La silicosi non prevede un termine massimo per l'indennizzo

di Red

Con la
sentenza n. 2913 del 14 febbraio 2005, la Sezione lavoro
della Corte Suprema di Cassazione ha affermato che il
termine massimo di indennizzabilità dalla cessazione della
lavorazione protetta, di venti anni, prevista dal DPR n.
1124/1965, allegato 8, e art. 1 della Legge 780/1975, non si
applica alla silicosi, ove la malattia si sia manifestata
dopo la cessazione della lavorazione morbigena, e che tale
manifestazione sia avvenuta entro il periodo indicato dalla
terza colonna (c.d. periodo di indennizzabilità). Poiché la
tabella delle lavorazioni per le quali è obbligatoria
l’assicurazione contro la silicosi e l’asbestosi e del
periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del
lavoro (all.8 al TU 1124) non indica alcun termine, si deve
ritenere che l’art. 140 del T.U., con il rinvio alla tabella
8, abbia soppresso il limite temporale precedente.

In sostanza per le stesse ragioni, per alcune patologie, che
possono manifestarsi a grande distanza dalla cessazione
della lavorazione morbigena, il periodo di indennizzabilità
è illimitato.

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