Procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille

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E’ stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.19 del 24 gennaio 2006 la
circolare del 20 gennaio scorso che, al fine di semplificare
l’istruttoria amministrativa e tecnica delle domande che
annualmente pervengono alla Presidenza del Consiglio, chiarisce
alcuni aspetti del procedimento per l’utilizzazione della quota
dell’otto per mille dell’IRPEF,

devoluta alla diretta gestione statale. Sono ammessi alla
ripartizione della quota dell’otto per mille gli interventi
straordinari diretti alle seguenti finalità: fame nel mondo,
calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di
beni culturali. Possono accedere alla ripartizione: le pubbliche
amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e
privati. Le richieste di contributo devono essere presentate,
entro il 15 marzo 2006, in duplice copia, di cui una sola in
bollo e indirizzate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo via della
Mercede n. 9 00187 Roma.
CS

GdS 10 II 2006 -
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Giustizia