal Presidente Provera, che ha sottolineato come,
ancora una volta, la Lega Nord abbia agito nell’interesse
dei Comuni garantendo loro maggiori entrate. “I Comuni della
nostra provincia – ha poi proseguito – vedono in questo modo
riconosciuto il diritto ad ottenere risarcimenti più congrui
per la presenza sul loro territorio delle centrali, si
tratta insomma di un indennizzo dovuto per l’impatto
ambientale. Questa ulteriore conquista –conclude -
sottolinea l’impegno costante che i parlamentari della Lega
dimostrano per il territorio”.


Il testo
ufficiale


Pubblichiamo l'articolo di ns. interesse, il 1-quinques
corredato dalle note ufficiali:
"Art. 1-quinquies

Disposizioni per la salvaguardia finanziaria dei comuni

1. Ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.
212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n.
652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
1939, n. 1249, limitatamente alle centrali elettriche, si
interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni
stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso
strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui
possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti
mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso.
Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita 
catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio
decreto-legge,

gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri
immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attivita'
industriale di cui al periodo precedente anche se
fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti
erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente
rideterminati per tutti gli anni di riferimento.

_____________________________
Le note: riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000,
n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente), reca: «Art. 1 (Principi generali). - 1. Le
disposizioni della presente legge, in attuazione degli
articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono
principi generali

dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o
modificate solo espressamente e mai da leggi speciali. 2.
L'adozione di norme interpretative in materia tributaria
puo' essere disposta soltanto in casi eccezionali e con
legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di
interpretazione autentica. 3. Le regioni a statuto ordinario
regolano le materie disciplinate dalla presente legge in
attuazione delle disposizioni in essa contenute; le regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella medesima
legge.4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi
dalladata di entrata in vigore della presente legge, ad
adeguarei rispettivi statuti e gli atti normativi da essi
emanati ai principi dettati dalla presente legge.».

- Il testo degli articoli 4 e 10 del del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 1939, n. 1249 (Accertamento generale dei
fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e
formazione del nuovo catasto edilizio urbano), reca: «Art.
4. - Si considerano come immobili urbani i fabbricati e le
costruzioni stabili di qualunque materiale costituite,
diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come
costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o
galleggianti, stabilmente assicurati al suolo.».

«Art. 10. - La rendita catastale delle unita' immobiliari
costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui
all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti
per le speciali esigenze di una attivita' industriale o
commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea
alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, e'
determinata con stima diretta per ogni singola unita'.
Egualmente si procede per la determinazione della rendita
catastale delle unita' immobiliari che non sono raggruppati
in categorie e classi, per la singolarita' delle loro
caratteristiche.».
Red


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